[Diritto] Versione corretta delle conclusioni

Donat diemmenic@tiscalinet.it
Wed, 3 Oct 2001 11:40:34 +0200 (CEST)


Ringrazio Alessandro per aver effettuato proposte da inserire nelle
"conclusioni" da presentare alla S.I.A.E.
Valutata la loro pertinenza ed efficacia sono state inserite nel nuovo
testo, pertanto il nuovo testo e' il seguente:

  Alla stregua dei principi generali validi per l'interpretazione delle
norme di legge si e' cercato di valutare la Legge 248/2000 ed il relativo
Regolamento d'attuazione non soltanto secondo la rigida regola della
"letteralita'", ma anche cercando di comprendere quelle che sono state le
effettive "intenzioni del legislatore". Si e' quindi fatto ricorso
all'elemento extra-testuale dei lavori preparatori in modo da avere ben
chiaro lo scopo (la ratio) che la normativa analizzata persegue. Appare
con molta evidenza che la ratio della Legge in esame sia quello di
contrastare e reprimere le violazioni contro le copie illecite delle opere
dell'ingegno. Pertanto la normativa prevede severe sanzioni penali contro
coloro che riproducono e distribuiscono siffatte opere senza averne
l'autorizzazione. La regolarizzazione della posizione viene effettuata dal
preposto organo di intermediazione (S.I.A.E.) attraverso l'applicazione,
salvo accordi diversi, di un contrassegno su supporti o confezioni
contenenti opere protette. Da quanto appena detto deriva che: 1) Per
aversi applicabilita' della normativa si dovra' manifestare una volonta`
di controllo della copia da parte degli autori; 2) La Legge non statuisce
in merito alla tutela dei diritti personali dell'autore ma soltanto di
quelli patrimoniali e, tra questi, principalmente quelli di sfruttamento
economico di ogni atto di riproduzione dell'opera. Rispetto al punto 1
bisogna precisare che vi sono casi in cui l'autore permette ed incoraggia
la riproduzione da parte di terzi, in quanto la sua attivita` di autore
non e` svolta esclusivamente per fini economici. Inoltre va' detto che se
nella normalita' dei casi l'autore o il produttore non rinuncia ai diritti
di utilizzazione economica, vi sono casi in cui l'autore vi rinunzia
espressamente. Pertanto in questo caso c'e' ben poco da tutelare
economicamente, non potendo affatto verificarsi il pregiudizio economico
relativo alla riproduzione dell'opera. Il Software Libero presenta le
particolari caratteristiche appena enunciate, esso non puo' arrecare
nessun pregiudizio economico al suo autore, ma sopratutto, non potendosi
applicare la tradizionale distinzione tra originale e copia dell'opera,
sarebbe un assurdo giuridico parlare di copia illecita del Software
Libero. Inoltre il Software Libero risponde ad una esigenza di carattere
piu' generale che e' quella relativa alla diffusione della cultura e per
questo meritevole di tutela ed appoggio da parte delle istituzioni,
piuttosto che di ostacolo come nel caso in esame. La distribuzione del
Software Libero, per espressa volonta` dell'autore, puo` essere effettuata
tramite qualsiasi canale, dalla commercializzazione su larga scala alla
riproduzione individuale da parte del cittadino. Proprio a causa della
volonta` dell'autore, espressa in accordo alla legge sul diritto d'autore,
non sussiste il caso di distribuzione illecita ovvero l'apertura di canali
"paralleli".
  Ne' va' dimenticato che il Software Libero non desta quel particolare
allarme sociale rinvenibile nelle ipotesi che si vogliono giustamente
reprimere con la emanazione della Legge 248/2000, non provoca in assun
modo episodi riconducibili al fenomeno della criminalita' organizzata.
Sappiamo tutti quanti eventi criminosi si manifestano lungo la catena
della distribuzione illecita di opere dell'ingegno (omicidi, racket,
evasione fiscale ecc.). Alla luce di quanto esposto e' ragionevole
ritenere il Software Libero escluso dall'obbligo di contrassegnatura, sia
nel caso in cui si dovesse intendere il bollino Siae come un attestato di
genuita' del prodotto sia nel caso in cui lo si dovesse intendere come un
attestato del rispetto del diritto d'autore. E' facile rendersi conto che
accantonare questi principi condurrebbe inevitabilmente, come abbiamo
visto, a risultati assurdi e paradossali. Come puo' un autore che sviluppa
Software Libero gratuito partecipare alla ripartizione dei compensi
relativi alla distribuzione dell'opera con la S.I.A.E., se a monte questi
ha rinunciato a tali diritti di distribuzione dell'opera, come potrebbe la
S.I.A.E. stessa essere legittimata ad incassare compensi non richiesti
dallo stesso autore, ma sopratutto come potrebbe la Siae ripartire
compensi che non esistono, non essendoci nessun tipo di accordo a monte. A
scanso di equivoci va ricordato che per "compenso" si intende non
l'introito derivante dalla contrassegnatura ma la quota stabilita tra
l'autore di un opera dell'ingegno e la Siae nel momento in cui lo stesso
autore stipula un accordo con la S.I.A.E.. In conclusione, alla stregua di
quanto esposto riteniamo di dover ribadire la totale estraneita' del
Software Libero agli obblighi previsti dalla Legge "48/2000 e del suo
Regolamento d'attuazione. E' pertanto auspicabile un provvedimento
amministrativo da parte degli Uffici centrali della S.I.A.E,
affiche' sia fatta chiarezza sulle situazioni qui riportate.

Ciao
Donat