[Diritto] (fwd) [copyDOWN] Recensione all'analisi dell'ASsociazione Software LIbero sull'Eucd
Armando Stilota
diritto@softwarelibero.it
Mon, 2 Sep 2002 15:19:08 +0200 (CEST)
Ciao a tutti,
alcuni commenti al testo dell'Associazione.
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Subject: [copyDOWN] Recensione all'analisi dell'ASsociazione Software LIbero sull'Eucd
Date: Mon, 02 Sep 2002 07:15:49 +0200
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Impariamo a conoscere (ed evitare) l'Eucd - European Union Copyright
Directive (recensione all'analisi dell'ASsociazione Software LIbero
sull'Eucd)
Entro il 22 dicembre 2002 dovrebbe essere recipita anche in Italia
l'inquietante direttiva europea nominata Eucd, erede diretta dei
trattati WIPO del 1996 e della conseguente normativa yankee DMCA. In
generale, la filosofia alla base della Eucd e' una filosofia politica
assolutamente perdente che potremmo definire basata sull'effetto
"Forbice". Piu' e' semplice con le tecnologie digitali riprodurre
informazione digitale di qualsiasi tipo e piu' severe sono le norme che
cercano di penalizzare tale condotta ritenuta illegale.
Invece che affrontare in maniera flessibile le esigenze dell'utenza
finale delle nuove tecnologie della comunicazione si ha la presunzione
che sventolare anni di galera possa in qualche maniera impaurire le
masse imponenti di duplicatori di cd musicali e software peraltro gia'
all'opera e costituiti non da efferati pirati tecnologici come certa
pubblicita' banalmente ingannevole vorrebbe far credere ma da legioni di
"padri di famiglia", "casalinghe di voghera", "studenti", "uomini in
divisa" stessi, in definitiva donne e uomini "qualunque" che
difficilmente cambieranno le loro abitudini quotidiane. La forbice
giudiziaria cosi' come si sta abbattendo negli USA su pochi sfortunati
ricercatori e sviluppatori informatici cosi' anche in Italia si
abbattera' su pochi sventurati (magari qualche immigrato senegalese come
gia' sta succedendo per i cd musicali): vittime sacrificali al panico
delle majors che certamente non saranno salvate da qualche nottata di
gattabuia. Lo scontro sara' frontale fra la voglia sempre piu' facile da
soddisfare di comunicare e reperire bytes di ogni tipo e i potenti
dentori di copyright delle majors del multimediale: il fragore di questo
scontro si annuncia fin d'ora fragoroso ma a rimetterci - badate bene -
non sara' solo qualche spirito libero o piccolo faccendiere del byte
liberato ma anche e soprattutto gli interessi delle grandi corporazioni
che punteranno esclusivamente ad un'improbabile difesa giudiziaria e
tecnologica dei propri peraltro irragionevoli diritti economici. Se da
una parte le industrie del multimediale farebbero bene a puntare sui
meccanismi di riproduzione dell'informazione per i loro business e non a
porre vincoli ad un naturale bisogno del grande pubblico dall'altra
parte sara' compito nostro - di chi si batte per i cosiddetti
cyber-rights - di cercare di fare battaglie di liberta' coraggiose ma
anche richieste minime per far sopravvivere la Rete delle reti ed il suo
naturale funzionamento come la richiesta di depenalizzazione dei reati
informatici commessi non a fine di lucro ne' per danneggiare persone o
beni di altrui. Quindi nessuna minaccia di patrie galere per chi
utilizza la pratica del netstrike come espressione politica - ad esempio
- ma neanche per chi copia un cd musicale per utilizzo personale,
perche' e' scandaloso richiamare il concetto di lucro cosi' come e'
stato fatto a volte nella dottrina e giurisprudenza nostrana per chi
cerca di difendersi dall'atteggiamento vergognoso e quello si' a fini di
lucro indecente delle multinazionali della musica e della Siae di
guadagnare vertiginosamente dalla stampa di cd i cui bassi costi
conosciamo bene. Chi sono dunque oltre alla tristemente nota Siae i
colossi dell'editoria e del software in Italia che trarranno giovamento
dall'Eucd ? Rispondere a questo interrogativo potrebbe essere il primo
passo di una mobilitazione necessaria per evitare un deleterio
recepimento di una direttiva che peraltro si scontra con principi gia'
asseriti da precedenti legislazioni: i conflitti della Eucd con la
direttiva 91/250/CEE sui programmi per elaboratore sono infatti numerosi
ed evidenti; la direttiva 91/250/CEE sulla tutela giuridica dei
programmi per elaboratore sancisce il diritto per gli utenti di poter
studiare, decompilare e modificare il software utilizzato, anche allo
scopo di garantire l'interoperabilita' con altre applicazioni (incluse
quelle sviluppate dagli utenti stessi). Di piu', a differenza della
precedente legislazione europea l'Eucd stabilisce che qualunque
dispositivo o programma per elaboratore che si occupi di vietare le
operazioni di estrazione e/o reimpiego di una parte sostanziale di una
banca di dati non rientra nel diritto dell'utente allo studio ed al
reverse-engineering, e che la sua decompilazione, modifica o aggiramento
e' illegale in qualunque caso. Anche gli strumenti in grado di agevolare
tali operazioni sono considerati illegali. L'Eucd inoltre pone dei seri
ostacoli alla liberta' di espressione e di ricerca scientifica,
specialmente nei campi della crittografia e della sicurezza informatica
impedendo addirittura la libera circolazione - anche in Rete - di
informazioni riguardanti tecniche, sperimentazioni, falle (bugs) ecc.
