[Diritto] (fwd) [copyDOWN] Recensione all'analisi dell'ASsociazione Software LIbero sull'Eucd

Armando Stilota diritto@softwarelibero.it
Mon, 2 Sep 2002 15:19:08 +0200 (CEST)


Ciao a tutti,

alcuni commenti al testo dell'Associazione.

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Subject: [copyDOWN] Recensione all'analisi dell'ASsociazione Software LIbero sull'Eucd
Date: Mon, 02 Sep 2002 07:15:49 +0200
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Impariamo a conoscere (ed evitare) l'Eucd - European Union Copyright 
Directive (recensione all'analisi dell'ASsociazione Software LIbero 
sull'Eucd)

Entro il 22 dicembre 2002 dovrebbe essere recipita anche in Italia 
l'inquietante direttiva europea nominata Eucd, erede diretta dei 
trattati WIPO del 1996 e della conseguente normativa yankee DMCA. In 
generale, la filosofia alla base della Eucd e' una filosofia politica 
assolutamente perdente che potremmo definire basata sull'effetto 
"Forbice". Piu' e' semplice con le tecnologie digitali riprodurre 
informazione digitale di qualsiasi tipo e piu' severe sono le norme che 
cercano di penalizzare tale condotta ritenuta illegale.
Invece che affrontare in maniera flessibile le esigenze dell'utenza 
finale delle nuove tecnologie della comunicazione si ha la presunzione 
che sventolare anni di galera possa in qualche maniera impaurire le 
masse imponenti di duplicatori di cd musicali e software peraltro gia' 
all'opera e costituiti non da efferati pirati tecnologici come certa 
pubblicita' banalmente ingannevole vorrebbe far credere ma da legioni di 
"padri di famiglia", "casalinghe di voghera", "studenti", "uomini in 
divisa" stessi, in definitiva donne e uomini "qualunque" che 
difficilmente cambieranno le loro abitudini quotidiane. La forbice 
giudiziaria cosi' come si sta abbattendo negli USA su pochi sfortunati 
ricercatori e sviluppatori informatici cosi' anche in Italia si 
abbattera' su pochi sventurati (magari qualche immigrato senegalese come 
gia' sta succedendo per i cd musicali): vittime sacrificali al panico 
delle majors che certamente non saranno salvate da qualche nottata di 
gattabuia. Lo scontro sara' frontale fra la voglia sempre piu' facile da 
soddisfare di comunicare e reperire bytes di ogni tipo e i potenti 
dentori di copyright delle majors del multimediale: il fragore di questo 
scontro si annuncia fin d'ora fragoroso ma a rimetterci - badate bene - 
non sara' solo qualche spirito libero o piccolo faccendiere del byte 
liberato ma anche e soprattutto gli interessi delle grandi corporazioni 
che punteranno esclusivamente ad un'improbabile difesa giudiziaria e 
tecnologica dei propri peraltro irragionevoli diritti economici. Se da 
una parte le industrie del multimediale farebbero bene a puntare sui 
meccanismi di riproduzione dell'informazione per i loro business e non a 
porre vincoli ad un naturale bisogno del grande pubblico dall'altra 
parte sara' compito nostro - di chi si batte per i cosiddetti 
cyber-rights - di cercare di fare battaglie di liberta' coraggiose ma 
anche richieste minime per far sopravvivere la Rete delle reti ed il suo 
naturale funzionamento come la richiesta di depenalizzazione dei reati 
informatici commessi non a fine di lucro ne' per danneggiare persone o 
beni di altrui. Quindi nessuna minaccia di patrie galere per chi 
utilizza la pratica del netstrike come espressione politica - ad esempio 
- ma neanche per chi copia un cd musicale per utilizzo personale, 
perche' e' scandaloso richiamare il concetto di lucro cosi' come e' 
stato fatto a volte nella dottrina e giurisprudenza nostrana per chi 
cerca di difendersi dall'atteggiamento vergognoso e quello si' a fini di 
lucro indecente delle multinazionali della musica e della Siae di 
guadagnare vertiginosamente dalla stampa di cd i cui bassi costi 
conosciamo bene. Chi sono dunque oltre alla tristemente nota Siae i 
colossi dell'editoria e del software in Italia che trarranno giovamento 
dall'Eucd ? Rispondere a questo interrogativo potrebbe essere il primo 
passo di una mobilitazione necessaria per evitare un deleterio 
recepimento di una direttiva che peraltro si scontra con principi gia' 
asseriti da precedenti legislazioni: i conflitti della Eucd con la 
direttiva 91/250/CEE sui programmi per elaboratore sono infatti numerosi 
ed evidenti; la direttiva 91/250/CEE sulla tutela giuridica dei 
programmi per elaboratore sancisce il diritto per gli utenti di poter 
studiare, decompilare e modificare il software utilizzato, anche allo 
scopo di garantire l'interoperabilita' con altre applicazioni (incluse 
quelle sviluppate dagli utenti stessi). Di piu', a differenza della 
precedente legislazione europea l'Eucd stabilisce che qualunque 
dispositivo o programma per elaboratore che si occupi di vietare le 
operazioni di estrazione e/o reimpiego di una parte sostanziale di una 
banca di dati non rientra nel diritto dell'utente allo studio ed al 
reverse-engineering, e che la sua decompilazione, modifica o aggiramento 
e' illegale in qualunque caso. Anche gli strumenti in grado di agevolare 
tali operazioni sono considerati illegali. L'Eucd inoltre pone dei seri 
