R: R: [Diritto] Newscan: Internet: Bsa, ok nuovo decreto modifica diritto autore]

Giovanni d'Ammassa diritto@softwarelibero.it
Sat, 18 Jan 2003 19:06:12 +0100


BSA accoglie positivamente il nuovo decreto che modifica il regolamento
di attuazione della legge sul diritto d=92autore

Milano, 16 gennaio 2003 - Business Software Alliance, associazione senza
fine di lucro che riunisce i principali produttori di software (fra cui
Adobe, Apple, Autodesk, Microsoft, Symantec ed altri),  esprime la
propria soddisfazione per l=92approvazione definitiva da parte della
Presidenza del Consiglio del decreto DPCM 296 del 2002, che modifica il
regolamento 338 del 2001 attuativo della legge 248/00 sul diritto
d=92autore. Il nuovo regolamento va nella direzione di fare chiarezza e
semplificare il sistema di  apposizione del contrassegno e di
dichiarazione dei programmi per elaboratore.  =20

Il DPCM 296 del 2002 ha infatti stabilito che sono esclusi tanto
dall=92apposizione del bollino SIAE quanto dalla dichiarazione =
sostitutiva
due nuove tipologie di programmi: i sistemi operativi, le applicazioni o
i programmi server destinati ad essere pre-installati su di un
elaboratore elettronico e distribuiti all=92utente finale insieme ad =
esso,
nonch=E9 i software distribuiti gratuitamente con il consenso del =
titolare
dei diritti . Queste categorie vanno ad aggiungersi a quelle gi=E0
contemplate in precedenza e che comprendono: prodotti venduti
all=92interno di contratti di licenza multipli, programmi scaricati da
Internet e installati dal PC =93 se detti programmi non vengano =
registrati
a scopo di profitto in supporti diversi dall=92elaboratore personale
dell=92utente=94. Ancora, programmi venduti esclusivamente al fine di =
far
funzionare periferiche o driver oppure destinati all=92aggiornamento del
sistema o alla risoluzione di conflitti software od hardware se
derivanti da software gi=E0 istallato.

Il DPCM ha inoltre realizzato una notevole semplificazione delle
procedure e dei contenuti della Dichiarazione Sostitutiva che non deve
comportare alcun aggravio per i titolari dei diritti. Alleggerito e
ridotto anche il tipo di informazione che deve essere riportato nella
dichiarazione: sar=E0 sufficiente indicare il titolo del prodotto, nome =
e
indirizzo del titolare del diritto o del suo delegato, codice
identificativo del prodotto (quando disponibile), attestazione
dell'assolvimento degli obblighi previsti dalle legge. La  dichiarazione
identificativa  pu=F2 essere effettuata anche cumulativamente per pi=F9
versioni di prodotti informatici, basta indicare il titolo del prodotto
base, senza riportare separatamente le diverse versioni del medesimo
prodotto (linguistiche, gli aggiornamenti, le versioni distinte per
canale di distribuzione o per utente finale).=20

La dichiarazione dovr=E0 essere inoltrata alla SIAE (Societ=E0 Italiana
Autori ed Editori) prima della messa in commercio del programma e le
aziende produttrici sono tenute a conservare in deposito almeno una
copia per programma per eventuali verifiche da parte degli organi
competenti.=20

BSA sollecita, tuttavia, il Legislatore a compiere gli ulteriori passi
richiesti per adattare la legislazione a quanto previsto
dall=92ordinamento Comunitario e dai Trattati Internazionali, sia
eliminando tutte le formalit=E0 attualmente previste per i  programmi
software,  sia ridisegnando le norme sulla tutela penale.

-----Messaggio originale-----
Da: diritto-admin@softwarelibero.it
[mailto:diritto-admin@softwarelibero.it] Per conto di Leandro Noferini
Inviato: sabato 18 gennaio 2003 10.30
A: diritto@softwarelibero.it
Oggetto: Re: R: [Diritto] Newscan: Internet: Bsa, ok nuovo decreto
modifica diritto autore]


Giovanni d'Ammassa scriveva:

> Se volete, ho il comunicato BSA per intero e lo posso postare.=20
> Dirittodautore.it lo pubblica luned=EC prossimo nelle news.

Manda manda.

--=20
Ciao
leandro
Ed =E8 importante non faccia cose a cui non credo
per non confondermi e per non dover tornare indietro
(Tiro Mancino - =C8 necessario)