[Diritto] Bollino HOWTO (versione beta)

Leandro Noferini lnoferin@cybervalley.org
Wed, 30 Jan 2002 14:13:35 +0100


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Ciao a tutti,

allego  al  presente  messaggio  il  Bollino HOWTO  in  formato  html,
sperando  di  fare  cosa  gradita  e soprattutto  di  ricevere  aiuti,
suggerimenti, modifiche, fiori, dolci e quant'altro.=20


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Version: GnuPG v1.0.6 (GNU/Linux)
Comment: Per informazioni si veda http://www.gnupg.org

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Content-Description: Bollino HOWTO, versione beta

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<HTML
><HEAD
><TITLE
>	  Bollino HOW-TO
	</TITLE
><META
NAME="GENERATOR"
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><BODY
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TEXT="#000000"
LINK="#0000FF"
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ALINK="#0000FF"
><DIV
CLASS="ARTICLE"
><DIV
CLASS="TITLEPAGE"
><H1
CLASS="TITLE"
><A
NAME="AEN2"
>Bollino HOW-TO</A
></H1
><H2
CLASS="SUBTITLE"
>Una guida all'ottenimento dell'esenzione dall'obbligo del bollino SIAE per
	  la distribuzione di software</H2
><DIV
CLASS="AUTHORGROUP"
><A
NAME="AEN8"
></A
><H3
CLASS="AUTHOR"
><A
NAME="AEN9"
>Leandro Noferini</A
></H3
><H3
CLASS="AUTHOR"
><A
NAME="AEN12"
>Donato Molino</A
></H3
></DIV
><P
CLASS="COPYRIGHT"
>Copyright &copy; 		2001
	   by 		Associazione Software Libero
	  </P
><HR></DIV
><DIV
CLASS="TOC"
><DL
><DT
><B
>Table of Contents</B
></DT
><DT
>1. <A
HREF="#PREMESSA"
>Premessa</A
></DT
><DT
>2. <A
HREF="#LEGGE"
>La legge del bollino</A
></DT
><DD
><DL
><DT
>2.1. <A
HREF="#OBBLIGHI"
>Obblighi previsti dalla legge</A
></DT
><DT
>2.2. <A
HREF="#ECCEZIONI"
>Eccezioni ai precedenti obblighi</A
></DT
></DL
></DD
><DT
>3. <A
HREF="#PRATICA"
>Come fare</A
></DT
><DD
><DL
><DT
>3.1. <A
HREF="#CHIPUO"
>Chi pu&ograve; avvalersi dell'esenzione</A
></DT
><DT
>3.2. <A
HREF="#COSAPRESENTARE"
>Documenti e materiale da presentare</A
></DT
><DT
>3.3. <A
HREF="#DOVEACHI"
>Dove e a chi presentare la richiesta</A
></DT
></DL
></DD
><DT
>4. <A
HREF="#FAQ"
>Domande frequesti</A
></DT
><DT
>5. <A
HREF="#INFORMAZIONI"
>Per maggiori informazioni</A
></DT
></DL
></DIV
><BLOCKQUOTE
CLASS="ABSTRACT"
><DIV
CLASS="ABSTRACT"
><A
NAME="AEN21"
></A
><P
></P
><P
>	  Guida all'ottenimento dell'esenzione dall'obbligo del bollino nella
	  distribuzione di software cos&igrave; come previsto dalla legge 248/2000.
	</P
><P
>	  Viene scritto per aiutare ma non pu&ograve; n&eacute; intende costituire
	  fonte normativa &ldquo;ufficiale&rdquo;, la quale pu&ograve; provenire
	  solo dalla consultazione dei testi di legge e la consulenza con giuristi
	  esperti del settore della normativa del diritto d'autore.
