R: [Diritto] Cassazione e diritto d'autore

Donat diritto@softwarelibero.it
Fri, 7 Jun 2002 23:28:24 +0200 (CEST)


On 7 Jun 2002, Paolo Redaelli wrote:

> A proposito di illeciti penali.
> Nel nostro ordinamento chi =E8 testimone di un reato penale =E8 obbligato=
 a
> denunciarlo?

Dipende da chi e' il testimone e dal tipo di reato.

Il semplice cittadino che vede Caio abbindolato da Tizio al
gioco delle 3 carte non e' obbligato a fare il 113, altra
cosa e' un pubblico ufficiale che assiste alla esecuzione dei
suddetti fatti.
Se pero' il cittadino vede Caio depositare un ordigno sotto
il Quirinale la situazione cambia ed e' obbligato a sporgere
denuncia, cosi' come lo e' credo nei casi di sequestro di persona,
e, in altre ipotesi delittuose.

In questo contesto merita comunque menzione una regola generale
posta dal secondo comma dell'art. 40 c.p e cioe': "Non impedire
un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale
a cagionarlo".

La questione cambia sostanzialmente qualora il testimone renitente
venisse chiamato dalla autorita' di PS o da quella giudiziaria come
persona informata sui fatti.

In linea di principio il cittadino testimone di reati perseguibili
d'ufficio ha facolta' di darne notizia e quindi non un vero e proprio
obbligo tranne nei casi succitati.

Non sono un penalista.=20
Ciao
Donato
> Se non lo f=E0 corre qualche rischio/incriminazione?



Donato Molino
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