[Diritto] informazioni precise Eucd
Adriano Sponzilli
diritto@softwarelibero.it
10 Feb 2003 22:57:58 +0100
Il lun, 2003-02-10 alle 19:57, Marco Meneghello ha scritto:
> > La copia del tuo CD la fai per te stesso e basta. Se la fai ad un amico
> > siamo gi=E0 fuori norma.
>=20
> Io non credo proprio. Tra l'altro ho letto tempo fa una dichiarazione
> di un portavoce della siae che specificava la cosa.
La EUCD lascia in vigore l'articolo 171:
Salvo quanto disposto dall'art. 171-bis e dall'articolo 171-ter =E8 punito
con la multa da l. 500 a l. 20.000 chiunque, senza averne diritto, a
qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:
a) riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in
vendita o pone altrimenti in commercio un'opera altrui o ne rivela il
contenuto prima che sia reso pubblico, o introduce e mette in
circolazione nel regno esemplari prodotti all'estero contrariamente alla
legge italiana;
[...]
d) riproduce un numero di esemplari o esegue o rappresenta un numero di
esecuzioni o di rappresentazioni maggiore di quello che aveva il diritto
rispettivamente di riprodurre o di rappresentare;=20
Se esaminiamo il nuovo articolo 71-sexies che verrebbe introdotto dal
d.lgs, c'=E8 il terzo comma che introduce una serie di possibili
esclusioni, che anche ad accettare l'interpretazione larga che tu
proponi, in pratica vanificherebbe il diritto alla copia.
A.