[Diritto] GPL e legge italiana

giovanni contissa diritto@softwarelibero.it
Thu, 29 Aug 2002 08:26:02 +0000



>From: Marco Ermini <markoer@firenze.linux.it>
>Reply-To: diritto@softwarelibero.it
>To: diritto@softwarelibero.it
>Subject: Re: [Diritto] GPL e legge italiana
>Date: Wed, 28 Aug 2002 19:08:10 +0000
>
>On Wed, 28 Aug 2002 14:47:52 +0000, "giovanni contissa"
><gcontissa@hotmail.com> wrote:
>
>Inoltre, io credo che
>tu stia interpretando male l'art. 5 (che e' un'aggiunta all'articola 64 
>della
>precedente legge). Lo riporto per conoscenza:
>
>
>"Sezione VI - PROGRAMMI PER ELABORATORE
>
>Art. 64- bis . - 1. Fatte salve le disposizioni dei successivi articoli 64-
>ter e 64-quater, i diritti esclusivi conferiti dalla presente legge sui
>programmi per elaboratore comprendono il diritto di effettuare o 
>autorizzare:
>
>a) la riproduzione, permanente o temporanea, totale o parziale, del 
>programma
>per elaboratore con qualsiasi mezzo o in qualsiasi forma. Nella misura in 
>cui
>operazioni quali il caricamento, la visualizzazione, l'esecuzione, la
>trasmissione o la memorizzazione del programma per elaboratore richiedano 
>una
>riproduzione, anche tali operazioni sono soggette all'autorizzazione del
>titolare dei diritti;"
>
>Quindi, *non* siamo nel caso, per capirci, del "lancio" di un eseguibile e
>quindi copia dall'hard disk alla RAM; siamo nel caso, per esempio, in cui 
>si
>e' obbligati ad installare un software dal CDROM all'hard disk per poterlo
>utilizzare. La legge dice, rimanendo nell'esempio, che se esegui un 
>programma
>direttamente dal CD non si tratta di "riproduzione" nel senso inteso dalla
>legge, e quindi sei assolutamente autorizzato a farlo; mentre, se per
>eseguirlo devi prima copiarlo sull'hard disk (per esempio perche' e'
>necessaria un'installazione), allora ti e' necessaria "l'autorizzazione del
>titolare dei diritti", cioe' quella copia ti deve essere autorizzata 
>(infatti
>in genere chi ti vende un software proprietario specifica che la licenza e'
>per tot computer o tot utenti).
>
>Quindi, attenzione a *leggere* bene le leggi!!!
>

Anche se potrei sbagliarmi ugualmente (insieme a questi autori), faccio 
presente che non sono il solo ad averla letta così:

Da "I contratti dell'informatica nella nuova disciplina del software" di 
C.Rossello:

"Solo la riproduzione permanente, coincidente con la creazione di un 
duplicato autonomo del programma su supporto magnetico (ad es. copia sul 
floppy disk o sul disco fisso di un elaboratore) comporta duplicazione, 
mentre la riproduzione temporanea che consegue quale fase necessaria al 
caricamento e uso del programma nell'ambito dei procedimenti interni 
dell'elaboratore (attraverso la riproduzione del programma caricato dal 
supporto nella R.A.M., Random Access Memory, area di memoria temporanea di 
tipo volatile dell'elaboratore) non lascia traccia una volta concluse le 
operazioni e riavviato il computer.
La riproduzione non autorizzata del programma è illecita sia nella forma 
della duplicazione (corrispondente alla tradizionale moltiplicazione delle 
copie), sia nella forma appena descritta di riproduzione temporanea"

Ed anche "La tutela giuridica del software" di G.Scorza , dal "Manuale di 
diritto dell'informatica e delle nuove tecnologie"

"...all'art. 64-bis, si intende per "riproduzione" del software altresì 
qualsiasi operazione temporanea e, quindi, anche il semplice passaggio delle 
istruzioni contenute nel programma dal supporto sul quale esse sono 
originariamente contenute (di solito un floppy o un CD-ROM) alla memoria del 
computer..."

Ciao

Giuseppe

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