[Diritto] Presentata la proposta di legge sul software libero
Adriano Sponzilli
sponz@tin.it
Wed, 13 Mar 2002 11:47:04 +0100
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DISEGNO DI LEGGE
d'iniziativa del senatore: FIORELLO CORTIANA
Recante: "Norme in materia di pluralismo informatico, sulla adozione e =
la diffusione del software libero e sulla portabilita' dei documenti =
informatici nella Pubblica Amministrazione".
Onorevoli Colleghi,
Provate ad immaginare come sar=E0 la casa di tutti i cittadini del mondo =
(almeno della parte che se lo potr=E0 permettere) fra - poniamo - 5 o 10 =
anni. Ogni famiglia avr=E0 il proprio computer collegato ad internet, =
rendendo possibile un'era di comunicazione e di scambio di informazione =
come mai prima.
La nostra economia e il nostro sistema di vivere sociale si sta =
profondamente modificando per questi motivi: si pensi solo alla nascita =
della cosiddetta New Economy.
Ebbene. Dalle attuali indicazioni di mercato =E8 legittimo ritenere che =
quasi tutti questi computer funzioneranno con lo stesso sistema =
operativo (Windows o qualche successore) di propriet=E0 di una sola =
azienda, tra l'altro non europea. Di questo sistema operativo non sar=E0 =
possibile sapere esattamente cosa far=E0 e come (per mancata messa a =
disposizione del codice sorgente). Attualmente =E8 esattamente cos=EC.
Questo =E8 il punto di partenza per capire l'importanza di una futura =
diffusione di uno o pi=F9 sistemi operativi liberi, cio=E8 la cui =
propriet=E0 non sia di una singola azienda ma governata da una licenza =
d'uso che ne garantisca la possibilit=E0 del libero utilizzo, scambio, =
studio e modificabilit=E0 (GPL=3D General Public Licence).
Questa alternativa =E8 gi=E0 esistente da alcuni anni e la punta pi=F9 =
avanzata =E8 rappresentata dal sistema operativo Linux e dalle =
applicazione che girano su di esso. Non ci riferiamo ad un sistema di =
quella o quest'altra azienda, ci riferiamo ad un sistema operativo =
efficace e molto pi=F9 sicuro dei sistemi proprietari, costruito da una =
comunit=E0 globale di programmatori, intorno al quale comincia a =
svilupparsi una nuova economia. Il software proprietario =E8 prodotto =
con un codice sorgente ignoto agli utenti, con la conseguenza che non =
=E8 permesso sapere esattamente cosa faccia (ad esempio non vi =E8 =
certezza che non abbia una funzione che invii informazioni sull'utente =
verso qualcun altro, ipotesi gi=E0 verificata su alcuni software =
proprietari).
Se tutto ci=F2 pu=F2 essere inquietante per l'utente casalingo e fa =
pensare a possibili futuri scenari orwelliani di controllo sulle nostre =
vite, =E8 addirittura essenziale per la Pubblica Amministrazione che ha =
il dovere di difendere la sicurezza e la riservatezza dei propri dati. =
Al contrario computers con dati essenziali di ministeri, polizia, =
banche, anagrafi ecc. girano tranquillamente con sistemi operativi =
proprietari.
L'assunzione di questo sistema operativo, pi=F9 economico, pi=F9 =
efficace, pi=F9 sicuro nell'ambito della Pubblica Amministrazione non =
=E8 una scelta amministrativa, ma una scelta eminentemente politica, =
capace di modificare la dinamica dello sviluppo del nostro Paese.=20
Infine =E8 estremamente interessante osservare come il software libero =
sia una delle pi=F9 imponenti opere di ingegno (30 Megabyte di codice =
sorgente!) mai prodotte: un sistema operativo e software collegato =
interamente prodotto da migliaia di programmatori volontari in rete al =
servizio di un grande progetto ideale. E questo sforzo =E8 in atto =
tuttora.=20
CAPO I- PRINCIPI GENERALI
Art. 1
(finalit=E0 della legge)
1. Lo Stato favorisce il pluralismo informatico, garantendo l'accesso e =
la liberta' di scelta nella realizzazione di piattaforme informatiche, =
eliminando altresi' ogni barriera dovuta a diversita' di standard.
