[Diritto] diritto di uso, licenze d'uso e loro violazione (was Re: [Diritto] Software Etico)

Francesco Di Maggio diritto@softwarelibero.it
Wed, 4 Jun 2003 10:50:51 +0200


Sabato, 31 mag 2003, alle 11:51 Europe/Rome, Giovanni Biscuolo ha=20
scritto:
> Da quello che ho capito leggendo alcuni testi sul diritto d'autore, le
> licenze d'uso del programmi sono contratti sui generis, ovvero di un
> negozio giuridico a tipo "concessione" effettuata a mezzo del sistema
> della licenza.
> Cito questo in particolare:
> Licenza d'uso: non definita dal CC, ma il cui contenuto =E8 ricavabile
> dall'art. 1021 ("Chi ha il diritto d'uso di una cosa, pu=F2 servirsi =
di
> essa...) [...]
>
Le licenze d'uso del software vengono considerate, dalla dottrina in=20
merito, delle Locazioni, cui sono applicabili le norme in tema, salvo=20
alcune norme che sono assolutamente incompatibili. ( si pu=F2 vedere il=20=

testo di Giannantonio, Manuale di diritto dell'informatica, credo)
La legge sul diritto d'autore, all'articolo 64bis prevede che l'autore=20=

abbia la possibilit=E0 di disporre in ordine allo sfruttamento economico=20=

dell'opera.  L'articolo parla esplicitamente di Locazione.
Credo che quindi la violazione delle norme della licenza d'uso comporti=20=

una responsabilit=E0 puramente contrattuale, a meno che non si tratti di=20=

una violazione inerente alla circolazione del software stesso (rectius =20=

inerente allo sfruttamento economico del software).
Andrea Monti stesso, nel testo "il software open source =E8 legale" =20
ritiene che sia applicabile alla violazione della GPL l'articolo 171bis=20=

l.d.a, sulla duplicazione abusiva, ma non parla specificamente di che=20
tipo di violazione.

> Comunque ribadisco per l'ennesima volta che la LdA non parla
> assolutamente di diritto esclusivo dell'autore per quanto riguarda=20
> l'uso
> del programma; ovvero: l'autore non pu=F2 decidere chi e come pu=F2
> utilizzare il proprio programma.
>

Effettivamente la legge non parla di diritto esclusivo in ordine=20
all'uso che si pu=F2 fare di un software.

> Mi piacerebbe proprio sapere se esistono e come si sono svolti casi in
> cui un utilizzatore sia stato chiamato in giudizio per violazione =
della
> licenza d'uso.
>
Che io sappia non ci sono state cause in materia, ma l'ultima ricerca=20
l'ho fatta un sacco di tempo fa'.


> Per esempio: la licenza d'uso mi impone di mettere a disposizione del
> titolare dei diritto d'autore un certo tipo di dati sul mio sistema
> informatico attraverso Internet, pena la cessazioe del funzionamento=20=

> del
> suo programma.
> Io utilizzatore utilizzo un firewall per impedire che tali dati
> transitino. Il programma smette di funzionare, io chiamo in giudizio =
la
> controparte (contrattuale) per nullit=E0 della clausola - sostengo che=20=

> sia
> una clausola vessatoria - ed esigo il ripristino del funzionamento del
> programma. A chi darebbe ragione un giudice?

Non credo che sia una clausola vessatoria quella in esempio. Le=20
clausole vessatorie sono previste dall'articolo 1341 secondo comma c.c.

>> Negli USA invece esistono forme di contratto unilaterali.
>
> Pare anche in Italia.
>
Che io sappia il contratto =E8 sempre bilaterale. Al massimo pu=F2 =
essere=20
per adesione. Oppure si pu=F2 avere un contratto come il comodato, che=20=

viene definito, se non ricordo male, bilaterale imperfetto, visto lo=20
squilibrio che c'=E8 fra le prestazioni delle parti.

Ciao, Francesco.=