	</P
><P
></P
></DIV
></BLOCKQUOTE
><DIV
CLASS="SECT1"
><HR><H1
CLASS="SECT1"
><A
NAME="PREMESSA"
>1. Premessa</A
></H1
><P
>	  Perch&eacute; la premessa &egrave; sempre necessaria
	</P
><P
>	  Dal momento dell'approvazione della legge 248/2000, comunemente conosciuta
	  come &ldquo;legge del bollino&rdquo; molti gruppi e osservatori hanno
	  mosso svariate critiche e osservazioni al testo in questione, osservazioni
	  incentrate sia su aspetti legati alla possibilit&agrave; di applicare la
	  legge sia su aspetti pi&ugrave; legati ai diritti dei consumatori, sia
	  alle difficolt&agrave; a cui sarebbero andate incontro piccole
	  realt&agrave; produttive esistenti in questo paese.
	</P
><P
>	  Particolare preoccupazione &egrave; stata dimostrata da molti gruppi
	  facenti parte della comunit&agrave; italiana del Software Libero; in
	  particolare l'Associazione Software Libero fin dalla propria fondazione
	  (avvenuta qualche mese dopo l'approvazione della legge) ha reso pubbliche
	  molte critiche. Anche il Lug Roma ha organizzato un importante convegno
	  durante il quale per la prima volta queste critiche sono state fatte
	  presenti a rappresentanti istituzionali.
	</P
><P
>	  Insieme alle critiche l'Associazione Software Libero e il Lug Roma hanno
	  cercato per&ograve; anche di capire come sia possibile far
	  &ldquo;convivere&rdquo; il Software Libero con questa legge; in
	  quest'ottica questi due gruppi hanno portato avanti dei contatti con la
	  sede centrale della SIAE per trovare la possibilit&agrave; di non essere
	  obbligati ad applicare il bollino, nel caso in cui si voglia distribuire
	  Software Libero.
	</P
><P
>	  Sulla base dei chiarimenti avuti durante gli incontri di cui sopra
	  l'Associazione Software Libero ha fatto una richiesta di esenzione, per
	  cos&igrave; dire &ldquo;di prova&rdquo;. Allo stesso modo il progetto
	  GNUtemberg (link) ha fatto lo stesso con la collaborazione del Lug di
	  Roma.
	</P
><P
>	  Questo testo viene scritto e pubblicato con la volont&agrave; di favorire
	  la conoscenza della legge e degli strumenti che mette a disposizione per
	  evitare l'applicazione del bollino.
	</P
><P
>	  Nonostante i pochissimi casi realizzatisi finora di distribuzione di
	  Software Libero, secondo la norma dell'esenzione da bollino in
	  ottemperanza alla legge crediamo che quanto scritto sia applicabile anche
	  per altri tipi di licenza.
	</P
></DIV
><DIV
CLASS="SECT1"
><HR><H1
CLASS="SECT1"
><A
NAME="LEGGE"
>2. La legge del bollino</A
></H1
><P
>	  Il giorno 18 Agosto 2000 il parlamento italiano ha approvato la legge n.
	  248/2000 che modifica, ed in molti aspetti innova la legge n. 633/1941
	  nota come legge sul diritto d'autore (LDA).
	</P
><P
>	  Questa nuova legge ha introdotto molte novit&agrave; in materia di diritto
	  d'autore dalla fissazione di limiti per le fotocopie di opere letterarie
	  fino al software nei confronti del quale &egrave; stato imposto l'obbligo
	  di contrassegnatura dei supporti che lo contengono, prevedendo in caso di
	  inadempimento sanzioni di natura anche penale; a questa norma generale il
	  testo del regolamento attuativo della legge prevede alcuni casi di
	  esclusione (<A
HREF="#ESCLUSIONE"
>vedi pi&ugrave; avanti</A
>).
