R: [Diritto] Cassazione e diritto d'autore
Marco Sforzi
diritto@softwarelibero.it
Sat, 8 Jun 2002 18:37:57 +0200
Nel nostro ordinamento, solo chi è pubblico ufficiale o incaricato di
pubblico servizio è tenuto ad inoltrare rapporto/denuncia/referto e se non
lo fa, incorre in specifiche sanzioni penali (artt. 361 e ss. c.p.).
Il "semplice cittadino" puo' fare denuncia (se vuole), ma se non la fa, non
incorre in nessuna sanzione penale.
Nel caso del privato cittadino, la mancanza di qualsiasi sanzione penale si
spiega perché... non esiste, per lui, alcuno specifico obbligo giuridico di
farlo (al più, un semplice obbligo "morale"). Chi è stato testimone di... un
omicidio e non lo denuncia, se la vedrà con la sua coscienza (e/o col suo
prete, se credente), ma non con il diritto penale.
----- Original Message -----
From: "Paolo Redaelli" <paolo.redaelli@poste.it>
To: <diritto@softwarelibero.it>
Sent: Friday, June 07, 2002 9:51 PM
Subject: Re: R: [Diritto] Cassazione e diritto d'autore
Il gio, 2002-06-06 alle 11:15, Gianfranco Romano ha scritto:
> Attenzione: non so cosa abbiano riportato le fonti non tecniche, ma la
> Cassazione ha sì annullato la sentenza di condanna, ma solo agli effetti
> penali, per prescrizione del reato.
A proposito di illeciti penali.
Nel nostro ordinamento chi è testimone di un reato penale è obbligato a
denunciarlo?
Se non lo fà corre qualche rischio/incriminazione?
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