[Diritto] Soluzioni applicative non proprietarie e P.A.

Alessandro Rubini rubini@gnu.org
Wed, 6 Feb 2002 12:05:59 +0100


> Per chi volesse approfondire:
> http://www.interlex.it/pa/em_milio.htm

Mi sembra interessante per due motivi. 1- parla di non-proprietario, 2-
parla di AIPA. Ma non era stata bruciata?

riporto il (breve) testo a beneficio di chi non naviga.

   Dopo larticolo 40 aggiungere il seguente:

   art.40/bis

   1 La ricerca, la visualizzazione, lestrazione e la consultazione per
   via telematica di testi, dati comunque strutturati, documenti e atti
   in genere, esistenti su sistemi informativi della pubblica
   amministrazione, suoi concessionari, soggetti pubblici e privati
   gestori di pubblici registri, sono gratuite per chiunque e sono esenti
   sin dallorigine dal pagamento di diritti anche dabbonamento, imposte,
   tasse o tributi in genere.

   2 . Allo scopo di garantire la sicurezza dei sistemi informativi e
   degli archivi, nonché al fine di garantire adeguata riservatezza ai
   dati personali gestiti, le singole amministrazioni ed i gestori di
   pubblici registri possono subordinarne laccesso alla accettazione e
   sottoscrizione di appositi disciplinari anche collettivi o di
   categoria le cui condizioni e clausole siano state preventivamente
   approvate dalla Autorità per lInformatica nella pubblica
   amministrazione e dalla Autorità per la tutela della privacy.

   3 Fino alla data di accettazione e sottoscrizione dei disciplinari
   previsti dal comma 1 ter del presente articolo continuano ad
   applicarsi le norme di accesso e consultazione in genere contenute in
   convenzioni già stipulate, fatta eccezione per le norme di contenuto
   economico o ad esso connesse, le quali cesseranno di avere efficacia a
   far data dal giorno di entrata in vigore della presente legge.

   4 Le disposizioni dei comma secondo e terzo del presente articolo non
   si applicano nei confronti dei soggetti che accedono attraverso la
   Rete Unitaria della Pubblica Amministrazione.

   5 Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge, il Governo,
   sentita lAutorità per linformatica nella Pubblica Amministrazione,
   emana un regolamento per lesame di progetti e la progressiva adozione
   di sistemi operativi e soluzioni applicative non proprietari, in
   funzione delle esigenze informatiche delle singole amministrazioni,
   tenendo conto dei possibili risparmi di spesa e delle opportunità di
   sviluppo della produzione di software nazionale. Le norme
   regolamentari non dovranno impegnare il bilancio dello Stato.