	</P
><DIV
CLASS="SECT2"
><HR><H2
CLASS="SECT2"
><A
NAME="OBBLIGHI"
>2.1. Obblighi previsti dalla legge</A
></H2
><P
>		Per quanto concerne i programmi per elaboratore elettronico i soggetti
		obbligati alla contrassegnatura sono:
	  </P
><P
></P
><OL
TYPE="A"
><LI
><P
>			L'autore o colui che ne possiede legittimamente i diritti che con
			scopo di lucro
			<A
NAME="AEN44"
HREF="#FTN.AEN44"
>[1]</A
>
		  intende:
		</P
><P
></P
><OL
TYPE="1"
><LI
><P
>			  commercializzare software;
			</P
></LI
><LI
><P
>			  cederlo a qualsiasi titolo;
			</P
></LI
></OL
></LI
><LI
><P
>		  Chiunque, senza l'autorizzazione dell'autore o di colui che ne
		  possiede legittimamente i diritti, al fine di trarne profitto:
		</P
><P
></P
><OL
TYPE="1"
><LI
><P
>			  duplica;
			</P
></LI
><LI
><P
>			  importa;
			</P
></LI
><LI
><P
>			  distribuisce;
			</P
></LI
><LI
><P
>			  vende;
			</P
></LI
><LI
><P
>			  detiene a scopo commerciale o imprenditoriale;
			</P
></LI
><LI
><P
>			  concede in locazione.
			</P
></LI
></OL
></LI
></OL
></DIV
><DIV
CLASS="SECT2"
><HR><H2
CLASS="SECT2"
><A
NAME="ECCEZIONI"
>2.2. Eccezioni ai precedenti obblighi</A
></H2
><P
>	  A queste norme generali vengono stabilite due eccezioni:
	</P
><P
></P
><UL
><LI
STYLE="list-style-type: dash"
><A
NAME="ESCLUSIONE"
></A
><P
>		  Il regolamento attuativo della legge stabilisce una serie di
		  condizioni soddisfatte le quali la distribuzione di software non
		  ricade nell'obbligo del bollino (casi di &ldquo;esclusione&rdquo;,
		  vedi articolo 5, comma 3 del suddetto regolamento).
		</P
><P
>		  Purtroppo in queste condizioni non ricade in generale il Software Libero.
		</P
><P
>		  Questi sono i casi previsti per l'esclusione:
		</P
><P
></P
><OL
TYPE="a"
><LI
STYLE="list-style-type: dash"
><P
>			  programmi accessoriamente distribuiti nell'ambito della vendita di
			  contratti di licenza d'uso multipli sulla base di accordi
			  preventivamente conclusi con la S.I.A.E.;
			</P
><P
>			  Non riesco a dare questo esempio.
			</P
></LI
><LI
STYLE="list-style-type: dash"
><P
>			  distribuiti gratuitamente dal produttore e comunque con il suo
			  consenso, in versione parziale ed a carattere dimostrativo;
			</P
><P
>			  Questo caso si applica, ad esempio, alla distribuzione di
			  programmi in versione &ldquo;demo&rdquo; all'interno di riviste,
			  in allegato all'acquisto di hardware o qualunque altra
			  modalit&agrave; che non preveda un pagamento diretto.
			</P
></LI
><LI
STYLE="list-style-type: dash"
><P
>			  distribuiti mediante scaricamento diretto (download) e conseguente
			  installazione sul personal computer dell'utente attraverso server
			  o siti Internet se detti programmi non vengano registrati a scopo
			  di profitto in supporti diversi dall'elaboratore personale
			  dell'utente, salva la copia privata;
			</P
><P
>			  Questo caso &egrave; stato previsto per evitare l'assurdo
			  legislativo che si sarebbe creato rispetto all'utilizzo delle reti
			  telematiche per ottenere programmi per il proprio
			  computer. &Egrave; importante per&ograve; notare che questo si
			  applica solo ad un uso &ldquo;personale&rdquo; di ci&ograve; che
			  viene scaricato, escludendo perci&ograve; ogni forma di
			  redistribuzione, fosse anche gratuita.
