[Diritto] Ascolta la tua sete.
Adriano Sponzilli
diritto@softwarelibero.it
12 Jul 2002 00:24:36 +0200
Il gio, 2002-07-11 alle 11:04, Gnesutta Andrea ha scritto:
> e facendo 1+1 dovresti proprio aver ragione sul fatto che quei
> file si possano ascoltare solo con WMP (e probabilmente=20
> il li' citato MusicMatch).
>=20
> Va' detto che gia' dal 1999 c'era l'implementazione
> del limite temporale e quindi non e' detto che la Coca
> sia la prima ad usarlo.
Quindi la cosa =E8 plausibile... :-(
> Sul resto (affitto contro vendita) il discorso e' lungo.
> In linea di principio non vedo perche' un artista non possa
> decidere di affittare solamente (mai vendere) una sua creazione.
> L'ha fatta lui e ne deve poter fare quello che vuole.
Se lo decide l'artista la cosa =E8 discutibile ma ha una certa
connotazione...
Diverso =E8 se le grandi case discografiche decidono che la modalit=E0 di
commercializzazione degli album =E8 questa, punto e basta, non come scelta
artistica, ma come modalit=E0 individuata come la pi=F9 reditizia.
Pensiamoci... Un consumatore musicale che acquista un album che scade
nel giro di tre anni, il linea di massima potrebbe essere disposto a
pagarlo quasi come un album non a scadenza. Ma trovandosi poi
costantemente con una biblioteca musicale vuota, questo potrebbe indurlo
a comprare pi=F9 album nuovi.
E poi la scomparsa dei vecchi brani fa si che un ragazzo giovane che
decide di interessarsi di musica degli anni '70 non possa in alcun modo
prendere i dischi di vinile di suo padre, ma debba ricomprare tutto.
E comunque, tendenzialmente non sono d'accordo neppure sul fatto che un
artista possa decidere di pubblicare a tempo una sua opera. Un opera
pubblicata, da un certo momento in poi, entra nel patrimonio culturale
collettivo. La pubblicazione diviene irreversibile.
A.