[Diritto] Bollino HOW TO di Febbraio 2002

Leandro Noferini lnoferin@cybervalley.org
Sat, 02 Mar 2002 16:45:12 +0100


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Ciao a tutti,

spedisco alla lista  la nuova versione del Bollino  HOWTO per ricevere
commenti, segnalazioni di errori, inviti a cena e quant'altro vi possa
venire in mente.=20

Dall'ultima volta che l'ho spedito sono cambiate molte cose:

- il formato originario  =E8 adesso LaTeX, cos=EC come  mi =E8 stato imposto
  dalla  dirigenza di  Assoli (abbiamo  una struttura  interna  che in
  confronto una caserma =E8 un bagno di democrazia ;-) );

- =E8 stata aggiunta una sezione sulle domande pi=F9 frequenti che ci sono
  state poste,  domande alle quali  speriamo di aver  fornito risposte
  convincenti;

- =E8 stata aggiunta una sezione di conclusioni degli scriventi.=20

Purtroppo ancora non siamo in grado di rendere questo testo ufficiale;
lo  pubblichiamo qui  e  solo qui  perch=E9  consideriamo importante  il
feedback che ci =E8 arrivato finora  da qui. In ogni caso ormai ci siamo
vicini.=20



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Content-Description: Bollino HOW TO di Febbraio 2002

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original version by:  Nikos Drakos, CBLU, University of Leeds
* revised and updated by:  Marcus Hennecke, Ross Moore, Herb Swan
* with significant contributions from:
  Jens Lippmann, Marek Rouchal, Martin Wilck and others -->

Bollino HOW-TO















3D"next_i==20
3D"up"=20
3D"previo==20=20=20



Bollino HOW-TO

Leandro Noferini - Donato Molino


Indice

Premessa

Perch=E9 la premessa =E8 sempre necessaria

Dal momento dell'approvazione della legge 248/2000 e, del succesivo regolamento d'attuazione, comunemente conosciuta come ``legge del bollino'' molti gruppi e osservatori hanno mosso svariate critiche e osservazioni al testo in questione, osservazioni incentrate sia su aspetti legati alla possibilit=E0 di applicare la legge sia su aspetti pi=F9 legati ai diritti dei consumatori, sia alle difficolt=E0 a cui sarebbero andate incontro piccole realt=E0 produttive esistenti in questo paese.

Particolare preoccupazione =E8 stata dimostrata da molti gruppi facenti parte della comunit=E0 italiana del Software Libero; in particolare l'Associazione Software Libero fin dalla propria fondazione (avvenuta qualche mese dopo l'approvazione della legge) ha reso pubbliche molte critiche. Anche il Lug Roma ha organizzato nell'Aprile 2000 un importante convegno durante il quale per la prima volta queste critiche sono state fatte presenti a rappresentanti istituzionali.

Insieme alle critiche l'Associazione Software Libero e il Lug Roma hanno cercato per=F2 anche di capire come sia possibile far ``convivere'' il Software Libero con questa legge; in quest'ottica si sono avviati dei contatti presso la sede centrale della S.I.A.E. con gli organi preposti, al fine di discutere delle problematiche che l'interpretazione della legge pone in relazione alle opere libere, e delle possibili soluzioni per rendere manifesta l'esclusione delle opere stesse dall'ambito di applicazione della normativa in esame. In seguito al primo incontro, e alla luce dei chiarimenti avuti, l'Associazione Software Libero e il progetto GNUtemberg hanno presentato, in luoghi e circostanze diversi, ed ottenuto una richiesta di esenzione. Questo testo viene scritto e pubblicato con la volont=E0 di favorire la conoscenza della legge e degli strumenti che questa mette a disposizione per evitare l'applicazione del bollino.

Nonostante i pochissimi casi realizzatisi finora di distribuzione di Software Libero, riteniamo che quanto scritto sia applicabile anche per altri tipi di licenza come ad esempio le licenze comunemente denominate shareware e freeware.

La legge del Bollino

Il giorno 18 Agosto 2000 il parlamento italiano ha approvato la legge n. 248/2000 che modifica, ed in molti aspetti innova la legge n. 633/1941 nota come legge sul diritto d'autore (LDA).

Questa nuova legge ha introdotto molte novit=E0 in materia di diritto d'autore dalla fissazione di limiti per le fotocopie di opere letterarie fino al software nei confronti del quale =E8 stato imposto l'obbligo di contrassegnatura dei supporti che lo contengono, prevedendo in caso di inadempimento sanzioni di natura anche penale.

