[Diritto] Re: Contratti di licenza software

Giovanni Biscuolo - Xelera g@xelera.it
Sun, 25 Nov 2001 18:43:54 +0100


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> Date: Fri, 23 Nov 2001 23:31:26 +0100
> From: Alessandro Rubini <rubini@gnu.org>
 
> Marco:
> >> > Il software e' protetto dal diritto d'autore (tutto il software, non solo
> >> > quello proprietario) per una scelta di politica legislativa. Poi un
> >> > contratto fra le parti puo' dare o togliere diritti ulteriori ma il diritto
> >> > d'autore rimane.
> 
> Giovanni:
> > Ciò significa che comunque il contratto *non può* porre limitazioni che
> > non rientrano nei diritti dell'autore, nemmeno per contratto.
> 
> Per quanto ho capito, se il diritto d'autore vale comunque, hai
> ragione.  Ed e` in questo che non mi convince il discorso di Marco. Il
> diritto d'autore (633/41 e modifiche) elenca tutti i diritti esclusivi
> de detentore dei diritti, per cui (per complementarieta`) elenca anche
> quello che il detentore *non* puo` pretendere.

Credo sia corretto, io direi che la legge *limita* le "pretese" dei
detentori della titolarità del diritto d'autore.

> Per cui, se e` vero che windows-1 richiedeva la cancellazione dopo
> trent'anni, allora questo e` *in contrapposizione* alla normativa sul
> diritto d'autore. Allora o queste cose valgono, e allora *non* si
> tratta di diritto d'autore, oppure non valgono, e allora ci prendono
> per il culo (scusate) perche` scrivono cose non applicabili perche`
> tanto la gente ci crede.

Mi sembra che abbiano poi tolto quella clausola, evidentemente
ci hanno pensato meglio (i loro avvocati).

> Questo vale per esempio per la licenza
> dell'Internet Mobile Toolkit che qualcuno citava. Ne parlo in
> www.softwarelibero.it/GNU/nemici/fud.shtml , come primo esempio.

Non l'ho ancora letto: recupero.

> > Non mi pare che per un "contratto di licenza software" occorra firmare,
> > Il contratto si "attiva" installando, copiando o usando in altro modo
> > il software.
> 
> E quando installi devi avere gia` letto (te lo dicono pure) e quindi
> sai che installando accetti. Credo che il decreto 22 maggio 1999,
> n. 185, in attuazione della 97/7/CE ("contratti a distanza") sia
> quello che rende il click legale.

Preciso e puntuale: ecco dove sbagliavo!

> > Mi piacerebbe capire su che base può essere definito un contratto,
> > perchè nella mia ignoranza sono abituato a pensare ad un contratto
> > quando entrambe le parti ne hanno esplicitamente (firmando, anche su
> > documenti separati come nel caso di ordine e conferma d'ordine)
> > accettato le condizioni.
> 
> Lo pensavo anch'io, prima che questa lista mi istruisse.
> CC, libro quarto, titolo II (artt. 1321-1469). I primi di questi
> chiariscono tutto (dopo che li hai decifrati).
> 
> In particolare, art 1350: "atti che devono farsi per iscritto" indica
> i pochi casi che tu citi (atto pubblico o scrittura privata).

Adesso sono meno ignorante.
Grazie.

P.S.: grazie anche a Leandro che con l'esempio dell'autobus ha
contribuito ad aprire nuovi percorsi neuronici nel mio
cervello ;-)

CiaoG.
-- 
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