[Diritto] GPL e legge italiana
giovanni contissa
diritto@softwarelibero.it
Wed, 28 Aug 2002 11:05:36 +0000
Salve a tutti,
Vorrei esporre un mio dubbio: che la GPL non copra tutte le "attività
riservate" come emergono dal combinato disposto degli articoli 64bis e ter
della nostra legge sul diritto d'autore (633/1941).
Mi spiego meglio. La licenza GPL, nell'articolo 0, limita esplicitamente il
suo campo d'azione "Activities other than copying, distribution and
modification are not covered by this License; they are outside its scope.".
Quindi essa afferma di ocuparsi soltanto della COPIA, DISTRIBUZIONE e
MODIFICAZIONE del software.
Andiamo ora alla nostra normativa.
L'art. 64 bis della LdA indica come "attività riservata" al titolare dei
diritti di utilizzazione economica del programma la "riproduzione" dello
stesso.
Il problema è che l'articolo citato, specifico della tutela del software,
introduce una nozione di "riproduzione" diversa da quella "generale"
dell'art.13 della legge sul diritto d'autore.
Insomma, mentre in linea generale (art 13) si parla di "riproduzione"
intendendosi con quel termine "copia" o meglio "moltiplicazione in copie
dell'opera", per il software (art 64bis) la nozione significa non solo
"creazione di un duplicato permanente" ma anche "riproduzione temporanea"
dal supporto alla RAM del computer, quale fase necessaria al caricamento e
uso del programma. (vedi C.Rossello, "I contratti dell'informatica nella
nuova disciplina del software").
In soldoni, le attività riservate dalla legge al titolare dei diritti di
utilizzazione economica del programma, e che richiedono la sua
autorizzazione, sarebbero non solo la COPIA, DISTRIBUZIONE e MODIFICAZIONE
(regolate dalla GPL) ma anche l'USO del programma, inteso come riproduzione
temporanea nella memoria del PC.
Per fortuna, l'art 64 ter indica tra le "libere utilizzazioni" non soggette
ad autorizzazione del titolare, anche la "riproduzione" (temporanea o meno)
"...allorchè tali attività sono necessarie per l'uso del programma per
elaboratore conformemente alla sua destinazione da parte del legittimo
acquirente...", ma purtroppo ciò vale (sempre 64ter) "salvo patto
contrario".
Da ciò la dottrina (Lehmann, Ubertazzi) ha concluso che sarebbero
ammissibili clausole contrattuali, che pur non intaccando il "nucleo minimo
essenziale" dei diritti dell'utilizzatore (atti di caricamento e svolgimento
del programma indispensabili per l'uso), limitino comunque l'utilizzo del
software.
Lo scenario sul quale mi interrogo è questo:
Io scrivo un nuovo software, ma utilizzando anche una porzione di codice già
in GPL.
Avendo scelto di ridistribuire il mio software ad un cliente, naturalmente
sono costretto ad usare per esso la licenza GPL.
Però, dal momento che la GPL esplicitamente si limita a porre termini solo
per la COPIA, DISTRIBUZIONE e MODIFICAZIONE del software, nel contratto con
cui licenzio il software, includo anche una clausola che limita l'uso del
programma solo al mio cliente, su una sola sua macchina e dietro il
pagamento di un forte canone.
E' uno scenario possibile?
Forse potrebbe essere una soluzione interpretare la GPL in questo modo:
Nonostante essa proclami di regolare solo la copia, distribuzione e
modificazione del software, in realtà ne regola anche l'uso, nel senso che
la successiva frase "The act of running the Program is not restricted"
concede una licenza illimitata per quanto riguarda il caricamento e l'uso
del programma.
Giuseppe Contissa
contissa@cirfid.unibo.it
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