rigardanti sistemi di protezione. Dette circolazioni di informazioni si
badi bene sono state fino ad ora pratica comune su mailing-list,
newsgroup, siti web eccetera da parte di ricercatori, studiosi,
sperimentatori, sviluppatori per la loro attivita' accademica od
hobbistica e rappresentano un'efficace strumento di confronto e
avanzamento di conoscenze in campo informatico ed in particolare in
quello della sicurezza informatica e della crittografia. Addirittura
l'Eucd prevede che che l'ISP (o chiunque fornisca l'accesso alle
informazioni su Internet) rimuova i contenuti pubblicati dagli utenti
"non appena al corrente" di un (presunto) illecito. Al di pari delle
misure previste dalla direttiva 2000/31/CE sul commercio elettronico
(altra direttiva il cui recepimento e' da seguire ed "ostacolare" con
attenzione) non e' previsto che la segnalazione di illecito (e la
richiesta di rimozione) provenga necessariamente da un tribunale (come
accade attualmente): essa potrebbe giungere da qualunque fonte piu' o
meno attendibile, ed un ISP potrebbe essere incriminato per non aver
"agito immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitare
l'accesso". Per informazione illecita si deve intendere anche pareri
tecnici e critiche esplicative a sistemi di sicurezza informatici !
Anche un motore di ricerca diventa possibile esigere la censura dei link
a siti ritenuti illegali dietro la minaccia di denuncia per violazione
dell'EUCD. L'Eucd introduce inoltre altre norme restrittive della libera
circolazione dell'informazione e della cultura quali inedite restrizioni
ai diritti di prima vendita. L'articolo 3 dell'EUCD sancisce una nuova
prerogativa concessa ai detentori dei diritti: quella di poter
controllare qualunque comunicazione delle opere basata su metodi
intangibili, come per esempio la trasmissione sulla rete Internet.
Questo implica per esempio che, a differenza di un libro, un e-book
legalmente acquistato attraverso Internet non puo' essere rivenduto o
ceduto a terzi se non dietro concessione dell'autore o dell'editore. La
stessa restrizione si applica ai programmi per elaboratore, che a
partire dalla direttiva 91/250/CEE sono tutelati come opere in modo
analogo ai lavori artistici e letterari. La riduzione dell'ambito della
disciplina della prima vendita presente nell'EUCD deriva direttamente
dai requisiti del trattato WIPO sul diritto d'autore. Se a qualche
spirito libero puo' sembrare fantascienza tutto cio' e' utile ricordare
che dalla recente applicazione dell'omonima norma yankee DMCA si sono
avuti svariati casi eclatanti di accanimento giudiziario verso
ricercatori e programmatori: ad esempio l'arresto di un giovane
ricercatore e programmatore russo, Dmitry Sklyarov, autore di un
programma in grado di leggere e decriptare gli e-book memorizzati nel
formato proprietario sviluppato da Adobe. L'applicativo sviluppato da
Sklyarov viene tutt'ora utilizzato, per esempio, da persone videolese
che decifrano gli e-book regolarmente acquistati, in modo da poterli far
leggere da un sintetizzatore vocale. Adobe pote' utilizzare il Dmca come
strumento per mantenere il proprio controllo sul formato e-book da essa
creato, impedendo la creazione di un programma in grado di gestirlo. Il
17 Luglio 2001 fece arrestare Sklyarov, mentre egli si trovava negli USA
per un convegno sulla crittografia, con l'accusa di distribuzione di
software creato per l'aggiramento di misure tecnologiche a difesa del
diritto d'autore. Egli rimase in carcere per diverse settimane, e pote'
rientrare nel suo Paese solamente dopo vari mesi e dopo le infinite
proteste ed iniziative che nacquero attorno al suo caso. Edward Felten,
un professore della Princeton University, e' stato minacciato di
denuncia per violazione del Dmca dalla RIAA. Egli aveva partecipato ad
un concorso (indetto dalla stessa RIAA) basato sulla decifrazione di
alcuni sistemi di codifica per la musica in formato digitale, e sebbene
vincitore, decise di rinunciare al premio e di diffondere i suoi studi
sull'intrinseca inefficacia dei sistemi di protezione dalla copia. Per
impedire la presentazione dei lavori di Felten ad un convegno, la RIAA
minacciò una denuncia: la diffusione di tali conoscenze avrebbe potuto
facilitare l'elusione di misure tecnologiche a protezione del diritto
d'autore, in violazione del Dmca !?!. Altri casi sono rappresentati
dalla censura di riviste online e forum di discussione o la rimozione da
Google di link di alcuni siti che criticavano la condotta di
Scientology. Meditate, gente, meditate...
http://www.softwarelibero.it/progetti/eucd/analisi.html
--
[ http://www.ecn.org /mutante /xs2web /crypto/law ]
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Armando Stilota