			</P
></LI
><LI
STYLE="list-style-type: dash"
><P
>			  distribuiti esclusivamente dal produttore al fine di far
			  funzionare o per gestire specifiche periferiche o interfacce
			  (driver) oppure destinate all'aggiornamento del sistema o alla
			  risoluzione di conflitti software ed hardware se derivanti da
			  software già installato;
			</P
><P
>			  Questo caso riguarda invece la sola distribuzione del software in
			  accompagnamento alle periferiche hardware e utile al solo
			  funzionamento di questo.
			</P
></LI
><LI
STYLE="list-style-type: dash"
><P
>			  destinati esclusivamente al funzionamento di apparati o sistemi di
			  telecomunicazione quali modem o terminali, sistemi GPRS (general
			  pocket radio service) o inclusi in apparati audio/video e
			  destinati al funzionamento degli stessi o inclusi in apparati
			  radiomobili cellulari, se con i medesimi confezionati e
			  distribuiti in quanto destinati esclusivamente al funzionamento
			  degli stessi;
			</P
></LI
><LI
STYLE="list-style-type: dash"
><P
>			  inclusi in apparati di produzione industriale, di governo di
			  sistemi di trasporto e mobilit&agrave;, di impianti di
			  movimentazione e trasporto merci o in apparati destinati al
			  controllo ovvero alla programmazione del funzionamento di
			  elettrodomestici, se con i medesimi confezionati e distribuiti in
			  quanto destinati esclusivamente al funzionamento degli stessi;
			</P
></LI
><LI
STYLE="list-style-type: dash"
><P
>			  inclusi in apparati di analisi biologica o chimica ovvero di
			  gestione di apparati di tipo medico, o sanitario, di misurazione
			  ed analisi se con i medesimi prodotti e distribuiti in quanto
			  destinati esclusivamente al funzionamento degli stessi;
			</P
><P
>			  Questi tre casi riguardano esclusivamente il software destinato al
			  funzionamento di questi tipi di apparecchi.
			</P
></LI
><LI
STYLE="list-style-type: dash"
><P
>			  destinati esclusivamente alla funzione di ausilio o supporto per
			  le persone disabili ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
			</P
><P
>			  Questo caso invece riguarda il solo software destinato agli
			  apparecchi che sono di ausilio per le persone con
			  disabilit&agrave; fisiche.
			</P
></LI
></OL
><P
>		  Come si capisce chiaramente questi casi non possono includere il
		  Software Libero; anche i casi indicati ai punti b) e c) non risultano
		  aderenti alle caratteristiche di questa categoria di software,
		  nonostante possa apparire diversamente ad una prima verifica.
		</P
></LI
><LI
STYLE="list-style-type: dash"
><A
NAME="ESENZIONE"
></A
><P
>		  Il testo di legge stabilisce invece la possibilit&agrave; di
		  sostituire il bollino con una richiesta di &ldquo;esenzione&rdquo; da
		  fare direttamente alla S.I.A.E.; in questo modo il supporto contenente il
		  software pu&ograve; essere distribuito senza il bollino (articolo 10,
		  comma 3).
		</P
><P
>		  Il regolamento attuativo della legge stabilisce poi le norme da
		  seguire per richiedere la suddetta esclusione (Articolo 6).
		</P
><P
>		  Questa esenzione pu&ograve; essere richiesta:
		  <P
></P
><UL
><LI
STYLE="list-style-type: disc"
><P
>				esclusivamente per distribuire software;
				</P
></LI
><LI
STYLE="list-style-type: disc"
><P
>				il supporto contenente il software da distribuire non deve
				contenere suoni e/o immagini in movimento che costituiscano
				opere intere a meno che queste opere non siano state realizzate
				espressamente per il software distribuito o che non superino la
				met&agrave; dell'opera completa originaria che possano
				costituire concorrenza a questa;
			  </P
></LI
><LI
STYLE="list-style-type: disc"
><P
>				ovviamente si deve essere in regola nel distribuire quel
				particolare software, indipendentemente dalla presenza o meno
				del bollino; in altre parole si deve essere in regola con le
				norme di distribuzione stabilite dal titolare dei diritti di
				copia del software. In effetti la legge parla esclusivamente di
				&ldquo;produttori&rdquo; e &ldquo;importatori&rdquo; ma dagli
				incontri avuti con la S.I.A.E. siamo giunti alla conclusione che,
				nel caso del Software Libero, chiunque si trova in questa
				condizione.