ostacoli alla liberta' di espressione e di ricerca scientifica, 
specialmente nei campi della crittografia e della sicurezza informatica 
impedendo addirittura la libera circolazione - anche in Rete - di 
informazioni riguardanti tecniche, sperimentazioni, falle (bugs) ecc. 
rigardanti sistemi di protezione. Dette circolazioni di informazioni si 
badi bene sono state fino ad ora pratica comune su mailing-list, 
newsgroup, siti web eccetera da parte di ricercatori, studiosi, 
sperimentatori, sviluppatori per la loro attivita' accademica od 
hobbistica e rappresentano un'efficace strumento di confronto e 
avanzamento di conoscenze in campo informatico ed in particolare in 
quello della sicurezza informatica e della crittografia. Addirittura 
l'Eucd prevede che che l'ISP (o chiunque fornisca l'accesso alle 
informazioni su Internet) rimuova i contenuti pubblicati dagli utenti 
"non appena al corrente" di un (presunto) illecito. Al di pari delle 
misure previste dalla direttiva 2000/31/CE sul commercio elettronico 
(altra direttiva il cui recepimento e' da seguire ed "ostacolare" con 
attenzione) non e' previsto che la segnalazione di illecito (e la 
richiesta di rimozione) provenga necessariamente da un tribunale (come 
accade attualmente): essa potrebbe giungere da qualunque fonte piu' o 
meno attendibile, ed un ISP potrebbe essere incriminato per non aver 
"agito immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitare 
l'accesso". Per informazione illecita si deve intendere anche pareri 
tecnici e critiche esplicative a sistemi di sicurezza informatici ! 
Anche un motore di ricerca diventa possibile esigere la censura dei link 
a siti ritenuti illegali dietro la minaccia di denuncia per violazione 
dell'EUCD. L'Eucd introduce inoltre altre norme restrittive della libera 
circolazione dell'informazione e della cultura quali inedite restrizioni 
ai diritti di prima vendita. L'articolo 3 dell'EUCD sancisce una nuova 
prerogativa concessa ai detentori dei diritti: quella di poter 
controllare qualunque comunicazione delle opere basata su metodi 
intangibili, come per esempio la trasmissione sulla rete Internet. 
Questo implica per esempio che, a differenza di un libro, un e-book 
legalmente acquistato attraverso Internet non puo' essere rivenduto o 
ceduto a terzi se non dietro concessione dell'autore o dell'editore. La 
stessa restrizione si applica ai programmi per elaboratore, che a 
partire dalla direttiva 91/250/CEE sono tutelati come opere in modo 
analogo ai lavori artistici e letterari. La riduzione dell'ambito della 
disciplina della prima vendita presente nell'EUCD deriva direttamente 
dai requisiti del trattato WIPO sul diritto d'autore. Se a qualche 
spirito libero puo' sembrare fantascienza tutto cio' e' utile ricordare 
che dalla recente applicazione dell'omonima norma yankee DMCA si sono 
avuti svariati casi eclatanti di accanimento giudiziario verso 
ricercatori e programmatori: ad esempio l'arresto di un giovane 
ricercatore e programmatore russo, Dmitry Sklyarov, autore di un 
programma in grado di leggere e decriptare gli e-book memorizzati nel 
formato proprietario sviluppato da Adobe. L'applicativo sviluppato da 
Sklyarov viene tutt'ora utilizzato, per esempio, da persone videolese 
che decifrano gli e-book regolarmente acquistati, in modo da poterli far 
leggere da un sintetizzatore vocale. Adobe pote' utilizzare il Dmca come 
strumento per mantenere il proprio controllo sul formato e-book da essa 
creato, impedendo la creazione di un programma in grado di gestirlo. Il 
17 Luglio 2001 fece arrestare Sklyarov, mentre egli si trovava negli USA 
per un convegno sulla crittografia, con l'accusa di distribuzione di 
software creato per l'aggiramento di misure tecnologiche a difesa del 
diritto d'autore. Egli rimase in carcere per diverse settimane, e pote' 
rientrare nel suo Paese solamente dopo vari mesi e dopo le infinite 
proteste ed iniziative che nacquero attorno al suo caso. Edward Felten, 
un professore della Princeton University, e' stato minacciato di 
denuncia per violazione del Dmca dalla RIAA. Egli aveva partecipato ad 
un concorso (indetto dalla stessa RIAA) basato sulla decifrazione di 
alcuni sistemi di codifica per la musica in formato digitale, e sebbene 
vincitore, decise di rinunciare al premio e di diffondere i suoi studi 
sull'intrinseca inefficacia dei sistemi di protezione dalla copia. Per 
impedire la presentazione dei lavori di Felten ad un convegno, la RIAA 
minacciò una denuncia: la diffusione di tali conoscenze avrebbe potuto 
facilitare l'elusione di misure tecnologiche a protezione del diritto 
d'autore, in violazione del Dmca !?!. Altri casi sono rappresentati 
dalla censura di riviste online e forum di discussione o la rimozione da 
Google di link di alcuni siti che criticavano la condotta di 
Scientology. Meditate, gente, meditate...

http://www.softwarelibero.it/progetti/eucd/analisi.html


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[ http://www.ecn.org /mutante /xs2web /crypto/law ]

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Armando Stilota