[Diritto] Estratto sentenza
Simone Piccardi
piccardi@firenze.linux.it
Thu, 26 Jul 2001 12:00:41 +0200
Ciao a tutti,
sono finalmente riuscito a trovare il giornale.
Dato che le sentenze non credo possano essere coperte da copyright vi
riporto, copiandomelo a mano, l'estratto pubblicato.
Torino, 19 Aprile 2001
...
Al riguardo si osserva che ora la citata novella legislativa ha
introdotto l'articolo 181 bis (NdT Legge 248/2000) che prevede di
apporre contrassegno Siae sui supporti contenenti programmi per
elaboratori, superando la questione interpretativa sulla quale si era
pronunciata la giurisprudenza se la previsione dell'articolo 171 bis e
poi ter fosse dettata anche per la tutela del software.
La legge, però, ha individuato dei casi nei quali non ricorre detto
obbligo e tra questi rientra quello in esame.
Infatti ai sensi dell articolo 181 bis III comma della legge 248/2000,
il caso in esame rientra nell ipotesi in cui non è obbligatorio il
contrassegno Siae, trattandosi, infatti, di «supporti contenenti
programmi per elaboratore ... che non ... contengono voci e sequenze
di immagini in movimento tali da costituire opere intere, ... ovvero
loro brani e parti eccedenti il 50% dell opera», come specificato
dalla consulenza tecnica da cui emerge che i CD demo contengono una
breve dimostrazione di un videogioco non utilizzabile se non mediante
un elaboratore, circostanze queste che escluderebbero che il CD demo
contengano alcuna opera protetta.
Il caso in esame rientra quindi nell'ipotesi in cui non vi è l'obbligo
del contrassegno e pertanto non può ravvisarsi nella mancata
apposizione la violazione contestata. In ogni caso, non paiono esservi
elementi a sostegno dell elemento soggettivo dell imputato, titolare
di una stazione di servizio al quale sono stati sequestrati dei CD che
doveva distribuire a chiunque si presentasse nella stazione e al
quale non pare potersi muovere alcun addebito, circa la consapevole
violazione della legge d autore.
Pertanto non può accogliersi la richiesta di emissione di decreto
penale e ai sensi dell art. 129 cpp, deve invece essere pronunziata
sentenza di non doversi procedere perché il fatto non sussiste. Il
materiale sequestrato deve essere restituito all avente
diritto.
Giudice per le indagini preliminari
Emanuela Gai
Se qualcuno si procurasse l'intera sentenza, sarebbe molto utile
pubblicarla sul sito.
Ciao
Simone