[Diritto] Bollino HOWTO (versione beta)
Leandro Noferini
lnoferin@cybervalley.org
Wed, 30 Jan 2002 14:13:35 +0100
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Ciao a tutti,
allego al presente messaggio il Bollino HOWTO in formato html,
sperando di fare cosa gradita e soprattutto di ricevere aiuti,
suggerimenti, modifiche, fiori, dolci e quant'altro.=20
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Version: GnuPG v1.0.6 (GNU/Linux)
Comment: Per informazioni si veda http://www.gnupg.org
iD8DBQE8V/GFr6T20jk4QVgRAqKoAJ46KpB0JprZyUN/gTKZcrf2dsb5WwCgoWke
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Content-Description: Bollino HOWTO, versione beta
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><TITLE
> Bollino HOW-TO
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><DIV
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><DIV
CLASS="TITLEPAGE"
><H1
CLASS="TITLE"
><A
NAME="AEN2"
>Bollino HOW-TO</A
></H1
><H2
CLASS="SUBTITLE"
>Una guida all'ottenimento dell'esenzione dall'obbligo del bollino SIAE per
la distribuzione di software</H2
><DIV
CLASS="AUTHORGROUP"
><A
NAME="AEN8"
></A
><H3
CLASS="AUTHOR"
><A
NAME="AEN9"
>Leandro Noferini</A
></H3
><H3
CLASS="AUTHOR"
><A
NAME="AEN12"
>Donato Molino</A
></H3
></DIV
><P
CLASS="COPYRIGHT"
>Copyright © 2001
by Associazione Software Libero
</P
><HR></DIV
><DIV
CLASS="TOC"
><DL
><DT
><B
>Table of Contents</B
></DT
><DT
>1. <A
HREF="#PREMESSA"
>Premessa</A
></DT
><DT
>2. <A
HREF="#LEGGE"
>La legge del bollino</A
></DT
><DD
><DL
><DT
>2.1. <A
HREF="#OBBLIGHI"
>Obblighi previsti dalla legge</A
></DT
><DT
>2.2. <A
HREF="#ECCEZIONI"
>Eccezioni ai precedenti obblighi</A
></DT
></DL
></DD
><DT
>3. <A
HREF="#PRATICA"
>Come fare</A
></DT
><DD
><DL
><DT
>3.1. <A
HREF="#CHIPUO"
>Chi può avvalersi dell'esenzione</A
></DT
><DT
>3.2. <A
HREF="#COSAPRESENTARE"
>Documenti e materiale da presentare</A
></DT
><DT
>3.3. <A
HREF="#DOVEACHI"
>Dove e a chi presentare la richiesta</A
></DT
></DL
></DD
><DT
>4. <A
HREF="#FAQ"
>Domande frequesti</A
></DT
><DT
>5. <A
HREF="#INFORMAZIONI"
>Per maggiori informazioni</A
></DT
></DL
></DIV
><BLOCKQUOTE
CLASS="ABSTRACT"
><DIV
CLASS="ABSTRACT"
><A
NAME="AEN21"
></A
><P
></P
><P
> Guida all'ottenimento dell'esenzione dall'obbligo del bollino nella
distribuzione di software così come previsto dalla legge 248/2000.
</P
><P
> Viene scritto per aiutare ma non può né intende costituire
fonte normativa “ufficiale”, la quale può provenire
solo dalla consultazione dei testi di legge e la consulenza con giuristi
esperti del settore della normativa del diritto d'autore.
</P
><P
></P
></DIV
></BLOCKQUOTE
><DIV
CLASS="SECT1"
><HR><H1
CLASS="SECT1"
><A
NAME="PREMESSA"
>1. Premessa</A
></H1
><P
> Perché la premessa è sempre necessaria
</P
><P
> Dal momento dell'approvazione della legge 248/2000, comunemente conosciuta
come “legge del bollino” molti gruppi e osservatori hanno
mosso svariate critiche e osservazioni al testo in questione, osservazioni
incentrate sia su aspetti legati alla possibilità di applicare la
legge sia su aspetti più legati ai diritti dei consumatori, sia
alle difficoltà a cui sarebbero andate incontro piccole
realtà produttive esistenti in questo paese.