			  </P
><P
>				Questa &egrave; la ragione per la quale i redattori di questo
				testo credono sia pi&ugrave; conveniente questa modalit&agrave;
				rispetto alla richiesta e all'applicazione del bollino nel caso
				&ldquo;particolare&rdquo; del Software Libero.
			  </P
></LI
></UL
>
		</P
><P
>			Questo documento cerca di agevolare la richiesta di questa esclusione.
		  </P
></LI
></UL
></DIV
></DIV
><DIV
CLASS="SECT1"
><HR><H1
CLASS="SECT1"
><A
NAME="PRATICA"
>3. Come fare</A
></H1
><DIV
CLASS="SECT2"
><H2
CLASS="SECT2"
><A
NAME="CHIPUO"
>3.1. Chi pu&ograve; avvalersi dell'esenzione</A
></H2
><P
>		Nel rispetto delle condizioni succitate (vedi <A
HREF="#ESENZIONE"
>sopra</A
>) si pu&ograve; sempre chiedere
		l'esenzione, a meno che non si rientri nei casi da esclusione previsti
		dal regolamento (vedi <A
HREF="#ESCLUSIONE"
>sopra</A
>), casi nei
		quali la richiesta risulta senza senso.
	  </P
></DIV
><DIV
CLASS="SECT2"
><HR><H2
CLASS="SECT2"
><A
NAME="COSAPRESENTARE"
>3.2. Documenti e materiale da presentare</A
></H2
><P
>		Per ottenere l'esenzione si deve presentare una &ldquo;dichiarazione
		identificativa&rdquo; (cos&igrave; come viene indicata nel testo del
		regolamento attuativo, vedi articolo 6 comma 3) contenente i seguenti
		dati:
	  </P
><P
></P
><OL
TYPE="a"
><LI
><P
>			<A
NAME="AEN125"
></A
><BLOCKQUOTE
CLASS="BLOCKQUOTE"
><P
>				definizione sintetica della tipologia di prodotto
				informatico;
			  </P
></BLOCKQUOTE
>
		  </P
><P
>			Semplicemente il tipo di software che vogliamo distribuire.
		  </P
></LI
><LI
><P
>			<A
NAME="AEN130"
></A
><BLOCKQUOTE
CLASS="BLOCKQUOTE"
><P
>				titolo del programma per elaboratore o multimediale;
			  </P
></BLOCKQUOTE
>
		  </P
><P
>			Appunto.
		  </P
></LI
><LI
><P
>			<A
NAME="AEN135"
></A
><BLOCKQUOTE
CLASS="BLOCKQUOTE"
><P
>				nome, indirizzo e codice fiscale del produttore ovvero
				dell'importatore;
			  </P
></BLOCKQUOTE
>
		  </P
><P
>			Apparentemente questo potrebbe mettere in
			difficolt&agrave; chi volesse distribuire Software Libero,
			in quanto spesso questi non &egrave; n&eacute; il
			produttore n&eacute; l'importatore. Durante gli incontri
			che abbiamo avuto con la sede centrale della S.I.A.E. si
			&egrave; per&ograve; stabilito che nel caso del Software
			Libero, proprio a ragione delle caratteristiche di questo
			tipo di licenza, queste figure diventano chi distribuisce
			il software in questione.