2. =C8 favorita la diffusione e lo sviluppo del software libero, quali =
programmi per elaboratore rispondenti ai requisiti di cui ai punti a), =
b), c), e) dell'art.2 della presente legge, in considerazione delle sue =
positive ricadute sull'economia pubblica, sulla concorrenza e la =
trasparenza del mercato, sullo sviluppo della ricerca scientifica e =
tecnologica. La Pubblica Amministrazione, nel rispetto del principio =
costituzionale di buon andamento e di quello di economicit=E0 =
dell'attivit=E0 amministrativa, di cui all'art. 1, comma 1, della legge =
7 agosto 1990, n. 241, predilige l'uso di software libero.
3. Alla cessione di software libero non si applica quanto stabilito =
dall'articolo 171-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, cos=EC come =
modificato dalla legge 18 agosto 2000, n. 248.
Art. 2
(Definizioni)
Ai fini della presente legge si intende per:
a) licenza di software libero: una licenza di diritto di utilizzo di un =
programma per elaboratore elettronico, che renda possibile all'utente, =
oltre all'uso del programma medesimo: la possibilit=E0 di accedere al =
codice sorgente completo e il diritto di studiare le sue funzionalit=E0; =
il diritto di diffondere copie del programma e del codice sorgente; il =
diritto di apportare modifiche al codice sorgente; il diritto di =
distribuire pubblicamente il programma ed il codice sorgente modificato. =
Una licenza di software libero non puo' impedire che chiunque riceva una =
copia del programma per elaboratore possa usufruire degli stessi diritti =
e possibilita' di chi fornisce la copia.
b) software libero: ogni programma per elaboratore elettronico =
distribuito con una licenza di software libero come definita =
nell'articolo 2, comma 1 del presente testo di legge.
c) programma per elaboratore a codice sorgente aperto: ogni programma =
per elaboratore elettronico il cui codice sorgente completo sia =
disponibile all'utente, indipendentemente dalla sua licenza di utilizzo.
d) software proprietario: un programma per elaboratore, rilasciato con =
licenza d'uso che non soddisfi i requisiti descritti nell'articolo 2 =
comma 1 della presente legge.
e) formati di dati liberi: i formati di salvataggio ed interscambio di =
dati informatici le cui specifiche complete di implementazione siano =
note, a disposizione di ogni utente e liberamente utilizzabili per tutti =
gli usi consentiti dalla legge; siano documentati in modo completo e =
approfondito in modo che sia possibile scrivere un programma per =
elaboratore in grado di leggere e/o scrivere dati in tali formati =
sfruttando tutte le strutture e le specifiche descritte nella =
documentazione; non siano presenti restrizioni di alcun tipo all'uso di =
tali formati di dati.
CAPO II PORTABILITA', ACCESSIBILITA' E SICUREZZA=20
Art. 3
(Diritto allo sviluppo portabile)
Chiunque ha il diritto di sviluppare, pubblicare e utilizzare un =
software originale compatibile con gli standard di comunicazione e =
formati di salvataggio di un altro software, anche proprietario.
Art. 4
(Documenti)
1. Chiunque, nell'ambito di una attivit=E0 lecita, effettui la =
pubblicizzazione di dati in formato elettronico =E8 tenuto a garantirne =
l'accesso, ricorrendo a standard di comunicazione aperti e a formati =
liberi.
2. Per la diffusione in formato elettronico di documenti di cui debba =
essere garantita la pubblicit=E0, nonch=E9 l'adempimento, mediante =
scambio di dati in forma elettronica del diritto di accesso di cui =
all'art. 22 e successivi della Legge 7 agosto 1990, n. 241, agli Uffici =
della Pubblica Amministrazione si applica quanto disposto al comma 1 del =
presente articolo e nel rispetto dell'Art. 4 della Legge 7 agosto 1990, =
n. 241.
3. Qualora si renda necessario, l'uso di formati non liberi, la Pubblica =
Amministrazione =E8 tenuta a motivare analiticamente tale esigenza, =
attraverso il responsabile del procedimento di cui all'art. 4 della =
Legge 7 agosto 1990, n. 241, dettagliando i motivi per cui =E8 =
impossibile convertire gli stessi dati in formati liberi. La Pubblica =
Amministrazione =E8 tenuta a rendere disponibile, anche una versione =
pi=F9 vicina possibile agli stessi dati, in formato libero.
