[Diritto] GPL e legge italiana
giovanni contissa
diritto@softwarelibero.it
Wed, 28 Aug 2002 13:56:06 +0000
>From: Simo Sorce <simo.sorce@xsec.it>
>Reply-To: diritto@softwarelibero.it
>To: diritto@softwarelibero.it
>Subject: Re: [Diritto] GPL e legge italiana
>Date: 28 Aug 2002 15:21:30 +0200
>
> > Ma io, ripeto, non ho intenzione di toccare i diritti di copia, modifica
>e
> > distribuzione.
> > Ne tocco un altro, quello di caricamento ed esecuzione del programma
>nella
> > memoria del PC, che la GPL ha per sua scelta escluso dalla sua
>competenza,
> > ha deciso insomma di non considerare nemmeno.
> > E se la GPL non se occupa, è un argomento al di fuori del suo ambito di
> > interesse, come lo regoli comunque non influisce su di essa.
> >
> > O no?
>
>Direi comunque di no, parte della clausola 0 è:
>
>The act of running the Program is not restricted, and the output from
>the Program is covered only if its contents constitute a work based on
>the Program (independent of having been made by running the Program).
>Whether that is true depends on what the Program does.
>
>
>Quindi, l'atto di eseguire il programma non è sottoposto a restrizioni,
>se ce le metti violi questa parte della licenza.
>Così la interpreto io.
>
>Simo.
>
Scusate se posto due volte di seguito, potevo mettere tutto in coda al
precedente, ma mi è venuta in mente una interpretazione "maliziosa"
dell'articolo (o sezione) 0:
Qui ci si occupa solo di copia, modifica e distribuzione e di nient'altro.
Quindi, per quanto riguarda l'azione di eseguire il Programma, noi non la
restringiamo, proprio perchè non è questa la sede giusta in cui farlo.
Questa sarebbe una interpretazione, per esempio, che farebbe quadrare bene
(ma purtoppo non è bene!) il tutto, e permetterebbe di intervenire su quel
diritto in altra sede.
Giuseppe
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