[Diritto] GPL e responsabilità contrattuale: spiragli legislativ i?

wappi diritto@softwarelibero.it
Mon, 24 Jun 2002 11:08:58 +0200


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=20
Ciao a tutti,

in riferimento anche a precedenti discussioni lette nella ml , oltre che =
per motivi personali di studio e curiosit=E0 professionale, volevo =
sottoporvi una questione relativa alla clausola di esclusione di =
garanzia presente nella licenza GPL.

Partendo dal presupposto che le mie considerazioni personali sullo =
"status contrattuale" della nostra licenza ( ..atto unilaterale se non =
si effettuano modifiche, contratto bilaterale atipico quando le =
modifiche sono presenti) non trovano riscontro nel panorama giuridico e =
dottrinale italiano (a parte qualche sentenza e una dottrina =
minoritaria), il mio "tentativo" =E8 quello di trovare un appoggio =
normativo che consenta alla GPL di funzionare alla luce delle nuove =
garanzie europee poste a tutela del consumatore oltre che da quella =
previstadal nostro codice civile.

Non mi dilungo sui temi della  normativa europea ed italiana sopra =
citata in quanto gi=E0 oggetto di precedenti discussioni nella ml;=20

Ci=F2 che mi preme =E8 provare a giustificare, in maniera giuridicamente =
inattaccabile,

come la natura stessa della licenza GPL consenta, magari indirettamente, =
di escludere la garanzia contrattuale normalmente prevista.

A tal riguardo vi sottopongo la lettura del DPR del 24-5-1988 n.224 che, =
tra le altre cose, definisce alcuni concetti che devono applicarsi nei =
rapporti tra produttore e consumatore-utente.

In primis all'art. 2 viene definito il prodotto:

 "Prodotto.
Prodotto, ai fini delle presenti disposizioni, =E8 ogni bene mobile, =
anche se incorporato in altro bene mobile o immobile.=20
Si considera prodotto anche l'elettricit=E0.=20
Sono esclusi i prodotti agricoli del suolo e quelli dell'allevamento, =
della pesca e della caccia, che non abbiano subito trasformazioni. Si =
considera trasformazione la sottoposizione del prodotto a un trattamento =
che ne modifichi le caratteristiche, oppure vi aggiunga sostanze. Sono =
parificati alla trasformazione, quando abbiano carattere industriale, il =
confezionamento e ogni altro trattamento, se rendano difficile il =
controllo del prodotto da parte del consumatore o creino un affidamento =
circa la sua sicurezza."=20

L'art 5 si occupa invece di individuare i criteri atti a determinare =
quando un prodotto debba considerarsi difettoso:

ART. 5.

Prodotto difettoso.=20
Un prodotto =E8 difettoso quando non offre la sicurezza che ci si pu=F2 =
legittimamente attendere tenuto conto di tutte le circostanze, tra cui:=20
il modo in cui il prodotto =E8 stato messo in circolazione, la sua =
presentazione, le sue caratteristiche palesi, le istruzioni e le =
avvertenze fornite;=20
l'uso al quale il prodotto pu=F2 essere ragionevolmente destinato e i =
comportamenti che, in relazione ad esso, si possono ragionevolmente =
prevedere;=20
il tempo in cui il prodotto =E8 stato messo in circolazione.=20

A mio avviso questo articolo in particolare consente , considerate  le =
caratteristiche proprie del il sw libero, di valutare il prodotto =
rilasciato sotto licenza GPL entro tali limiti, e quindi di escludere, =
dove non si voglia specificamente offrire, la garanzia sul funzionamento =
del sw.

Tale tesi =E8 sostenibile, sempre a mio avviso, anche attraverso la =
lettura  del successivo art. 6 ( in particolare i commi 2=B0, 3=B0, =
5=B0, 6=B0):

ART. 6.