Art. 5
(Trattazione di dati personali o relativi alla pubblica sicurezza)
1. Chiunque effettui la trattazione di dati personali mediante l'ausilio =
di mezzi elettronici, secondo la disciplina della Legge 31 dicembre =
1996, n. 675 o di dati la cui diffusione o comunicazione a terzi non =
autorizzati possa comportare pregiudizio per la pubblica sicurezza, =E8 =
tenuto, in questa attivit=E0, ad utilizzare programmi per elaboratore a =
sorgente aperto.
2. I codici sorgenti dei programmi per elaboratore elettronico =
utilizzati da parte della Pubblica Amministrazione per il trattamento di =
dati personali e sensibili secondo la legge legge n. 675 del 31 dicembre =
1996 devono essere conservati dalla Pubblica Amministrazione stessa per =
permetterne future verifiche riguardo il controllo degli standard di =
sicurezza.
3. Le denominazioni e le modalit=E0 di reperimento del codice sorgente =
dei vari software utilizzati nell'ambito del trattamento di dati =
personali mediante l'ausilio di mezzi elettronici rientrano nelle =
informazioni da rendersi all'interessato ai sensi dell'Art. 10 comma 1 =
della Legge 31 dicembre 1996, n. 675.
CAPO III - SOFTWARE LIBERO
Art. 6
(Obblighi per la pubblica amministrazione)
1. La Pubblica Amministrazione =E8 tenuta ad utilizzare, nella propria =
attivit=E0, programmi per elaboratore elettronico dei quali detenga il =
codice sorgente.
2La Pubblica Amministrazione, nella scelta dei programmi per elaboratore =
elettronico necessari alla propria attivit=E0, privilegia programmi =
appartenenti alla categoria del software libero o, in alternativa, a =
codice sorgente aperto. Qualora venga privilegiato software a codice =
sorgente aperto, il fornitore dove necessariamente e senza costi =
aggiuntivi per l'amministrazione consentire la modificabilita' del =
sorgente. La disponibilit=E0 del codice sorgente =E8 posta in relazione =
anche alla opportunit=E0 per la Pubblica Amministrazione di poter =
modificare i programmi per elaboratore in modo da poterli adattare alle =
proprie esigenze.
3. La Pubblica Amministrazione che intenda avvalersi di un software non =
libero, deve motivare analiticamente la ragione della scelta.
4. Della eventuale maggior spesa, derivante da una scelta in senso =
contrario non appropriata, risponde patrimonialmente il responsabile del =
procedimento di cui all'Art. 4 della Legge 7 agosto 1990, n. 241.
CAPO IV - PUBBLICA ISTRUZIONE, RICERCA E SVILUPPO
Art. 7
(Incentivazione alla ricerca e allo sviluppo)
1. Il Ministero dell'Istruzione, Universit=E0 e della Ricerca =
Scientifica elabora annualmente un programma di ricerca specifico sul =
software libero per progetti di ricerca da parte di enti pubblici o =
privati per lo sviluppo di programmi per elaboratore da rilasciare sotto =
licenza di software libero.
Art. 8
(Istruzione scolastica)
1. Il Ministero della Pubblica Istruzione =E8 tenuto a recepire il =
contenuto ed i principi della presente legge nell'ordinamento scolastico =
e nei programmi didattici all'interno della progressiva =
informatizzazione della scuola. Gli ordinamenti didattici nazionali =
riconoscono il particolare valore formativo del software libero e lo =
privilegiano nell'insegnamento.
CAPO V - DISPOSIZIONI FINALI
Art. 9
(Regolamenti attuativi)
1. ai sensi dell'articolo 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400 entro =
180 giorni dalla pubblicazione della presente legge il Governo, sentite =
le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, =E8 tenuto ad =
emanare i regolamenti attuativi necessari.
2. ai sensi dell'articolo 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400 entro =
180 giorni dalla pubblicazione della presente legge il Governo =E8 =
tenuto ad emanare un regolamento che definisca gli indirizzi per =
l'impiego ottimale del software libero nella pubblica amministrazione; i =
programmi di valutazione tecnica ed economica dei progetti in corso e di =
quelli da adottare relativi alla progressiva adozione di soluzioni di =
software libero, da parte delle amministrazioni statali anche ad =
ordinamento autonomo e degli enti pubblici non economici nazionali. Le =
norme regolamentari non hanno impegni di spesa.
