[Diritto] di chi e` il copyright?
Donat
diemmenic@tiscalinet.it
Wed, 11 Jul 2001 17:21:11 +0200
Il gio, 05 lug 2001, Donat, hai scritto:
> Il gio, 05 lug 2001, Alessandro Rubini, hai scritto:
>
> > Mi e` sempre stato detto che il diritto d'autore italiano/europeo e`
> > diverso dal "copyright" in quanto la proprieta` "morale" non puo`
> > essere ceduta (ma i diritti di sfruttamento economico si).
>
> Giustissimo
La trasmissione dei diritti di utilizzazione economica dell'opera dell'ingegno
non comporta cessione o rinuncia ai diritti morali, che restano all'autore e
sono inalienabili (art. 20, 22 e 142 Legge del 1941).
> > Quindi, il software del dipendente e` del datore di lavoro?
>
> Purtroppo si almeno per quanto concerne i diritti di sfruttamento economico,
> faro' una piu' approfondita verifica sui diritti morali.
L'art. 12-bis inserito nella LDA (la Legge del 1941) per effetto del D. Lgs n.
518/92, e successivamente modificato dall'art. 3 del D. Lgs n. 169/99 dispone
che, salvo patto contrario, il datore di lavoro e' titolare del diritto
esclusivo di utilizzazione economica del programma per elaboratore o della
banca dati creati dal lavoratore dipendente nell'esecuzione delle sue mansioni
o su istruzioni impartite dallo stesso datore di lavoro.
Per quanto invece concerne i programmi creati "su commissione" non e'
rinvenibile una norma legislativa specifica (cosi' come avviene ad. es. con i
brevetti), pertanto la soluzione e' affidata alla giurisprudenza.
A questo punto mi sembra il caso di citare la sentenza della I Sez. civile
della Cassazione (n. 3439 del 1982) dove si dice a proposito delle opere create
su commissione che "una eventuale cessione del diritto di paternita' dell'opera
deve considerarsi nulla per la natura personale del diritto al nome, salvo che
l'opera sia pubblicata anonima o pseudonima (peraltro in tal caso l'art. 21
riconosce all'autore un diritto di rivelazione) ma che i diritti patrimoniali
sull'opera devono intendersi ceduti al committente entro i limiti dell'oggetto
e delle finalita' del contratto"
Sulla stessa scia anche Cass n. 2601 del 1989.
Donato