[Diritto] Bollino-HOWTO
Donat
diemmenic@tiscalinet.it
Wed, 19 Dec 2001 11:23:45 +0100 (CET)
On Tue, 11 Dec 2001, Leandro Noferini wrote:
> Ciao a tutti,
>=20
> eccomi qua a cominciare l'ennesimo discorso sull'annosa questione del
> bollino. Si tratterebbe adesso di scrivere un documento che spieghi
> come fare ad ottenere l'esenzione per distribuire il proprio software,
> documento da distribuire poi nell'ambito che distribuisce gli HOWTO.=20
>=20
> Ovviamente la cosa va fatta anche in inglese visto che coinvolge anche
> chi italiano non =E8.=20
>=20
> Ottenuto un testo che ci piaccia dire che sarebbe anche il caso di
> mandarlo direttamente alla SIAE per sentire cose ne pensano loro per
> poi, eventualmente, avere una loro approvazione ufficiale.
[................................]
Ho tirato giu' qualcosa ma si potrebbe fare meglio specialmente sotto
il profilo della esatta configurazione del destinatario della
norma che impone l'obbligo della contrassegnatura (solo imprenditori
oppure anche le persone fisiche? - per quanto concerne la distribuzione
e non la detenzione, come e' possibile riferire il concetto di lucro
ai non imprenditori? Considerato che tale caratteristica e' peculiare
alla figura dell'impresa come sancito nel C.c).
Preferisco mandare questa bozza in modo da permettere a chi lo volesse
di integrarla o proporre ulteriori considerazioni.
Sulla traduzione in inglese aspetterei la versione definitiva dell'HOWTO
e poi se nessuno si offre volontario cerchero' di coinvolgere mia
moglie che insegna inglese (ma mio malgrado non ha alcuna cognizione
di terminologia legale e informatica).
---------------------- INIZIO BOZZA HOWTO ---------------------------
=20
Com'e' noto da poco piu' di un anno e' fatto obbligo per taluni
soggetti di apporre un contrassegno su ogni supporto contenente
programmi per elaboratore elettronico.
L'ente preposto per il rilascio di questi contrassegni e' la
S.I.A.E..
Per l'individuazione dei soggetti obbligati si distingue il caso
dei programmi per elaboratore da quello delle banche dati.
Per quanto concerne i programmi per elaboratore elettronico i
soggetti obbligati alla contrassegnatura sono:=20
A) L'autore o colui che ne possiede legittimamente i diritti che con
scopo di lucro intende:
1) COMMERCIALIZZARE SOFTWARE;
2) CEDERLO A QUALSIASI TITOLO;
B) Chiunque, senza l'autorizzazione dell'autore o di colui che ne possiede
legittimamente i diritti, al fine di trarne profitto:
1) DUPLICA;
2) IMPORTA;
3) DISTRIBUISCE;
4) VENDE;
5) DETIENE A SCOPO COMMERCIALE O IMPRENDITORIALE;
6) CONCEDE IN LOCAZIONE;
Per quanto riguarda le banche dati i soggetti obbligati sono:
A) L'autore o colui che ne possiede legittimamente i diritti che con
scopo di lucro intende:
1) COMMERCIALIZZARE LA BANCA DATI;
2) CEDERLA A QUALSIASI TITOLO;
B) Chiunque, senza l'autorizzazione dell'autore o di colui che ne possiede
legittimamente i diritti, al fine di trarne profitto:
1) RIPRODUCE;
2) TRASFERISCE SU ALTRO SUPPORTO;
3) DISTRIBUISCE;
4) COMUNICA;
5) PRESENTA IN PUBBLICO;
6) DIMOSTRA IN PUBBLICO;
7) ESTRAE. REIMPIEGA;
8) VENDE;
9) CONCEDE IN LOCAZIONE.
Vediamo adesso i soggetti non obbligati alla contrassegnatura dei supporti:
A) L'autore o colui che ne possiede legittimamente i diritti che con scopo
diverso dal lucro intende:
1) COMMERCIALIZZARE IL SOFTWARE E/O LA BANCA DATI;
2) CEDERE A QUALUNQUE TITOLO IL SOFTWARE E/O LA BANCA DATI.