Art. 10
(Norma transitoria)
1. Entro anni tre dall'approvazione della presente legge gli enti della =
Pubblica Amministrazione adeguano le proprie strutture e i propri =
programmi di formazione del personale secondo quanto previsto all'art. 6 =
della presente legge.
2. Entro mesi dodici dall'approvazione della presente legge gli enti =
della Pubblica Amministrazione adeguano le proprie strutture secondo =
quanto previsto all'articolo 5.=20
3. Entro mesi sei dall'approvazione della presente legge gli enti della =
Pubblica Amministrazione adeguano le proprie strutture secondo quanto =
previsto all'articolo 4.=20
4. E' costituito un gruppo di lavoro interministeriale per monitorare =
l'attuazione della presente legge nel corso dei primi tre anni dalla sua =
approvazione.
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favore?</DIV>
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<DIV>DISEGNO DI LEGGE</DIV>
<DIV>d'iniziativa del senatore: FIORELLO CORTIANA</DIV>
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<DIV><BR>Recante: "Norme in materia di pluralismo informatico, sulla =
adozione e=20
la diffusione del software libero e sulla portabilita' dei documenti =
informatici=20
nella Pubblica Amministrazione".</DIV>
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<DIV>Onorevoli Colleghi,</DIV>
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<DIV><BR>Provate ad immaginare come sar=E0 la casa di tutti i cittadini =
del mondo=20
(almeno della parte che se lo potr=E0 permettere) fra - poniamo - 5 o 10 =
anni.=20
Ogni famiglia avr=E0 il proprio computer collegato ad internet, rendendo =
possibile=20
un'era di comunicazione e di scambio di informazione come mai =
prima.</DIV>
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<DIV>La nostra economia e il nostro sistema di vivere sociale si sta=20
profondamente modificando per questi motivi: si pensi solo alla nascita =
della=20
cosiddetta New Economy.</DIV>
<DIV> </DIV>
<DIV>Ebbene. Dalle attuali indicazioni di mercato =E8 legittimo ritenere =
che quasi=20
tutti questi computer funzioneranno con lo stesso sistema operativo =
(Windows o=20
qualche successore) di propriet=E0 di una sola azienda, tra l'altro non =
europea.=20
Di questo sistema operativo non sar=E0 possibile sapere esattamente cosa =
far=E0 e=20
come (per mancata messa a disposizione del codice sorgente). Attualmente =
=E8=20
esattamente cos=EC.</DIV>
<DIV> </DIV>
<DIV>Questo =E8 il punto di partenza per capire l’importanza di =
una futura=20
diffusione di uno o pi=F9 sistemi operativi liberi, cio=E8 la cui =
propriet=E0 non sia=20
di una singola azienda ma governata da una licenza d’uso che ne =
garantisca la=20
possibilit=E0 del libero utilizzo, scambio, studio e modificabilit=E0 =
(GPL=3D General=20
Public Licence).</DIV>
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<DIV>Questa alternativa =E8 gi=E0 esistente da alcuni anni e la punta =
pi=F9 avanzata =E8=20
rappresentata dal sistema operativo Linux e dalle applicazione che =
girano su di=20
esso. Non ci riferiamo ad un sistema di quella o quest'altra azienda, ci =
riferiamo ad un sistema operativo efficace e molto pi=F9 sicuro dei =
sistemi=20
proprietari, costruito da una comunit=E0 globale di programmatori, =
intorno al=20
quale comincia a svilupparsi una nuova economia. Il software =
proprietario =E8=20
prodotto con un codice sorgente ignoto agli utenti, con la conseguenza =
che non =E8=20
permesso sapere esattamente cosa faccia (ad esempio non vi =E8 certezza =
che non=20
abbia una funzione che invii informazioni sull'utente verso qualcun =
altro,=20
ipotesi gi=E0 verificata su alcuni software proprietari).</DIV>
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<DIV>Se tutto ci=F2 pu=F2 essere inquietante per l'utente casalingo e fa =
pensare a=20
possibili futuri scenari orwelliani di controllo sulle nostre vite, =E8=20
addirittura essenziale per la Pubblica Amministrazione che ha il dovere =
di=20
difendere la sicurezza e la riservatezza dei propri dati. Al contrario =
computers=20
con dati essenziali di ministeri, polizia, banche, anagrafi ecc. girano=20
tranquillamente con sistemi operativi proprietari.</DIV>
