[Diritto] link e decss

Marco RHPS gttc30k1@bo.nettuno.it
Wed, 14 Nov 2001 13:49:26 +0100


On Tue, 13 Nov 2001 10:03:53 +0100, you wrote:

>> Basti pensare al limite dei 70 anni per la cessazione dei diritti di
>> sfruttamento economico dell'opera: assurdo e sproporzionato per materiale
>> che, nelle migliori delle ipotesi, difficilmente supera i 5/7 anni di vita
>> commerciale.
>
>Pero` sarebbe drammatico se si riducesse la copertura dei diritti per
>il software, perche` il nostro (quello libero) diverrebbe di pubblico
>dominio mentre il loro (quello proprietario) no. Senza il sorgente non
>fai *niente* con un programma, in particolare con un programma
>vecchio.

Magari usarlo? O hai bisogno dei sorgenti? :) E poi riducendo la copertura
dei diritti il soft vecchio non diventerebbe di pubblico dominio, si
possono facilmente pensare a soluzioni alternative, da applicare in ambito
italiano senza andare contro le normative sul diritto d'autore che spesso
sono incluse anche in accordi internazionali e quindi difficilmente sono
modificabili in maniera massiccia agendo a livello locale.

Ad esempio limitare la copertura dei diritti d'autore a 10 anni dall'uscita
del software e' molto difficilmente realizzabile (IMHO) mentre dire che,
dopo 7 anni dall'uscita, la copia senza fine di lucro e' permessa, fatti
salvi comunque tutti i diritti di commercializzazione del software da parte
dell'originale detentore dei diritti e senza disapplicare le norme di
licenza del software compatibli con la copia senza fine di lucro (e la gpl
rimarrebbe quindi applicata per intero) e' gia' piu' semplice.

>E comunque se cosi` fosse le "licenze" proprietarie non direbbero piu`
>di avvalersi delle norme sul diritto d'autore (cosa fondamentalmente
>falsa gia` ora); direbbero chiaramente che si tratta di un contratto
>vincolante per chi lo accetta, circuendo cosi` la scadenza dei
>diritti.

Si' ma se una legge prevede esplicitamente che dopo 7/10 anni sia possibile
duplicare ed usare il software purche' senza scopo di lucro quello che e'
scritto nel contratto passa in secondo piano: non sempre le leggi sono
derogabili dalla volonta' contrattuale delle parti anzi...