[Diritto] Deposito obbligatorio stampati e pubblicazioni

Donat diemmenic@tiscalinet.it
Mon, 19 Nov 2001 23:08:50 +0100 (CET)


Come spesso accade nel n/s ordinamento, molti aspetti della
vita sociale sono regolamentati da norme vetuste. Appartengono
a tale categoria quelle concernenti il deposito obbligatorio
degli stampati e delle pubblicazioni che addirittura risalgono
al 1939 (con piccole modifiche apportate nel 1945).

Comunque, a parte tali considerazioni vi riporto l'art. 1
della Legge 2 febbraio 1939 n. 374 ripreso poi dall'art.1
del D.L. 31 agosto 1945 n. 660.


Art. 1
Ogni stampatore ha l'obbligo di consegnare per qualsivoglia
suo stampato o pubblicazione, quattro esemplari alla Prefettura
della Provincia nella quale ha sede l'officina grafica ed un
esemplare alla locale Procura del Regno.
L'obbligo comprende anche ogni successiva edizione o ristampa
con qualsivoglia modificazione nel contenuto o nella forma.
Per ogni ristampa identica alla pubblicazione precedente basta
la consegna di un esemplare alla Prefettura.
La consegna deve essere fatta prima che stampati e pubblicazioni
siano posti in commercio o in diffusione o distribuzione e che
alcuna copia sia rimessa al committente o ad altra persona.
Se la consegna e' fatta a mezzo della posta valgono, per ogni
specie di stampati e pubblicazioni, le agevolazioni previste
dal R. D. 27 settembre 1923, n. 2187, e successive modificazioni.


Gli articoli successivi indicano con quali modalita' il deposito
deve avvenire ecc.

Fino ad arrivare all'art. 7 che parla delle esenzioni (ormai con
la vicenda del bollino dovreste aver capito la differenza tra esenzioni
ed esclusioni), l'art. 7 esime espressamente dall'obbligo del deposito
i biglietti da visita, quelli della lotteria, le etichette ecc. e anche
la carta da parati (non e' uno scherzo, e' vero!).
Comunque l'ultimo capoverso dell'art. 7 prevede la possibilita' per
le pubblicazioni di costo elevato o relative a scienze esatte e materie
strettamente tecniche e per i "santini" di venir rese esenti per decreto
da parte del ministero di grazia e giustizia ovvero dalla Presidenza
del Consiglio dei Ministri.

Per correttezza vi riporto anche l'art. 9 che qualifica lo "stampatore"
che abbiamo visto nell'art. 1.


Art. 9
Agli effetti della presente legge, s'intende per stampatore ogni persona
od ente che riproduca, a scopo di diffusione o di semplice distribuzione,
uno scritto o una figura per mezzo della tipografia, litografia, fotografia,
incisione o con qualsivoglia altro procedimento.
Negli obblighi dello stampatore subentra l'editore quando si tratti di
pubblicazioni cui abbiano comunque concorso officine diverse o che, edite
nel Regno, siano state, in tutto o in parte, stampate all'estero.
Si considera editore l'autore che curi direttamente la pubblicazione dell'opera


Pertanto opere come quelle di Giacomini ad esempio, dove se non erro, non c'e'
un editore, debbono rispettare l'obbligo del deposito qualora venissero
pubblicate a mezzo stampa.
Altra cosa e' la pubblicazione su web o su supporto magnetico (dove non c'e'
la stampa) che per evidenti ragioni storiche non potevano essere previste
dal legislatore del 1939. (ma ci ha pensato quello del 2001 con la emanazione
della Legge sull'editoria, vi ricordate del pericolo di molti siti che
rischiavano - o rischiano - la chiusura per stampa clandestina?)

Nei casi di pubblicazione sul web o su cd-rom sembra non applicabile
l'obbligo di cui all'art. 1 qui riportato.

Ci sarebbe ancora molto da riportare e anche da dire, ma non voglio ammorbarvi.

Ciao
Donato


P.s. per chi volesse approfondire il testo della legge riportata e'
rinvenibile presso:

http://www.ricercagiuridica.com/leggi/visual.asp?num=150