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<DIV>L'assunzione di questo sistema operativo, pi=F9 economico, pi=F9 =
efficace, pi=F9=20
sicuro nell'ambito della Pubblica Amministrazione non =E8 una scelta=20
amministrativa, ma una scelta eminentemente politica, capace di =
modificare la=20
dinamica dello sviluppo del nostro Paese. </DIV>
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<DIV>Infine =E8 estremamente interessante osservare come il software =
libero sia=20
una delle pi=F9 imponenti opere di ingegno (30 Megabyte di codice =
sorgente!) mai=20
prodotte: un sistema operativo e software collegato interamente prodotto =
da=20
migliaia di programmatori volontari in rete al servizio di un grande =
progetto=20
ideale. E questo sforzo =E8 in atto tuttora. </DIV>
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<DIV><BR>CAPO I– PRINCIPI GENERALI</DIV>
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<DIV>Art. 1</DIV>
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<DIV>(finalit=E0 della legge)</DIV>
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<DIV>1. Lo Stato favorisce il pluralismo informatico, garantendo =
l'accesso e la=20
liberta' di scelta nella realizzazione di piattaforme informatiche, =
eliminando=20
altresi' ogni barriera dovuta a diversita' di standard.</DIV>
<DIV> </DIV>
<DIV>2. =C8 favorita la diffusione e lo sviluppo del software libero, =
quali=20
programmi per elaboratore rispondenti ai requisiti di cui ai punti a), =
b), c),=20
e) dell'art.2 della presente legge, in considerazione delle sue positive =
ricadute sull'economia pubblica, sulla concorrenza e la trasparenza del =
mercato,=20
sullo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica. La Pubblica=20
Amministrazione, nel rispetto del principio costituzionale di buon =
andamento e=20
di quello di economicit=E0 dell'attivit=E0 amministrativa, di cui =
all'art. 1, comma=20
1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, predilige l'uso di software =
libero.</DIV>
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<DIV>3. Alla cessione di software libero non si applica quanto stabilito =
dall'articolo 171-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, cos=EC come =
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dalla legge 18 agosto 2000, n. 248.</DIV>
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<DIV>(Definizioni)</DIV>
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<DIV><BR>Ai fini della presente legge si intende per:</DIV>
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<DIV>a) licenza di software libero: una licenza di diritto di utilizzo =
di un=20
programma per elaboratore elettronico, che renda possibile all'utente, =
oltre=20
all'uso del programma medesimo: la possibilit=E0 di accedere al codice =
sorgente=20
completo e il diritto di studiare le sue funzionalit=E0; il diritto di =
diffondere=20
copie del programma e del codice sorgente; il diritto di apportare =
modifiche al=20
codice sorgente; il diritto di distribuire pubblicamente il programma ed =
il=20
codice sorgente modificato. Una licenza di software libero non puo' =
impedire che=20
chiunque riceva una copia del programma per elaboratore possa usufruire =
degli=20
stessi diritti e possibilita' di chi fornisce la copia.</DIV>
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con una licenza di software libero come definita nell'articolo 2, comma =
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presente testo di legge.</DIV>
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elaboratore elettronico il cui codice sorgente completo sia disponibile=20
all'utente, indipendentemente dalla sua licenza di utilizzo.</DIV>
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licenza d'uso che non soddisfi i requisiti descritti nell'articolo 2 =
comma 1=20
della presente legge.</DIV>
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<DIV>e) formati di dati liberi: i formati di salvataggio ed interscambio =
di dati=20
informatici le cui specifiche complete di implementazione siano note, a=20
disposizione di ogni utente e liberamente utilizzabili per tutti gli usi =
consentiti dalla legge; siano documentati in modo completo e =