		  </P
></LI
><LI
><P
>			<A
NAME="AEN140"
></A
><BLOCKQUOTE
CLASS="BLOCKQUOTE"
><P
>				tipo di supporto con cui il programma viene commercializzato quali
				compact disk dischetti magnetici (floppy disk), etc.;
			  </P
></BLOCKQUOTE
>
		  </P
><P
>			Il supporto usato per la distribuzione.
		  </P
></LI
><LI
><A
NAME="TIPODICOMMERCIALIZZAZIONE"
></A
><P
>			<A
NAME="AEN145"
></A
><BLOCKQUOTE
CLASS="BLOCKQUOTE"
><P
>				tipo di commercializzazione quali, ad esempio, vendita, noleggio,
				abbinamento editoriale, etc.;
			  </P
></BLOCKQUOTE
>
		  </P
><P
>			Qui si deve indicare le modalit&agrave; con le quali si
			intende distribuire il software.
		  </P
></LI
><LI
><P
>			<A
NAME="AEN150"
></A
><BLOCKQUOTE
CLASS="BLOCKQUOTE"
><P
>				codice identificativo del prodotto;
			  </P
></BLOCKQUOTE
>
		  </P
><P
>			Evidentemente questa caratteristica &egrave; stata pensata
			per software di tipo commerciale e difficilmente &egrave;
			applicabile alle &ldquo;normali&rdquo; distribuzioni di
			Software Libero.
		  </P
></LI
><LI
><P
>			<A
NAME="AEN155"
></A
><BLOCKQUOTE
CLASS="BLOCKQUOTE"
><P
>				descrizione sintetica di qualsiasi eventuale
				dispositivo anticontraffazione, sia esso un
				contrassegno fisico visibile direttamente sulla
				confezione (applicato, accluso mediante cellofanatura,
				incorporato nel materiale della confezione, ovvero
				stampato sulla stessa) ovvero presente all'interno
				della confezione (incluso con le medesime modalità di
				cui sopra in uno dei componenti del pacchetto), ovvero
				incorporato nel programma come caratteristica
				funzionale (controllo/inserimento di un numero
				seriale, richiesta di registrazione irreversibile dei
				dati del possessore, creazione di codice di accesso,
				marchiatura del supporto, controllo di una periferica
				tipo "chiave hardware", attivazione mediante parola
				chiave (password) univoca, etc.
			  </P
></BLOCKQUOTE
>
		  </P
><P
>			Eventuali sistemi di protezione dalla copia.
		  </P
></LI
></OL
><P
>		A titolo di esempio includiamo la dichiarazione presentata
		dall'Associazione Software Libero con i relativi allegati
		contenenti l'elenco del software per il quale &egrave; stata
		presentata la dichiarazione.
	  </P
></DIV
><DIV
CLASS="SECT2"
><HR><H2
CLASS="SECT2"
><A
NAME="DOVEACHI"
>3.3. Dove e a chi presentare la richiesta</A
></H2
><P
>		La si deve presentare al pi&ugrave; vicino ufficio periferico della
		S.I.A.E..
	  </P
></DIV
></DIV
><DIV
CLASS="SECT1"
><HR><H1
CLASS="SECT1"
><A
NAME="FAQ"
>4. Domande frequesti</A
></H1
><P
></P
><OL
TYPE="A"
><LI
><P
>		  L'esenzione vale soltanto per distribuzioni di tipo
		  &ldquo;gratuito&rdquo;?
		</P
><P
>		  Assolutamente no, tanto che fra i vari dati che si devono
		  indicare nella dichiarazione per richiedere l'esenzione
		  &egrave; previsto anche il &ldquo;tipo di
		  commercializzazione&rdquo; (<A
HREF="#TIPODICOMMERCIALIZZAZIONE"
>vedi l'elenco</A
>).
