[Diritto] la pubblicita` di bsa

Antonella Beccaria shalom@linux.it
Thu, 18 Oct 2001 14:31:19 +0200


On Mon, 15 Oct 2001 11:52:52 +0200
Davide Cerri wrote:

> Mi pare che in Italia siano vietati certi messaggi "aggressivi" che 
> altrove sono invece permessi, in quanto (sempre
> _per_quanto_mi_ricordo_) 
> da noi il paragone deve essere basato su dati oggettivi (ad es. le 
> tariffe) e non deve presentare il concorrente in maniera che potrebbe 
> apparire denigratoria.

Il decreto legislativo del 25 febbraio 2000 n. 67 dà attuazione alla
direttiva 97/55/CE che modifica la direttiva 84/450/CE in materia di
pubblicità ingannevole. Il nuovo decreto enumera le condizioni che la
pubblicità comparativa, in precedenza non consentita, deve soddisfare
per essere considerata legittima. 
In particolare la pubblicità deve confrontare beni o servizi che
soddisfino gli stessi bisogni e paragonare in modo oggettivo
caratteristiche essenziali pertinenti e verificabili (quest'ultimo
requisito è soddisfatto quando i dati offerti sono dimostrabili). Per
quanto riguarda i marchi o i segni distintivi in genere, il decreto
legislativo pone i seguenti divieti alla pubblicità comparativa:

a) il divieto di generare confusione tra i concorrenti o tra i marchi o
altri segni distintivi di chi effettua la pubblicità e quelli del
concorrente con cui viene effettuata la comparazione

b) la pubblicità non deve screditare o denigrare i marchi di altro
concorrente, e non deve presentare un bene o un servizio come imitazione
o contraffazione di beni o servizi protetti da una denominazione sociale
o da un marchio di un concorrente;

c) la pubblicità non deve trarre un vantaggio indebito dalla notorietà
connessa al marchio o alla denominazione di altro concorrente. 

Il decreto legislativo individua l'antitrust come l'autorità che deve
decidere su eventuali controversie in materia di pubblicità comparativa.
Ferma restando la procedura di intervento da parte dell'autorità
antitrust, con tutti i provvedimenti e le sanzioni che questa può
irrorare e i successivi ricorsi in base alla giurisdizione
amministrativa, il decreto legislativo fa comunque salva la possibilità
di intervento del giudice ordinario laddove le forme di pubblicità
comparativa possano consistere in atti di concorrenza sleale o violare
le leggi sul diritto d'autore, sui marchi di impresa o su altri segni
distintivi.

ciao
Antonella

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