approfondito in=20
modo che sia possibile scrivere un programma per elaboratore in grado di =
leggere=20
e/o scrivere dati in tali formati sfruttando tutte le strutture e le =
specifiche=20
descritte nella documentazione; non siano presenti restrizioni di alcun =
tipo=20
all'uso di tali formati di dati.</DIV>
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<DIV>(Diritto allo sviluppo portabile)</DIV>
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<DIV>Chiunque ha il diritto di sviluppare, pubblicare e utilizzare un =
software=20
originale compatibile con gli standard di comunicazione e formati di =
salvataggio=20
di un altro software, anche proprietario.</DIV>
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<DIV><BR>Art. 4</DIV>
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<DIV>(Documenti)</DIV>
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<DIV>1. Chiunque, nell'ambito di una attivit=E0 lecita, effettui la=20
pubblicizzazione di dati in formato elettronico =E8 tenuto a garantirne =
l'accesso,=20
ricorrendo a standard di comunicazione aperti e a formati liberi.</DIV>
<DIV> </DIV>
<DIV>2. Per la diffusione in formato elettronico di documenti di cui =
debba=20
essere garantita la pubblicit=E0, nonch=E9 l'adempimento, mediante =
scambio di dati=20
in forma elettronica del diritto di accesso di cui all'art. 22 e =
successivi=20
della Legge 7 agosto 1990, n. 241, agli Uffici della Pubblica =
Amministrazione si=20
applica quanto disposto al comma 1 del presente articolo e nel rispetto=20
dell'Art. 4 della Legge 7 agosto 1990, n. 241.</DIV>
<DIV> </DIV>
<DIV>3. Qualora si renda necessario, l'uso di formati non liberi, la =
Pubblica=20
Amministrazione =E8 tenuta a motivare analiticamente tale esigenza, =
attraverso il=20
responsabile del procedimento di cui all'art. 4 della Legge 7 agosto =
1990, n.=20
241, dettagliando i motivi per cui =E8 impossibile convertire gli stessi =
dati in=20
formati liberi. La Pubblica Amministrazione =E8 tenuta a rendere =
disponibile,=20
anche una versione pi=F9 vicina possibile agli stessi dati, in formato=20
libero.</DIV>
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<DIV>(Trattazione di dati personali o relativi alla pubblica =
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1996, n. 675 o di dati la cui diffusione o comunicazione a terzi non =
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possa comportare pregiudizio per la pubblica sicurezza, =E8 tenuto, in =
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attivit=E0, ad utilizzare programmi per elaboratore a sorgente =
aperto.</DIV>
<DIV> </DIV>
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utilizzati da parte della Pubblica Amministrazione per il trattamento di =
dati=20
personali e sensibili secondo la legge legge n. 675 del 31 dicembre 1996 =
devono=20
essere conservati dalla Pubblica Amministrazione stessa per permetterne =
future=20
verifiche riguardo il controllo degli standard di sicurezza.</DIV>
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sorgente dei=20
vari software utilizzati nell'ambito del trattamento di dati personali =
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l'ausilio di mezzi elettronici rientrano nelle informazioni da rendersi=20
all'interessato ai sensi dell'Art. 10 comma 1 della Legge 31 dicembre =
1996, n.=20
675.</DIV>
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<DIV><BR>CAPO III – SOFTWARE LIBERO</DIV>
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<DIV><BR>Art. 6</DIV>
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<DIV>(Obblighi per la pubblica amministrazione)</DIV>
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<DIV><BR>1. La Pubblica Amministrazione =E8 tenuta ad utilizzare, nella =
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attivit=E0, programmi per elaboratore elettronico dei quali detenga il =
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sorgente.</DIV>
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<DIV>2La Pubblica Amministrazione, nella scelta dei programmi per =
elaboratore=20
elettronico necessari alla propria attivit=E0, privilegia programmi =
appartenenti=20