A questa norma generale il testo del regolamento attuativo della legge ha introdotto alcuni casi di esclusione: vedi la sezione 3D"[*]" a pagina =3D"[*]".

Insieme il testo di legge prevede invece alcuni casi in cui =E8 possibile non applicare il bollino, sostituendo questo con una ``dichiarazione identificativa'': vedi la sezione 3D"[*]" a pagina =3D"[*]".

Quando si deve applicare il bollino

Per quanto concerne i programmi per elaboratore elettronico i soggetti obbligati ad apporre il contrassegno sono:

Eccezioni ai precedenti obblighi

A queste norme generali vengono stabilite due eccezioni:


Esclusione

Il regolamento attuativo della legge stabilisce una serie di condizioni soddisfatte le quali la distribuzione di software non ricade nell'obbligo del bollino (casi di ``esclusione'', vedi articolo 5, comma 3 del suddetto regolamento).

Questi sono i casi previsti per l'esclusione:

  1. programmi accessoriamente distribuiti nell'ambito della vendita di contratti di licenza d'uso multipli sulla base di accordi preventivamente conclusi con la S.I.A.E.;

    Questo caso si applica a supporti contenenti programmi di natura accessoria, secondaria, subordinata rispetto al programma con natura principale, i quali non sono bollinabili se ceduti in costanza di contratti multilicenza.

  2. =20 distribuiti gratuitamente dal produttore e comunque con il suo consenso, in versione parziale ed a carattere dimostrativo;

    Questo caso si applica, ad esempio, alla distribuzione di programmi in versione ``demo'' all'interno di riviste, in allegato all'acquisto di hardware o qualunque altra modalit=E0 che non preveda un pagamento diretto.

  3. distribuiti mediante scaricame= nto diretto (download) e conseguente installazione sul personal computer dell'utente attraverso server o siti Internet se detti programmi non vengano registrati a scopo di profitto in supporti diversi dall'elaboratore personale dell'utente, salva la copia privata;

    Questo caso =E8 stato previsto per evitare l'assurdo legislativo che si sarebbe creato rispetto all'utilizzo delle reti telematiche per ottenere programmi per il proprio computer. =C8 importante per=F2 notare che questo si applica solo ad un uso ``personale'' di ci=F2 che viene scaricato, escludendo perci=F2 ogni forma di redistribuzione, fosse anche gratuita.

  4. distribuiti esclusivamente dal produttore al fine di far funzionare o per gestire specifiche periferiche o interfacce (driver) oppure destinate all'aggiornamento del sistema o alla risoluzione di conflitti software ed hardware se derivanti da software gi=E0 installato;

    Questo caso riguarda invece la sola distribuzione del software in accompagnamento alle periferiche hardware e utile al solo funzionamento di questo.

  5. destinati esclusivamente al funzionamento di apparati o sistemi di telecomunicazione quali modem o terminali, sistemi GPRS (general pocket radio service) o inclusi in apparati audio/video e destinati al funzionamento degli stessi o inclusi in apparati radiomobili cellulari, se con i medesimi confezionati e distribuiti in quanto destinati esclusivamente al funzionamento degli stessi;

  6. inclusi in apparati di produzione industriale, di governo di sistemi di trasporto e mobilit=E0, di impianti di movimentazione e trasporto merci o in apparati destinati al controllo ovvero alla programmazione del funzionamento di elettrodomestici, se con i medesimi confezionati e distribuiti in quanto destinati esclusivamente al funzionamento degli stessi;

  7. inclusi in apparati di analisi biologica o chimica ovvero di gestione di apparati di tipo medico, o sanitario, di misurazione ed analisi se con i medesimi prodotti e distribuiti in quanto destinati esclusivamente al funzionamento degli stessi;

    Questi tre casi riguardano esclusivamente il software destinato al funzionamento di questi tipi di apparecchi.

  8. destinati esclusivamente alla funzione di ausilio o supporto per le persone disabili ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

    Questo caso invece riguarda il solo software destinato agli apparecchi che sono di ausilio per le persone con disabilit=E0 fisiche.

Purtroppo questi casi non possono includere in generale la distribuzione di Software Libero; anche i casi indicati ai punti 3D"[*]" e =3D"[*]" non risultano aderenti alle caratteristiche di questa categoria di software, nonostante possa apparire diversamente ad una prima verifica.