</P
><P
> Particolare preoccupazione è stata dimostrata da molti gruppi
facenti parte della comunità italiana del Software Libero; in
particolare l'Associazione Software Libero fin dalla propria fondazione
(avvenuta qualche mese dopo l'approvazione della legge) ha reso pubbliche
molte critiche. Anche il Lug Roma ha organizzato un importante convegno
durante il quale per la prima volta queste critiche sono state fatte
presenti a rappresentanti istituzionali.
</P
><P
> Insieme alle critiche l'Associazione Software Libero e il Lug Roma hanno
cercato però anche di capire come sia possibile far
“convivere” il Software Libero con questa legge; in
quest'ottica questi due gruppi hanno portato avanti dei contatti con la
sede centrale della SIAE per trovare la possibilità di non essere
obbligati ad applicare il bollino, nel caso in cui si voglia distribuire
Software Libero.
</P
><P
> Sulla base dei chiarimenti avuti durante gli incontri di cui sopra
l'Associazione Software Libero ha fatto una richiesta di esenzione, per
così dire “di prova”. Allo stesso modo il progetto
GNUtemberg (link) ha fatto lo stesso con la collaborazione del Lug di
Roma.
</P
><P
> Questo testo viene scritto e pubblicato con la volontà di favorire
la conoscenza della legge e degli strumenti che mette a disposizione per
evitare l'applicazione del bollino.
</P
><P
> Nonostante i pochissimi casi realizzatisi finora di distribuzione di
Software Libero, secondo la norma dell'esenzione da bollino in
ottemperanza alla legge crediamo che quanto scritto sia applicabile anche
per altri tipi di licenza.
</P
></DIV
><DIV
CLASS="SECT1"
><HR><H1
CLASS="SECT1"
><A
NAME="LEGGE"
>2. La legge del bollino</A
></H1
><P
> Il giorno 18 Agosto 2000 il parlamento italiano ha approvato la legge n.
248/2000 che modifica, ed in molti aspetti innova la legge n. 633/1941
nota come legge sul diritto d'autore (LDA).
</P
><P
> Questa nuova legge ha introdotto molte novità in materia di diritto
d'autore dalla fissazione di limiti per le fotocopie di opere letterarie
fino al software nei confronti del quale è stato imposto l'obbligo
di contrassegnatura dei supporti che lo contengono, prevedendo in caso di
inadempimento sanzioni di natura anche penale; a questa norma generale il
testo del regolamento attuativo della legge prevede alcuni casi di
esclusione (<A
HREF="#ESCLUSIONE"
>vedi più avanti</A
>).
</P
><DIV
CLASS="SECT2"
><HR><H2
CLASS="SECT2"
><A
NAME="OBBLIGHI"
>2.1. Obblighi previsti dalla legge</A
></H2
><P
> Per quanto concerne i programmi per elaboratore elettronico i soggetti
obbligati alla contrassegnatura sono:
</P
><P
></P
><OL
TYPE="A"
><LI
><P
> L'autore o colui che ne possiede legittimamente i diritti che con
scopo di lucro
<A
NAME="AEN44"
HREF="#FTN.AEN44"
>[1]</A
>
intende:
</P
><P
></P
><OL
TYPE="1"
><LI
><P
> commercializzare software;
</P
></LI
><LI
><P
> cederlo a qualsiasi titolo;
</P
></LI
></OL
></LI
><LI
><P
> Chiunque, senza l'autorizzazione dell'autore o di colui che ne
possiede legittimamente i diritti, al fine di trarne profitto:
</P
><P
></P
><OL
TYPE="1"
><LI
><P
> duplica;
</P
></LI
><LI
><P
> importa;
</P
></LI
><LI
><P
> distribuisce;
</P
></LI
><LI
><P
> vende;
</P
></LI
><LI
><P
> detiene a scopo commerciale o imprenditoriale;
</P
></LI
><LI
><P
> concede in locazione.