alla categoria del software libero o, in alternativa, a codice sorgente =
aperto.=20
Qualora venga privilegiato software a codice sorgente aperto, il =
fornitore dove=20
necessariamente e senza costi aggiuntivi per l'amministrazione =
consentire la=20
modificabilita' del sorgente. La disponibilit=E0 del codice sorgente =E8 =
posta in=20
relazione anche alla opportunit=E0 per la Pubblica Amministrazione di =
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modificare i programmi per elaboratore in modo da poterli adattare alle =
proprie=20
esigenze.</DIV>
<DIV> </DIV>
<DIV>3. La Pubblica Amministrazione che intenda avvalersi di un software =
non=20
libero, deve motivare analiticamente la ragione della scelta.</DIV>
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<DIV>4. Della eventuale maggior spesa, derivante da una scelta in senso=20
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procedimento di cui all'Art. 4 della Legge 7 agosto 1990, n. 241.</DIV>
<DIV> </DIV>
<DIV> </DIV>
<DIV> </DIV>
<DIV><BR>CAPO IV - PUBBLICA ISTRUZIONE, RICERCA E SVILUPPO</DIV>
<DIV> </DIV>
<DIV><BR>Art. 7</DIV>
<DIV> </DIV>
<DIV>(Incentivazione alla ricerca e allo sviluppo)</DIV>
<DIV> </DIV>
<DIV><BR>1. Il Ministero dell'Istruzione, Universit=E0 e della Ricerca =
Scientifica=20
elabora annualmente un programma di ricerca specifico sul software =
libero per=20
progetti di ricerca da parte di enti pubblici o privati per lo sviluppo =
di=20
programmi per elaboratore da rilasciare sotto licenza di software =
libero.</DIV>
<DIV> </DIV>
<DIV><BR>Art. 8</DIV>
<DIV> </DIV>
<DIV>(Istruzione scolastica)</DIV>
<DIV> </DIV>
<DIV><BR>1. Il Ministero della Pubblica Istruzione =E8 tenuto a recepire =
il=20
contenuto ed i principi della presente legge nell'ordinamento scolastico =
e nei=20
programmi didattici all'interno della progressiva informatizzazione =
della=20
scuola. Gli ordinamenti didattici nazionali riconoscono il particolare =
valore=20
formativo del software libero e lo privilegiano nell'insegnamento.</DIV>
<DIV> </DIV>
<DIV> </DIV>
<DIV> </DIV>
<DIV><BR>CAPO V - DISPOSIZIONI FINALI</DIV>
<DIV> </DIV>
<DIV><BR>Art. 9</DIV>
<DIV> </DIV>
<DIV>(Regolamenti attuativi)</DIV>
<DIV> </DIV>
<DIV><BR>1. ai sensi dell’articolo 17, della legge 23 agosto 1988, =
n. 400 entro=20
180 giorni dalla pubblicazione della presente legge il Governo, sentite =
le=20
associazioni di categoria maggiormente rappresentative, =E8 tenuto ad =
emanare i=20
regolamenti attuativi necessari.</DIV>
<DIV> </DIV>
<DIV>2. ai sensi dell’articolo 17, della legge 23 agosto 1988, n. =
400 entro 180=20
giorni dalla pubblicazione della presente legge il Governo =E8 tenuto ad =
emanare=20
un regolamento che definisca gli indirizzi per l'impiego ottimale del =
software=20
libero nella pubblica amministrazione; i programmi di valutazione =
tecnica ed=20
economica dei progetti in corso e di quelli da adottare relativi alla=20
progressiva adozione di soluzioni di software libero, da parte delle=20
amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo e degli enti =
pubblici non=20
economici nazionali. Le norme regolamentari non hanno impegni di =
spesa.</DIV>
<DIV> </DIV>
<DIV> </DIV>
<DIV> </DIV>
<DIV><BR>Art. 10</DIV>
<DIV> </DIV>
<DIV>(Norma transitoria)</DIV>
<DIV> </DIV>
<DIV>1. Entro anni tre dall'approvazione della presente legge gli enti =
della=20
Pubblica Amministrazione adeguano le proprie strutture e i propri =
programmi di=20
formazione del personale secondo quanto previsto all'art. 6 della =
presente=20
legge.</DIV>
<DIV><BR>2. Entro mesi dodici dall'approvazione della presente legge gli =
enti=20
della Pubblica Amministrazione adeguano le proprie strutture secondo =
quanto=20
previsto all'articolo 5. </DIV>
<DIV> </DIV>
<DIV>3. Entro mesi sei dall'approvazione della presente legge gli enti =
della=20
Pubblica Amministrazione adeguano le proprie strutture secondo quanto =
previsto=20
all'articolo 4. </DIV>
<DIV> </DIV>
<DIV>4. E' costituito un gruppo di lavoro interministeriale per =
monitorare=20
l'attuazione della presente legge nel corso dei primi tre anni dalla sua =
approvazione.</DIV>
<DIV> </DIV></DIV></BODY></HTML>
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