Esclusione della responsabilit=E0.
1. La responsabilit=E0 =E8 esclusa:=20

se il produttore non ha messo il prodotto in circolazione;=20
se il difetto che ha cagionato il danno non esisteva quando il =
produttore ha messo il prodotto in circolazione;=20
se il produttore non ha fabbricato il prodotto per la vendita o per =
qualsiasi altra forma di distribuzione a titolo oneroso, n=E9 lo ha =
fabbricato o distribuito nell'esercizio della sua attivit=E0 =
professionale;=20
se il difetto =E8 dovuto alla conformit=E0 del prodotto a una norma =
giuridica imperativa o a un provvedimento vincolante;=20
se lo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche, al momento in cui =
il produttore ha messo in circolazione il prodotto, non permetteva =
ancora di considerare il prodotto come difettoso;=20
nel caso del produttore o fornitore di una parte componente o di una =
materia prima, se il difetto =E8 interamente dovuto alla concezione del =
prodotto in cui =E8 stata incorporata la parte o materia prima o alla =
conformit=E0 di questa alle istruzioni date dal produttore che l'ha =
utilizzata.

=20

Certo, anche a patto che questi "paletti giuridici" possano essere =
applicati alla nostra cara GPL, la stessa necessiterebbe ugualmente di =
qualche ritocco; ma in questa maniera probabilmente si potrebbe evitare =
di snaturare la sue caratteristiche principali e quindi la sua vera =
essenza,

Sarei felice di condividere con voi queste osservazioni e di ricevere, =
sempre da voi.. che =E8 meglio , eventuali critiche a riguardo,

Alessandro

=20

=20


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10pt">Partendo=20
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contrattuale"=20
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modifiche,=20
contratto bilaterale atipico quando le modifiche sono presenti) non =
trovano=20
riscontro nel panorama giuridico e dottrinale italiano (a parte qualche =
sentenza=20
e una dottrina minoritaria), il mio "tentativo" =E8 quello di trovare un =
appoggio=20
normativo che consenta alla GPL di funzionare alla luce delle nuove =
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tra=20
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pesca e=20
della caccia, che non abbiano subito trasformazioni. Si considera =
trasformazione=20
la sottoposizione del prodotto a un trattamento che ne modifichi le=20
caratteristiche, oppure vi aggiunga sostanze. Sono parificati alla=20
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e ogni=20
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legittimamente attendere tenuto conto di tutte le circostanze, tra cui: =
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presentazione, le=20
sue caratteristiche palesi, le istruzioni e le avvertenze fornite; =
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comportamenti che, in=20
relazione ad esso, si possono ragionevolmente prevedere; <BR>il tempo in =
cui il=20
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libero, di valutare il prodotto rilasciato sotto licenza GPL entro tali =
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e quindi di escludere, dove non si voglia specificamente offrire, la =
garanzia=20
sul funzionamento del sw.<o:p></o:p></SPAN></P>
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tesi =E8 sostenibile, sempre a mio avviso, anche attraverso la =
lettura<SPAN=20
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particolare i=20
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danno non esisteva quando il produttore ha messo il prodotto in =
circolazione;=20
<BR>se il produttore non ha fabbricato il prodotto per la vendita o per=20
qualsiasi altra forma di distribuzione a titolo oneroso, n=E9 lo ha =
fabbricato o=20
distribuito nell'esercizio della sua attivit=E0 professionale; <BR>se il =
difetto =E8=20
dovuto alla conformit=E0 del prodotto a una norma giuridica imperativa o =
a un=20
provvedimento vincolante; <BR>se lo stato delle conoscenze scientifiche =
e=20
tecniche, al momento in cui il produttore ha messo in circolazione il =
prodotto,=20
non permetteva ancora di considerare il prodotto come difettoso; <BR>nel =
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date dal produttore che l'ha utilizzata.<o:p></o:p></SPAN></P>
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applicati alla nostra cara=20
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questa=20
maniera probabilmente si potrebbe evitare di snaturare la sue =
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principali e quindi la sua vera essenza,<o:p></o:p></SPAN></P>
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