</P
></LI
></OL
></LI
></OL
></DIV
><DIV
CLASS="SECT2"
><HR><H2
CLASS="SECT2"
><A
NAME="ECCEZIONI"
>2.2. Eccezioni ai precedenti obblighi</A
></H2
><P
> A queste norme generali vengono stabilite due eccezioni:
</P
><P
></P
><UL
><LI
STYLE="list-style-type: dash"
><A
NAME="ESCLUSIONE"
></A
><P
> Il regolamento attuativo della legge stabilisce una serie di
condizioni soddisfatte le quali la distribuzione di software non
ricade nell'obbligo del bollino (casi di “esclusione”,
vedi articolo 5, comma 3 del suddetto regolamento).
</P
><P
> Purtroppo in queste condizioni non ricade in generale il Software Libero.
</P
><P
> Questi sono i casi previsti per l'esclusione:
</P
><P
></P
><OL
TYPE="a"
><LI
STYLE="list-style-type: dash"
><P
> programmi accessoriamente distribuiti nell'ambito della vendita di
contratti di licenza d'uso multipli sulla base di accordi
preventivamente conclusi con la S.I.A.E.;
</P
><P
> Non riesco a dare questo esempio.
</P
></LI
><LI
STYLE="list-style-type: dash"
><P
> distribuiti gratuitamente dal produttore e comunque con il suo
consenso, in versione parziale ed a carattere dimostrativo;
</P
><P
> Questo caso si applica, ad esempio, alla distribuzione di
programmi in versione “demo” all'interno di riviste,
in allegato all'acquisto di hardware o qualunque altra
modalità che non preveda un pagamento diretto.
</P
></LI
><LI
STYLE="list-style-type: dash"
><P
> distribuiti mediante scaricamento diretto (download) e conseguente
installazione sul personal computer dell'utente attraverso server
o siti Internet se detti programmi non vengano registrati a scopo
di profitto in supporti diversi dall'elaboratore personale
dell'utente, salva la copia privata;
</P
><P
> Questo caso è stato previsto per evitare l'assurdo
legislativo che si sarebbe creato rispetto all'utilizzo delle reti
telematiche per ottenere programmi per il proprio
computer. È importante però notare che questo si
applica solo ad un uso “personale” di ciò che
viene scaricato, escludendo perciò ogni forma di
redistribuzione, fosse anche gratuita.
</P
></LI
><LI
STYLE="list-style-type: dash"
><P
> distribuiti esclusivamente dal produttore al fine di far
funzionare o per gestire specifiche periferiche o interfacce
(driver) oppure destinate all'aggiornamento del sistema o alla
risoluzione di conflitti software ed hardware se derivanti da
software già installato;
</P
><P
> Questo caso riguarda invece la sola distribuzione del software in
accompagnamento alle periferiche hardware e utile al solo
funzionamento di questo.
</P
></LI
><LI
STYLE="list-style-type: dash"
><P
> destinati esclusivamente al funzionamento di apparati o sistemi di
telecomunicazione quali modem o terminali, sistemi GPRS (general
pocket radio service) o inclusi in apparati audio/video e
destinati al funzionamento degli stessi o inclusi in apparati
radiomobili cellulari, se con i medesimi confezionati e
distribuiti in quanto destinati esclusivamente al funzionamento
degli stessi;
</P
></LI
><LI
STYLE="list-style-type: dash"
><P
> inclusi in apparati di produzione industriale, di governo di
sistemi di trasporto e mobilità, di impianti di
movimentazione e trasporto merci o in apparati destinati al
controllo ovvero alla programmazione del funzionamento di
elettrodomestici, se con i medesimi confezionati e distribuiti in
quanto destinati esclusivamente al funzionamento degli stessi;
</P
></LI
><LI
STYLE="list-style-type: dash"
><P
> inclusi in apparati di analisi biologica o chimica ovvero di
gestione di apparati di tipo medico, o sanitario, di misurazione
ed analisi se con i medesimi prodotti e distribuiti in quanto
destinati esclusivamente al funzionamento degli stessi;
</P
><P
> Questi tre casi riguardano esclusivamente il software destinato al
funzionamento di questi tipi di apparecchi.