In particolare, per quanto riguarda il punto 3D"[*]", generalmente il Software Libero viene distribuito in versioni completamente funzionanti, non limitate in alcuna parte o caratteristica.


Esenzione

Il testo di legge stabilisce invece la possibilit=E0 di sostituire il bollino con una richiesta di ``esenzione'' da fare direttamente alla S.I.A.E. (per le modalit=E0 e i tempi di tale presentazione vedi la sezione 3D"[*]"); in questo modo il = supporto contenente il software pu=F2 essere distribuito senza il bollino (articolo 10, comma 3).

Il regolamento attuativo della legge stabilisce poi le modalit=E0 operative per richiedere la suddetta esclusione (Articolo 6).

Questa esenzione pu=F2 essere richiesta:

Alla stregua di quanto riportato, non si ravvedono particolari difficolt=E0 nel richiedere tale esenzione per la distribuzione di software libero, e, per il momento, si tratta senz'altro di una soluzione migliore rispetto alla collocazione del contrassegno.

Questo documento cerca di agevolare la richiesta di questa esclusione.

Come fare

Chi pu=F2 avvalersi dell'esenzione

Nel rispetto delle condizioni succitate si pu=F2 sempre chiedere l'esenzione, a meno che non si rientri nei casi da esclusione previsti dal regolamento (vedi la sezione 3D"[*]"), casi nei quali la richiesta risulterebbe senza senso.

Documenti e materiale da presentare

Per ottenere l'esenzione si deve presentare una ``dichiarazione identificativa'' (cos=EC come viene indicata nel testo del regolamento attuativo, vedi articolo 6 comma 3) contenente i seguenti dati:

Oltre a questa dichiarazione, ed eventualmente l'elenco dei programmi e/o documenti per i quali la dichiarazione viene presentata, si dovr=E0 allegare anche una copia del supporto che verr=E0 distribuito.

A titolo di esempio includiamo la dichiarazione presentata dall'Associazione Software Libero con i relativi allegati contenenti l'elenco del software per il quale =E8 stata presentata la dichiarazione.


Dove, quando e a chi presentare la dichiarazione

La si deve presentare al pi=F9 vicino ufficio periferico della S.I.A.E., sia personalmente che a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno.

La presentazione della dichiarazione deve avvenire 10 giorni prima delle attivit=E0 d'inizio della distribuzione.

Domande frequenti

Distribuzioni a titolo gratuito

L'esenzione vale soltanto per distribuzioni di tipo ``gratuito''?=20

Assolutamente no, tanto che fra i vari dati che si devono indicare nella dichiarazione per richiedere l'esenzione =E8 previsto anche il ``tipo di commercializzazione'' (vedi la sezione 3D"[*]").

Risulta necessaria l'applicazione del bollino nel caso di distribuzione a titolo completamente ``gratuito''?

Potremmo dire che questa =E8 la ``madre'' di tutte le domande relative a questa nuova legge.

Se la ``distribuzione'' =E8 a titolo puramente gratuito (il cd regalato all'amico) la legge afferma che non =E8 necessario il bollino; se invece questa avviene, ad esempio, a titolo di sottoscrizione per un gruppo/associazione (il cd distribuito da un Lug) =E8 nostra interpretazione che il bollino vada applicato oppure che venga presentata la ``dichiarazione identificativa'' cos=EC da ottenere l'esenzione.

Titolarit=E0 dell'esenzione

Nel caso di richiesta a nome di un'associazione o societ=E0 l'esenzione vale soltanto per colui che ha presentato direttamente la dichiarazione oppure per tutti coloro che del gruppo fanno parte?=20

=C8 interpretazione degli scriventi che l'esenzione in questo caso valga per tutti i soci che nello svolgimento dell'attivit=E0 sociale compiono la distribuzione; evidentemente ogni responsabilit=E0 relativa a quanto dichiarato ricade sul responsabile legale del gruppo (in quanto unico soggetto legittimato, in questi casi, a presentare la domanda).

Diverso il caso invece nel quale la dichiarazione viene fatta solo a nome di una persona fisica; in questo caso l'esenzione ha valore per il solo richiedente.

Versioni diverse

L'esenzione vale solo per una specifica versione del programma (o dei programmi) per il quale viene richiesta, oppure =E8 da considerarsi estesa a tutte le versioni successive?=20

Anche qui =E8 interpretazione degli scriventi che l'esenzione valga esclusivamente per la specifica versione per la quale viene presentata la dichiarazione; per versioni successive la dichiarazione dovr=E0 essere presentata ancora.


