[Diritto] Free Software
Adriano Sponzilli
diritto@softwarelibero.it
09 Jan 2003 18:39:21 +0100
Il gio, 2003-01-09 alle 17:55, alearn@libero.it ha scritto:
> ...a mio avviso il richiamo effettuato dal comma 2=B0 Art.2 deve riferirs=
i
> inevitabilmente anche alla 633 (oltre che ad altre leggi speciali
> quali ad es. la 977/67 in materia di tutela del lavoro minorile).
Si parla di leggi speciali in materia di capacit=E0 a prestare il proprio
lavoro. Quindi che attengano un rapporto di lavoro subordinato, la
creazione di opere =E8 ben altra cosa.
> Mi spiego....se il sw viene sviluppato da un minore per "diletto" ed
> un terzo, accorgendosi della validit=E0 dello stesso vuole acquistarlo
> potrebbe essere necessaria la presenza di un rappresentente legale),
> viceversa se ad es. allo stesso minorenne il sw viene commissionato,
> egli "ha capacit=E0 di compiere tutti gli atti giuridici relativi alle
> opere da lui create e di esercitare le azioni che ne derivano".
Se gli viene commissionato siamo nell'ambito di un contratto di appalto.
Se invece il minore assume un lavoro dipendente che ha per oggetto la
creazione di sw, allora opera la capacit=E0 speciale dell'articolo 2 e
i diritti patrimoniali nascono direttamente in capo al datore.
> La questione in effetti non =E8 semplicissima come potrebbe sembrare
> a prima vista (se ad es il sw valesse molto,e per molto dico proprio
> molto), anche ammettendo le piene capacit=E0 dettate dal 108, non
> sarebbe difficilmete ipotizabile una piena e reale capacita a
> contrarre del giovane programmatore?)
Esatto. Il ragazzino che ha 16 anni appena compiuti realizza un
programma di valore miliardario, ha diritto di fare in prima persona
tutti i contratti relativi, le donazioni, il testamento, oppure pu=F2 al
massimo stare in giudizio per rivendicare la parternit=E0 morale
dell'opera, mentre per gli aspetti patrimoniali continua ad aver bisogno
della rappresentanza?
A.