</P
></LI
><LI
STYLE="list-style-type: dash"
><P
> destinati esclusivamente alla funzione di ausilio o supporto per
le persone disabili ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
</P
><P
> Questo caso invece riguarda il solo software destinato agli
apparecchi che sono di ausilio per le persone con
disabilità fisiche.
</P
></LI
></OL
><P
> Come si capisce chiaramente questi casi non possono includere il
Software Libero; anche i casi indicati ai punti b) e c) non risultano
aderenti alle caratteristiche di questa categoria di software,
nonostante possa apparire diversamente ad una prima verifica.
</P
></LI
><LI
STYLE="list-style-type: dash"
><A
NAME="ESENZIONE"
></A
><P
> Il testo di legge stabilisce invece la possibilità di
sostituire il bollino con una richiesta di “esenzione” da
fare direttamente alla S.I.A.E.; in questo modo il supporto contenente il
software può essere distribuito senza il bollino (articolo 10,
comma 3).
</P
><P
> Il regolamento attuativo della legge stabilisce poi le norme da
seguire per richiedere la suddetta esclusione (Articolo 6).
</P
><P
> Questa esenzione può essere richiesta:
<P
></P
><UL
><LI
STYLE="list-style-type: disc"
><P
> esclusivamente per distribuire software;
</P
></LI
><LI
STYLE="list-style-type: disc"
><P
> il supporto contenente il software da distribuire non deve
contenere suoni e/o immagini in movimento che costituiscano
opere intere a meno che queste opere non siano state realizzate
espressamente per il software distribuito o che non superino la
metà dell'opera completa originaria che possano
costituire concorrenza a questa;
</P
></LI
><LI
STYLE="list-style-type: disc"
><P
> ovviamente si deve essere in regola nel distribuire quel
particolare software, indipendentemente dalla presenza o meno
del bollino; in altre parole si deve essere in regola con le
norme di distribuzione stabilite dal titolare dei diritti di
copia del software. In effetti la legge parla esclusivamente di
“produttori” e “importatori” ma dagli
incontri avuti con la S.I.A.E. siamo giunti alla conclusione che,
nel caso del Software Libero, chiunque si trova in questa
condizione.
</P
><P
> Questa è la ragione per la quale i redattori di questo
testo credono sia più conveniente questa modalità
rispetto alla richiesta e all'applicazione del bollino nel caso
“particolare” del Software Libero.
</P
></LI
></UL
>
</P
><P
> Questo documento cerca di agevolare la richiesta di questa esclusione.
</P
></LI
></UL
></DIV
></DIV
><DIV
CLASS="SECT1"
><HR><H1
CLASS="SECT1"
><A
NAME="PRATICA"
>3. Come fare</A
></H1
><DIV
CLASS="SECT2"
><H2
CLASS="SECT2"
><A
NAME="CHIPUO"
>3.1. Chi può avvalersi dell'esenzione</A
></H2
><P
> Nel rispetto delle condizioni succitate (vedi <A
HREF="#ESENZIONE"
>sopra</A
>) si può sempre chiedere
l'esenzione, a meno che non si rientri nei casi da esclusione previsti
dal regolamento (vedi <A
HREF="#ESCLUSIONE"
>sopra</A
>), casi nei
quali la richiesta risulta senza senso.
</P
></DIV
><DIV
CLASS="SECT2"
><HR><H2
CLASS="SECT2"
><A
NAME="COSAPRESENTARE"
>3.2. Documenti e materiale da presentare</A
></H2
><P
> Per ottenere l'esenzione si deve presentare una “dichiarazione
identificativa” (così come viene indicata nel testo del
regolamento attuativo, vedi articolo 6 comma 3) contenente i seguenti
dati:
</P
><P
></P
><OL
TYPE="a"
><LI
><P
> <A
NAME="AEN125"
></A
><BLOCKQUOTE
CLASS="BLOCKQUOTE"
><P
> definizione sintetica della tipologia di prodotto
informatico;
</P
></BLOCKQUOTE
>
</P
><P
> Semplicemente il tipo di software che vogliamo distribuire.