Conclusioni

Abbiamo visto come sia possibile che supporti contenenti opere protette dal diritto d'autore ma ritenute libere, siano resi esenti dall'obbligo di contrassegnatura S.I.A.E..

Tutto questo non ci esime dal rinnovare le critiche alla normativa esaminata, e che sinteticamente possono essere riassunte nei seguenti punti:

  1. L'attuale quadro normativo in materia di diritto d'autore non risponde, a nostro avviso, alle esigenze di carattere generale per la collettivit=E0 secondo i principi della diffusione della cultura e del sapere tecnologico, anzi, va esattamente nella direzione opposta, ponendo, anche con l'uso del diritto penale, forti limitazioni a questi principii.

  2. Forti sperequazioni nelle fattispecie penalmente rilevanti (viene punito allo stesso modo lo studente che masterizza i cd in casa e poi li cede ai compagni di classe in cambio magari della merenda, e il delinquente professionista che distribuisce enormi quantit=E0 di supporti contraffatti).=20

    Non ravvediamo la ratio di un siffatta repressione, che per molti suoi casi poteva tranquillamente risolversi alla fine di un dibattimento civile piuttosto che civile e penale insieme.

  3. Come pu=F2 la Siae surrogarsi all'autore non suo iscritto ed esercitare su un mandato che non esiste la rappresentanza processuale nei confronti di chi non bollina l'opera che per insindacabile volont=E0 dell'autore stesso, nel pi=F9 totale rispetto delle regole civili, viene dichiarata libera.

  4. Come pu=F2 in concreto e in astratto manifestarsi il fenomeno della pirateria nelle ipotesi di supporti contenenti Software Libero, e quindi legittimare lo spirito del legislatore; ritenere il contrario porterebbe inequivocabilmente all'assurdo giuridico.=20

=C8 importante inoltre ricordare che le critiche a questa legge, e in particolare alla parte riguardante l'applicazione del bollino, non provengono soltanto dalle comunit=E0 coinvolte nella produzione e nel supporto del Software Libero ma anche dai rappresentanti dei produttori del software commerciale ``standard'': molto interessante a questo proposito risulta la lettura del documento distribuito dalla International Intellectual Property Alliance (I.I.P.A.) nel sito dell'associazione stessa.

In tutta evidenza le critiche mosse dall'I.I.P.A. sono estremamente diverse nel tono e nella sostanza da quelle mosse dagli scriventi in questo documento e pi=F9 in generale dalle comunit=E0 del Software Libero ma rimane importante ricordare che la novit=E0 del bollino ha provocato difficolt=E0 a tutti i produttori e distributori di software in Italia.

Per maggiori informazioni

Diamo qui un elenco di fonti in cui =E8 possibile ottenere maggiori informazioni:

About this document ...

Bollino HOW-TO

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Copyright © 1993, 1994, 1995, 1996, Nikos Drakos,=20 Computer Based Learning Unit, University of Leeds.
Copyright © 1997, 1998, 1999, Ross Moore,=20 Mathematics Department, Macquarie University, Sydney.

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latex2html -split 0 Bollino-HOWTO.tex

The translation was initiated by Leandro sul Clementino on 2002-03-02


Footnotes

... lucro1
Il termine lucro viene cos=EC definito in giurisprudenza: ``Il termine lucro indica esclusivamente un guadagno patrimoniale ossia un accrescimento patrimoniale consistente nell'acquisizione di uno o pi=F9 beni; esso non coincide in linea di principio con il termine profitto, che ha un significato ben pi=F9 ampio. Il profitto pu=F2 implicare sia il lucro, quindi l'accrescimento effettivo della sfera patrimoniale, che la mancata perdita patrimoniale ossia il depauperamento dei beni di un soggetto. In altri termini nel profitto pu=F2 rientrare anche la mancata spesa che un soggetto dovrebbe, per ipotesi, affrontare per ottenere un bene. Il lucro costituisce solo ed esclusivamente l'accrescimento positivo del patrimonio; il profitto anche la sola non diminuzione dello stesso.''

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Leandro sul Clementino 2002-03-02
--=-=-= -- Ciao leandro Email: lnoferin@cybervalley.org Quello che puoi, fallo. Quello che non puoi, simulalo. --=-=-=--