[Diritto] Brevetto software e diritto d'autore
Giustino Fumagalli
diritto@softwarelibero.it
Thu, 2 Oct 2003 10:04:09 +0200 (CEST)
Ricapitolazione:
- il diritto d'autore (o il copyright americano)
coprono gli aspetti legati alla forma, quindi come
viene scritta un'opera, nel nostro caso il codice
sorgente... attraverso una serie di passaggi logici si
protegge anche le altre forma, insomma il compilato o
l'eseguibile o altre forme derivate ...
Il DDA non copre l'idea ivi contenuta..chiunque puo'
rifare la stessa cosa che si riscrive il codice a suo
piacimento.. per intenderci un WORD è protetto dal
copyright per il suo codice, ma nessuno mi vieta di
fare un prodotto similare partendo da zero...l'unico
limite è nel codice civile che impedisce la
concorrenza sleale con prodotti derivati dalla mera
imitazione servile (questo vale per qualsiasi tipo di
prodotto).
- Il Brevetto protegge una invenzione, l'invenzione è
una idea innovativa, quindi o un procedimento nuovo
(tipico nel mondo informatico) o un prodotto
innovativo , il prodotto nell'informatica è piu'
ostico, è facile immaginare un rivoluzionario
sbuccia-uova ma sui pacchetti softwarenon è facile
rivendicare tutto ciò...
In sostanza il brevetto nel software arriva dove il
dda si ferma, a proteggere l'idea sovrastante, ma
questa deve essere un'applicazione finita.. ed è per
questo che difficilmente è applicabile ai singoli
algoritmi..... che sono solo il mattone per arrivare
ad un risultato compiuto.
Nota addizionale: anche il dda ha un limite, ed è
l'applicazione della "massima efficenza", ovvero se io
scrivo del codice implementando un algoritmo
portandolo alla sua massima efficienza, siccome non
lascia spazi all'implementazione altrui se non
perdendo appunto in efficienza, tale algoritmo non è
proteggibile.
G
--- Stefano Maffulli <stef@zoomata.com> ha scritto: >
On Wed, 2003-10-01 at 21:32, Giustino Fumagalli
> wrote:
> > Precisazione, sarò ripetitivo ma credo che valga
> la
> > pena ricordarlo..un brevetto sul software non
> copre
> > per sua definizione il codice sorgente in quanto
> > tale..
>
>
>
> > quindi ha poco a che vedere con le licenze di
> > cui parlate
>
> Quest'affermazione proprio non la capisco. Un
> brevetto (di quelli
> concessi illecitamente dall EPO) non copre il codice
> sorgente, ma copre
> le idee e gli algoritmi(1) o procedimenti e metodi.
> Il codice sorgente
> che implementa tali algoritmi e procedimenti e
> metodi ricade o no
> secondo te nell'ambito del brevetto?
>
> Se la risposta e` si allora le licenze di
> distribuzione del software
> fanno la differenza. Se la risposta e` no allora, di
> grazia, cosa
> "protegge" il brevetto che hai in mente?
>
> /stef
>
> (1) ancora non ho capito la differenza tra "atomico"
> e "complesso", ma
> sono limitato io
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