</P
></LI
><LI
><P
> <A
NAME="AEN130"
></A
><BLOCKQUOTE
CLASS="BLOCKQUOTE"
><P
> titolo del programma per elaboratore o multimediale;
</P
></BLOCKQUOTE
>
</P
><P
> Appunto.
</P
></LI
><LI
><P
> <A
NAME="AEN135"
></A
><BLOCKQUOTE
CLASS="BLOCKQUOTE"
><P
> nome, indirizzo e codice fiscale del produttore ovvero
dell'importatore;
</P
></BLOCKQUOTE
>
</P
><P
> Apparentemente questo potrebbe mettere in
difficoltà chi volesse distribuire Software Libero,
in quanto spesso questi non è né il
produttore né l'importatore. Durante gli incontri
che abbiamo avuto con la sede centrale della S.I.A.E. si
è però stabilito che nel caso del Software
Libero, proprio a ragione delle caratteristiche di questo
tipo di licenza, queste figure diventano chi distribuisce
il software in questione.
</P
></LI
><LI
><P
> <A
NAME="AEN140"
></A
><BLOCKQUOTE
CLASS="BLOCKQUOTE"
><P
> tipo di supporto con cui il programma viene commercializzato quali
compact disk dischetti magnetici (floppy disk), etc.;
</P
></BLOCKQUOTE
>
</P
><P
> Il supporto usato per la distribuzione.
</P
></LI
><LI
><A
NAME="TIPODICOMMERCIALIZZAZIONE"
></A
><P
> <A
NAME="AEN145"
></A
><BLOCKQUOTE
CLASS="BLOCKQUOTE"
><P
> tipo di commercializzazione quali, ad esempio, vendita, noleggio,
abbinamento editoriale, etc.;
</P
></BLOCKQUOTE
>
</P
><P
> Qui si deve indicare le modalità con le quali si
intende distribuire il software.
</P
></LI
><LI
><P
> <A
NAME="AEN150"
></A
><BLOCKQUOTE
CLASS="BLOCKQUOTE"
><P
> codice identificativo del prodotto;
</P
></BLOCKQUOTE
>
</P
><P
> Evidentemente questa caratteristica è stata pensata
per software di tipo commerciale e difficilmente è
applicabile alle “normali” distribuzioni di
Software Libero.
</P
></LI
><LI
><P
> <A
NAME="AEN155"
></A
><BLOCKQUOTE
CLASS="BLOCKQUOTE"
><P
> descrizione sintetica di qualsiasi eventuale
dispositivo anticontraffazione, sia esso un
contrassegno fisico visibile direttamente sulla
confezione (applicato, accluso mediante cellofanatura,
incorporato nel materiale della confezione, ovvero
stampato sulla stessa) ovvero presente all'interno
della confezione (incluso con le medesime modalità di
cui sopra in uno dei componenti del pacchetto), ovvero
incorporato nel programma come caratteristica
funzionale (controllo/inserimento di un numero
seriale, richiesta di registrazione irreversibile dei
dati del possessore, creazione di codice di accesso,
marchiatura del supporto, controllo di una periferica
tipo "chiave hardware", attivazione mediante parola
chiave (password) univoca, etc.
</P
></BLOCKQUOTE
>
</P
><P
> Eventuali sistemi di protezione dalla copia.
</P
></LI
></OL
><P
> A titolo di esempio includiamo la dichiarazione presentata
dall'Associazione Software Libero con i relativi allegati
contenenti l'elenco del software per il quale è stata
presentata la dichiarazione.
</P
></DIV
><DIV
CLASS="SECT2"
><HR><H2
CLASS="SECT2"
><A
NAME="DOVEACHI"
>3.3. Dove e a chi presentare la richiesta</A
></H2
><P
> La si deve presentare al più vicino ufficio periferico della
S.I.A.E..
</P
></DIV
></DIV
><DIV
CLASS="SECT1"
><HR><H1
CLASS="SECT1"
><A
NAME="FAQ"
>4. Domande frequesti</A
></H1
><P
></P
><OL
TYPE="A"
><LI
><P
> L'esenzione vale soltanto per distribuzioni di tipo
“gratuito”?
