[Diritto] Proposta legge regionale sul software libero
Neuromante
diritto@softwarelibero.it
Tue, 2 Apr 2002 13:46:35 -0800 (PST)
Ho fatto qualche modifica (poca roba per la verità)
per trasformare la nostra (della comunita' del
software libero) proposta di legge nazionale in legge
regionale (penso di farla presentare in Regione
Toscana dai nostri due consiglieri regionali prima
possibile). Se avete commenti about it scrivete con
modalità analoghe alle altre volte (la legge regionale
puo' essere usata anche in altre regioni ovviamente!).
Ciao a tutti
Alessio Papini, capogruppo Verdi Comune di Firenze
Proposta di Legge Regionale n.
Recante: ?Norme in materia di pluralismo informatico,
sulla adozione e la diffusione del software libero e
sulla portabilita' dei documenti informatici nella
Pubblica Amministrazione?.
CAPO I PRINCIPI GENERALI
(Finalita? e oggetto)
Art. 1
(finalità della legge)
1. La Regione favorisce il pluralismo informatico,
garantendo l'accesso e la liberta' di scelta nella
realizzazione di piattaforme informatiche, eliminando
altresi' ogni barriera dovuta a diversita' di
standard.
2. È favorita la diffusione e lo sviluppo del software
libero, quali programmi per elaboratore rispondenti ai
requisiti di cui ai punti a), b), c), e) dell'art.2
della presente legge, in considerazione delle sue
positive ricadute sull'economia pubblica, sulla
concorrenza e la trasparenza del mercato, sullo
sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica. La
Pubblica Amministrazione della Regione, nel rispetto
del principio costituzionale di buon andamento e di
quello di economicità dell'attività amministrativa, di
cui all'art. 1, comma 1, della legge nazionale 7
agosto 1990, n. 241, predilige l'uso di software
libero.
Art. 2
(Definizioni)
Ai fini della presente legge si intende per:
a) licenza di software libero: una licenza di diritto
di utilizzo di un programma per elaboratore
elettronico, che renda possibile all'utente, oltre
all'uso del programma medesimo: la possibilità di
accedere al codice sorgente completo e il diritto di
studiare le sue funzionalità; il diritto di diffondere
copie del programma e del codice sorgente; il diritto
di apportare modifiche al codice sorgente; il diritto
di distribuire pubblicamente il programma ed il codice
sorgente modificato. Una licenza di software libero
non puo' impedire che chiunque riceva una copia del
programma per elaboratore possa usufruire degli stessi
diritti e possibilita' di chi fornisce la copia.
b) software libero: ogni programma per elaboratore
elettronico distribuito con una licenza di software
libero come definita nell'articolo 2, comma 1 del
presente testo di legge.
c) programma per elaboratore a codice sorgente aperto:
ogni programma per elaboratore elettronico il cui
codice sorgente completo sia disponibile all'utente,
indipendentemente dalla sua licenza di utilizzo.
d) software proprietario: un programma per
elaboratore, rilasciato con licenza d'uso che non
soddisfi i requisiti descritti nell'articolo 2 comma 1
della presente legge.
e) formati di dati liberi: i formati di salvataggio ed
interscambio di dati informatici le cui specifiche
complete di implementazione siano note, a disposizione
di ogni utente e liberamente utilizzabili per tutti
gli usi consentiti dalla legge; siano documentati in
modo completo e approfondito in modo che sia possibile
scrivere un programma per elaboratore in grado di
leggere e/o scrivere dati in tali formati sfruttando
tutte le strutture e le specifiche descritte nella
documentazione; non siano presenti restrizioni di
alcun tipo all'uso di tali formati di dati.
CAPO II PORTABILITA', ACCESSIBILITA' E SICUREZZA
Art. 3
(Documenti)
1. Per la diffusione in formato elettronico di
documenti di cui debba essere garantita la pubblicità,
nonché l'adempimento, mediante scambio di dati in
forma elettronica del diritto di accesso di cui
all'art. 22 e successivi della Legge nazionale 7
agosto 1990, n. 241, agli Uffici della Pubblica
Amministrazione della Regione si applica quanto
disposto al comma 1 del presente articolo e nel
rispetto dell'Art. 4 della Legge nazionale 7 agosto
1990, n. 241.
2. Qualora si renda necessario, l'uso di formati non
liberi, la Pubblica Amministrazione della Regione è
tenuta a motivare analiticamente tale esigenza,
attraverso il responsabile del procedimento di cui
all'art. 4 della Legge nzionale 7 agosto 1990, n. 241,
dettagliando i motivi per cui è impossibile convertire
gli stessi dati in formati liberi. La Pubblica
Amministrazione della Regione è tenuta a rendere
disponibile, anche una versione più vicina possibile
agli stessi dati, in formato libero.
