R: [Diritto] anonimizzazione dell'autore del software

Giovanni d'Ammassa diritto@softwarelibero.it
Fri, 12 Sep 2003 10:11:29 +0200


Attenzione: i diritti di utilizzazione economica sono del datore di
lavoro (art. 12-bis della legge sul diritto di autore) quando il
programma per elaboratore =E8 stato creato dal dipendente =
nell'esecuzione
delle sue mansioni  o su istruzioni impartite dallo stesso datore di
lavoro.

Qui invece si sta parlando del diritto di paternit=E0, facente parte =
della
categoria dei diritti morali, che sono inalienabili (art. 22 comma 1).

Per cominciare a rispondere alla domanda di Stefano, esiste, nel
contratto di edizione per le stampe (art. 126), un obbligo dell'editore
a stampare l'opera col nome dell'autore. Tale norma per=F2 parrebbe
applicarsi solamente a questa fattispecie tipica di contratto
(l'indagine per=F2 l'approfondisco non appena ho un attimo di tempo).
Esiste altres=EC, all'art. 20, il diritto di rivendicare la paternit=E0
dell'opera, e all'art. 21, il diritto in capo all'autore di rivelare la
propria paternit=E0, in caso di opera anonima e pseudonima. Questi
articoli, combinati con altri della legge sul diritto di autore, possono
darci la soluzione al problema.

Stefano chiede:
1) Che tipo di diritti ha per vedere riconosciuta la paternit=E0
dell'opera?=20
Risposta: artt. 20 e seguenti: il diritto alla paternit=E0 =E8 sempre
riconosciuto (testualmente dall'art. 20: L'autore conserva il diritto di
rivendicare la paternit=E0 dell'opera...)

2) Ha questo programmatore il diritto di vedere il suo nome comparire da
qualche parte nel binario distribuito?
La risposta necessit=E0 di una indagine pi=F9 approfondita. Vi far=F2 =
sapere.
Se avete fatto caso, i programmi di Adobe riportano sempre tutti i nomi
dei programmatori...

Ciao,
Giovanni d'Ammassa

> -----Messaggio originale-----
> Da: diritto-admin@softwarelibero.it
> [mailto:diritto-admin@softwarelibero.it] Per conto di Marco Ermini
> Inviato: venerd=EC 12 settembre 2003 2.05
> A: diritto@softwarelibero.it
> Oggetto: Re: [Diritto] anonimizzazione dell'autore del software
>=20
>=20
> On 10 Sep 2003 22:05:05 +0200, Stefano Maffulli
> <stef@zoomata.com> wrote:
>=20
> > ciao,
> >=20
> > domanda: immaginiamo un programmatore dipendente che lavori per
> > un'azienda che sviluppa software proprietario.  Costui, a quanto mi=20
> > risulta, =E8 l'autore del codice che sviluppa e il suo diritto di=20
> > paternit=E0 sul suo codice non pu=F2 essere alienato
> [...]
>=20
> No, per la legge italiana, se e' un dipendente, i diritti
> sono del datore di lavoro, che automaticamente "aliena" ogni=20
> diritto sul codice del dipendente.
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>=20
> ciao
> --
> Marco Ermini
> http://macchi.markoer.org - ICQ 50825709 - GPG KEY 0x64ABF7C6=20
> - L.U. #180221 Perche' perdere tempo ad imparare quando=20
> l'ignoranza e' istantanea? (Hobbes)
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