</P
><P
> Assolutamente no, tanto che fra i vari dati che si devono
indicare nella dichiarazione per richiedere l'esenzione
è previsto anche il “tipo di
commercializzazione” (<A
HREF="#TIPODICOMMERCIALIZZAZIONE"
>vedi l'elenco</A
>).
</P
></LI
><LI
><P
> Nel caso di richiesta a nome di un gruppo, associazione,
ditta che sia l'esenzione vale soltanto per colui che ha
presentato direttamente la dichiarazione oppure per tutti
coloro che del gruppo fanno parte?
</P
><P
> È nostra interpretazione che l'esenzione in questo
caso valga per tutti i soci che all'interno del gruppo
svolgono attività di distribuzione.
</P
><P
> Diverso il caso invece nel quale la dichiarazione viene
fatta solo a nome di una parsona fisica; in questo caso
l'esenzione ha valore per il solo richiedente.
</P
></LI
><LI
><P
> L'esenzione vale solo per una specifica versione del
programma (o dei programmi) per il quale viene richiesta,
oppure è da considerarsi estesa a tutte le versioni
successive?
</P
><P
> Anche qui è interpretazione degli scriventi che
l'esenzione valga esclusivamente per la specifica versione
per la quale viene presentata la dichiarazione; per versioni
successive la dichiarazione dovrà essere presentata
ancora.
</P
></LI
></OL
></DIV
><DIV
CLASS="SECT1"
><HR><H1
CLASS="SECT1"
><A
NAME="INFORMAZIONI"
>5. Per maggiori informazioni</A
></H1
><P
> Diamo qui un elenco di fonti in cui è possibile ottenere
maggiori informazioni:
<P
></P
><UL
><LI
STYLE="list-style-type: disc"
><P
> <A
HREF="http://www.lugroma.org"
TARGET="_top"
>sito del Lug Roma</A
>
</P
></LI
><LI
STYLE="list-style-type: disc"
><P
> <A
HREF="http://www.softwarelibero.it"
TARGET="_top"
>sito dell'Associazione Software Libero</A
>
</P
></LI
><LI
STYLE="list-style-type: disc"
><P
> <A
HREF="http://www.siae.it"
TARGET="_top"
>sito della S.I.A.E.</A
>
</P
></LI
></UL
>
</P
></DIV
></DIV
><H3
CLASS="FOOTNOTES"
>Notes</H3
><TABLE
BORDER="0"
CLASS="FOOTNOTES"
WIDTH="100%"
><TR
><TD
ALIGN="LEFT"
VALIGN="TOP"
WIDTH="5%"
><A
NAME="FTN.AEN44"
HREF="#AEN44"
>[1]</A
></TD
><TD
ALIGN="LEFT"
VALIGN="TOP"
WIDTH="95%"
><P
> La definizione della giurisprudenza di lucro è la
seguente: “Il termine lucro indica esclusivamente un
guadagno patrimoniale ossia un accrescimento patrimoniale
consistente nell'acquisizione di uno o più beni; esso non
coincide in linea di principio con il termine profitto, che ha
un significato ben più ampio. Il profitto può
implicare sia il lucro: quindi l'accrescimento effettivo della
sfera patrimoniale, che la mancata perdita patrimoniale ossia il
depauperamento dei beni di un soggetto. In altri termini nel
profitto può rientrare anche la mancata spesa che un
soggetto dovrebbe, per ipotesi, affrontare per ottenere un
bene. Il lucro costituisce solo ed esclusivamente
l'accrescimento positivo del patrimonio; il profitto anche la
sola non diminuzione dello stesso.”
</P
><P
> (Pretura di Cagliari - sentenza 3 dicembre 1996 emessa in materia
di duplicazione di software).
</P
></TD
></TR
></TABLE
></BODY
></HTML
>Done.
--=-=-=
--
Ciao
leandro
Email: lnoferin@cybervalley.org
Quello che puoi, fallo. Quello che non puoi, simulalo.
--=-=-=--