Art. 4
(Trattazione di dati personali o relativi alla
pubblica sicurezza)
1. Chiunque effettui la trattazione di dati personali
mediante l'ausilio di mezzi elettronici, secondo la
disciplina della Legge nazionale 31 dicembre 1996, n.
675 o di dati la cui diffusione o comunicazione a
terzi non autorizzati possa comportare pregiudizio per
la pubblica sicurezza, è tenuto, in questa attività,
ad utilizzare programmi per elaboratore a sorgente
aperto.
2. I codici sorgenti dei programmi per elaboratore
elettronico utilizzati da parte della Pubblica
Amministrazione della Regione per il trattamento di
dati personali e sensibili secondo la legge nazionale
n. 675 del 31 dicembre 1996 devono essere conservati
dalla Pubblica Amministrazione regionale stessa per
permetterne future verifiche riguardo il controllo
degli standard di sicurezza.
3. Le denominazioni e le modalità di reperimento del
codice sorgente dei vari software utilizzati
nell'ambito del trattamento di dati personali mediante
l'ausilio di mezzi elettronici rientrano nelle
informazioni da rendersi all'interessato ai sensi
dell'Art. 10 comma 1 della Legge nazionale 31 dicembre
1996, n. 675.
CAPO III ? SOFTWARE LIBERO
Art. 5
(Obblighi per la pubblica amministrazione regionale)
1. La Pubblica Amministrazione regionale è tenuta ad
utilizzare, nella propria attività, programmi per
elaboratore elettronico dei quali detenga il codice
sorgente.
2 La Pubblica Amministrazione regionale, nella scelta
dei programmi per elaboratore elettronico necessari
alla propria attività, privilegia programmi
appartenenti alla categoria del software libero o, in
alternativa, a codice sorgente aperto. Qualora venga
privilegiato software a codice sorgente aperto, il
fornitore dove necessariamente e senza costi
aggiuntivi per l'amministrazione consentire la
modificabilita' del sorgente. La disponibilità del
codice sorgente è posta in relazione anche alla
opportunità per la Pubblica Amministrazione regionale
di poter modificare i programmi per elaboratore in
modo da poterli adattare alle proprie esigenze.
3. La Pubblica Amministrazione regionale che intenda
avvalersi di un software non libero, deve motivare
analiticamente la ragione della scelta.
4. Della eventuale maggior spesa, derivante da una
scelta in senso contrario non appropriata, risponde
patrimonialmente il responsabile del procedimento di
cui all'Art. 4 della Legge nazionale 7 agosto 1990, n.
241.
CAPO IV - PUBBLICA ISTRUZIONE, RICERCA E SVILUPPO
Art. 6
(Incentivazione alla ricerca e allo sviluppo)
1. L'Assessorato Regionale competente per la Cultura
e/o l'innovazione tecnologica e scientifica elabora
annualmente un programma di ricerca specifico sul
software libero per progetti di ricerca da parte di
enti pubblici o privati per lo sviluppo di programmi
per elaboratore da rilasciare sotto licenza di
software libero.
Art. 7
(Istruzione scolastica)
1. La Regione favorisce il recepimento del contenuto e
dei principi della presente legge nell'ordinamento
scolastico e nei programmi didattici all'interno della
progressiva informatizzazione dell'Istruzione
Pubblica. La Regione riconosce il particolare valore
formativo del software libero e lo favorisce
nell'insegnamento.
CAPO V - DISPOSIZIONI FINALI
Art. 8
(Regolamenti attuativi)
1. La Regione, entro 180 giorni dalla pubblicazione
della presente legge, sentite le associazioni di
categoria maggiormente rappresentative, è tenuta ad
emanare i regolamenti attuativi necessari per definire
gli indirizzi per l'impiego ottimale del software
libero nella pubblica amministrazione; i programmi di
valutazione tecnica ed economica dei progetti in corso
e di quelli da adottare relativi alla progressiva
adozione di soluzioni di software libero, da parte
delle amministrazioni regionali. Le norme
regolamentari non hanno impegni di spesa.
Art. 9
(Norma transitoria)
1.Entro anni tre dall'approvazione della presente
legge gli enti della Pubblica Amministrazione
regionale adeguano le proprie strutture e i propri
programmi di formazione del personale secondo quanto
previsto all'art. 5 della presente legge.
2.Entro mesi dodici dall'approvazione della presente
legge gli enti della Pubblica Amministrazione
regionale adeguano le proprie strutture secondo quanto
previsto all'articolo 4.
3.Entro mesi sei dall'approvazione della presente
legge gli enti della Pubblica Amministrazione
regionale adeguano le proprie strutture secondo quanto
previsto all'articolo 3.
4.E' costituito un gruppo di lavoro regionale per
monitorare l'attuazione della presente legge nel corso
dei primi tre anni dalla sua approvazione.
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Anche sul trono più elevato del mondo si é pur sempre seduti sul proprio sedere. (Montaigne)
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