[Diritto] Re: [Diritto] R: [Diritto] Re: R: [Diritto] GPL e responsabilitą contrattuale:spiragli legislativi?

Pierluigi Perri diritto@softwarelibero.it
Mon, 24 Jun 2002 21:37:01 +0200


Ciao a tutti,
la direttiva indicata da Alessandro č sicuramente molto interessante, ma 
purtroppo
devo fare alcune considerazioni:
1) Il primo articolo del D.P.R. 24/05/1988 dice "Il produttore č 
responsabile del danno cagionato da
difetti del suo prodotto".
2) Viene definito, sempre nello stesso testo di legge, produttore "il 
fabbricante del prodotto finito o di una
sua componente". In questo vedo una certa forzatura volendolo applicare 
alle opere dell'ingegno.
Definire un autore come un fabbricante di prodotto la vedo innanzitutto una 
grossa forzatura, e poi avverto
un certo pericoloso scivolamento nell'area industriale e quindi 
brevettuale...e noi non vogliamo questo vero? :-)
3) Al di lą dei casi di esclusione della responsabilitą, che sono comunque 
abbastanza peregrini e non
idonei secondo me al free sw ed alla GPL, devo purtroppo notare che questa 
disposizione non mi risolve
il problema, ovvero che l'esclusione totale di responsabilitą č considerata 
clausola vessatoria nei contratti con
i consumatori e come tale non č apponibile.
Purtroppo il testo in oggetto non mi viene in aiuto nel legittimare la 
clausola incriminata.
Mi trovo invece pienamente d'accordo con quanto espresso da Dachary, e 
continuo a ribadire, come
gią fatto da Alessandro, che lo studio di una GNU/GPL europea č uno sforzo 
1000 volte minore del
tentativo di adattabilitą della GNU/GPL al nostro ordinamento, adattamento 
che tra l'altro non sarebbe
libero da interpretazioni magari della magistratura.
BTW aggiungo che la ratio della direttiva prima e del DPR poi č stata 
quella di dare all'energia elettrica
in particolare la dignitą di bene giuridicamente tutelabile, e questo per 
via di una certa controversia venutasi
a creare (sono reminiscenze di diritto civile...dovrei riprendere gli 
appunti :P).
Ciao

Pierluigi