		  </P
></LI
><LI
><P
>		  Nel caso di richiesta a nome di un gruppo, associazione,
		  ditta che sia l'esenzione vale soltanto per colui che ha
		  presentato direttamente la dichiarazione oppure per tutti
		  coloro che del gruppo fanno parte?
		</P
><P
>		  &Egrave; nostra interpretazione che l'esenzione in questo
		  caso valga per tutti i soci che all'interno del gruppo
		  svolgono attivit&agrave; di distribuzione.
		</P
><P
>		  Diverso il caso invece nel quale la dichiarazione viene
		  fatta solo a nome di una parsona fisica; in questo caso
		  l'esenzione ha valore per il solo richiedente.
		</P
></LI
><LI
><P
>		  L'esenzione vale solo per una specifica versione del
		  programma (o dei programmi) per il quale viene richiesta,
		  oppure &egrave; da considerarsi estesa a tutte le versioni
		  successive?
		</P
><P
>		  Anche qui &egrave; interpretazione degli scriventi che
		  l'esenzione valga esclusivamente per la specifica versione
		  per la quale viene presentata la dichiarazione; per versioni
		  successive la dichiarazione dovr&agrave; essere presentata
		  ancora.
		</P
></LI
></OL
></DIV
><DIV
CLASS="SECT1"
><HR><H1
CLASS="SECT1"
><A
NAME="INFORMAZIONI"
>5. Per maggiori informazioni</A
></H1
><P
>	  Diamo qui un elenco di fonti in cui &egrave; possibile ottenere
	  maggiori informazioni:
	  <P
></P
><UL
><LI
STYLE="list-style-type: disc"
><P
>			<A
HREF="http://www.lugroma.org"
TARGET="_top"
>sito del Lug Roma</A
>
		  </P
></LI
><LI
STYLE="list-style-type: disc"
><P
>			<A
HREF="http://www.softwarelibero.it"
TARGET="_top"
>sito dell'Associazione Software Libero</A
>
		  </P
></LI
><LI
STYLE="list-style-type: disc"
><P
>			<A
HREF="http://www.siae.it"
TARGET="_top"
>sito della S.I.A.E.</A
>
		  </P
></LI
></UL
>
	</P
></DIV
></DIV
><H3
CLASS="FOOTNOTES"
>Notes</H3
><TABLE
BORDER="0"
CLASS="FOOTNOTES"
WIDTH="100%"
><TR
><TD
ALIGN="LEFT"
VALIGN="TOP"
WIDTH="5%"
><A
NAME="FTN.AEN44"
HREF="#AEN44"
>[1]</A
></TD
><TD
ALIGN="LEFT"
VALIGN="TOP"
WIDTH="95%"
><P
>				La definizione della giurisprudenza di lucro &egrave; la
				seguente: &ldquo;Il termine lucro indica esclusivamente un
				guadagno patrimoniale ossia un accrescimento patrimoniale
				consistente nell'acquisizione di uno o pi&ugrave; beni; esso non
				coincide in linea di principio con il termine profitto, che ha
				un significato ben pi&ugrave; ampio. Il profitto pu&ograve;
				implicare sia il lucro: quindi l'accrescimento effettivo della
				sfera patrimoniale, che la mancata perdita patrimoniale ossia il
				depauperamento dei beni di un soggetto. In altri termini nel
				profitto pu&ograve; rientrare anche la mancata spesa che un
				soggetto dovrebbe, per ipotesi, affrontare per ottenere un
				bene. Il lucro costituisce solo ed esclusivamente
				l'accrescimento positivo del patrimonio; il profitto anche la
				sola non diminuzione dello stesso.&rdquo;
			  </P
><P
>				(Pretura di Cagliari - sentenza 3 dicembre 1996 emessa in materia
				di duplicazione di software).
			  </P
></TD
></TR
></TABLE
></BODY
></HTML
>Done.

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Ciao
leandro
Email: lnoferin@cybervalley.org
Quello che puoi, fallo.  Quello che non puoi, simulalo.


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