Esistono poi delle specifiche esclusioni previste dall'art. 5
del Regolamento dall'obbligo di
contrassegnatura esse riguardano i programmi per elaboratore:
a) accessoriamente distribuiti nell'ambito della vendita di
contratti di licenza d'uso multipli sulla base di accordi
preventivamente conclusi con la S.I.A.E.;
b) distribuiti gratuitamente dal produttore e comunque con il suo
consenso, in versione parziale ed a carattere dimostrativo;
c) distribuiti mediante scaricamento diretto (download) e
conseguente installazione sul personal computer dell'utente
attraverso server o siti Internet se detti programmi non vengano
registrati a scopo di profitto in supporti diversi dall'elaboratore
personale dell'utente, salva la copia privata;
d) distribuiti esclusivamente dal produttore al fine di far
funzionare o per gestire specifiche periferiche o interfacce (driver)
oppure destinate all'aggiornamento del sistema o alla risoluzione di
conflitti software ed hardware se derivanti da software gia'
installato;
e) destinati esclusivamente al funzionamento di apparati o
sistemi di telecomunicazione quali modem o terminali, sistemi GPRS
(general pocket radio service) o inclusi in apparati audio/video e
destinati al funzionamento degli stessi o inclusi in apparati
radiomobili cellulari, se con i medesimi confezionati e distribuiti
in quanto destinati esclusivamente al funzionamento degli stessi;
f) inclusi in apparati di produzione industriale, di governo di
sistemi di trasporto e mobilita', di impianti di movimentazione e
trasporto merci o in apparati destinati al controllo ovvero alla
programmazione del funzionamento di elettrodomestici, se con i
medesimi confezionati e distribuiti in quanto destinati
esclusivamente al funzionamento degli stessi;
g) inclusi in apparati di analisi biologica o chimica ovvero di
gestione di apparati di tipo medico, o sanitario, di misurazione ed
analisi se con i medesimi prodotti e distribuiti in quanto destinati
esclusivamente al funzionamento degli stessi;
h) destinati esclusivamente alla funzione di ausilio o supporto
per le persone disabili ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
i) fattispecie future potranno essere previste a seguito di specifici accor=
di
tra le associazioni dei produttori e la S.I.A.E. in considerazione della
evoluzione tecnologica.
Se pertanto non si rientra in una delle fattispecie di esclusione si e'
obbligati alla contrassegnatura.
La collocazione fisica del contrassegno sul supporto puo' comunque
esser sostituita da un'apposita dichiarazione identificativa.
Presupposti essenziali affinche' tale dichiarazione sia efficace
sono quelli relativi all'acquisizione in capo al richiedente dei
diritti per i quali si sottoscrive la dichiarazione stessa e che
i supporti oggetto della dichiarazione non contengano in misura
superiore al 50% rispetto all'originale di immagini in movimento ecc.
Pertanto nei casi di software libero dove la licenza d'uso permette
la distribuzione dello stesso, bastera' recarsi all'ufficio SIAE della
propria zona presentando una copia sottoscritta della dichiarazione
sostitutiva alla quale si alleghera':
1) L'elenco completo dei titoli del software che si intende distribuire;
2) un esemplare per ogni copia diversa di supporto che si intende distribui=
re.
A quel punto il funzionario preposto potra' apporre il timbro sulla copia
della dichiarazione presentata (come e' successo a Roma per il CD-ROM del
progetto Gnutemberg) oppurre non rilasciare nulla (come pare sia successo
a Firenze con la presentazione della dichiarazione da parte di Assoli).
In quest'ultimo caso e' legittimo pretendere almeno un riferimento circa
il numero di protocollo della dichiarazione presentata.
La dichiarazione e' personale, pertanto legittima alla distribuzione
dei supporti ivi indicati sltanto il sottoscrivente.
Cosa puo' accadere nel caso si intendesse distribuire Software Libero
su supporti non contrassegnati?
A rigor di Legge in caso di controllo si puo' incorrere nella
confisca e nella relativa denuncia penale, naturalmente in
questo caso secondo me il G.I.P. archivierebbe la causa
per non essere il fatto configurabile come reato (ma questa
e' una mia interpretazione), inoltre come dice la Legge
stessa al di sopra dei 50 esemplari saranno d'ufficio
applicabili le aggravanti.
-------------------- FINE BOZZA HOWTO ----------------------
Ciao
Donato