R: [Diritto] cessione dei diritti
Giovanni d'Ammassa
diritto@softwarelibero.it
Wed, 18 Dec 2002 11:21:49 +0100
Anche in Italia funziona cos=EC, per il principio di indipendenza dei
singoli diritti di utilizzazione economica, art. 19 l.d.a.:
"I diritti esclusivi previsti dagli articoli precedenti sono fra loro
indipendenti. L'esercizio di uno di essi non esclude l'esercizio
esclusivo di ciascuno degli altri diritti.
Essi hanno per oggetto l'opera nel suo insieme ed in ciascuna delle sue
parti."
Per cui se cedo il diritto di riprodurre l'opera su musicassetta, non
per questo ho ceduto anche il diritto di riprodurla su CD o tramite reti
telematiche.
Tutte le cessioni possono (e dovrebber) perci=F2 essere discusse caso =
per
caso, utilizzazione per utilizzazione.
Un'altra norma a favore di questa interpretazione (se ancora ci fossero
dubbi) =E8 data dall'art. 119 ult. comma l.d.a., dettato per il =
contratto
di edizione per le stampe, ma che dottrina dominate ritiene applicabile
a qualsiasi contratto avente per oggetto la cessione del diritto di
autore:
"L'alienazione di uno o pi=F9 diritti di utilizzazione non implica, =
salvo
patto contrario, il trasferimento di altri diritti di che non siano
necessariamente dipendenti dal diritto trasferito, anche se compresi,
secondo le disposizioni del Titolo I, nella stessa categoria di =
facolt=E0
esclusive."
Inoltre, l'art. 107 l.d.a.:
"I diritti di utilizzazioni spettanti agli autori delle opere
dell'ingegno, nonch=E9 i diritti connessi aventi carattere patrimoniale,
possono essere acquistati, alienati o trasmessi in tutti i modi e forme
consentiti dalla legge, salva l'applicazione delle norme contenute in
questo capo."
Questo significa che l'autore pu=F2 cedere i diritti come e quando =
vuole,
in tutti i modi e forme consentiti dalla legge.
Il sistema predisposto dal legislatore =E8 ad assoluta tutela =
dell'autore,
ovvero egli =E8 in condizione di scegliere se, come e quando cedere i
diritti sull'opera.
La pecca del sistema =E8 che l'autore queste cose, nel 99,9% dei casi, =
non
le sa, e per cui =E8 assoggettato a prassi di cessioni totali, con la
scusa (o ragione, o come si voglia dire) "perch=E9 si fa cos=EC".
La mia esperienza, specialmente di quest'ultimo anno, dice che il
sistema si pu=F2 cambiare: se il cessionario (ovvero colui al quale i
diritti sono ceduti) =E8 realmente interessato all'autore e alla sua
opera, =E8 disponibile a discutere le modalit=E0 delle cessioni e a
modificare le prassi contrattuali vigenti.
Ciao,
-giovanni d'ammassa
> In Francia c'e` una norma di "interpretazione restrittiva"=20
> della cessione dei diritti, per cui se cedo all'editore i=20
> miei diritti di pubblicazione "a mezzo stampa, diffusione=20
> radiofonica, rappresentazione teatrale e tutti gli altri usi"=20
> il tutti gli altri usi non vale, e per stampare sulle=20
> magliette deve avere la mia autorizzazione.
>=20
> C'e` qualcosa di simile in italia? Forse nel regolamento del=20
> d.p.c.m. 244/1994, che non ho?
>=20
> grazie
> /alessandro
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