[Copywhat] Re: [Diritto] Fwd:[Cc-it] siae (fwd)

Donat diemmenic at tiscalinet.it
Tue Feb 17 13:18:58 CET 2004


Avevo risposto al solo Bernardini.

---------- Forwarded message ----------
Date: Tue, 17 Feb 2004 13:14:27 +0100 (CET)
From: Donat <diemmenic at tiscalinet.it>
To: Nicola Bernardini <nicb at miu-ft.org>
Subject: Re: [Copywhat] Re: [Diritto] Fwd:[Cc-it] siae

On Tue, 17 Feb 2004, Nicola Bernardini wrote:

> -----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
> Hash: SHA1
> 
> Scusate la lentezza delle reazioni.
> 
> Le considerazioni di Leandro sono interessanti, ma più che dare risposte
> alle domande che da sempre mi pongo provocano ancora più domande.
> 
> Il 10/02/04 alle 07:43, Leandro Noferini scrisse:
> 
> [snip]
> > > Se io *distribuisco* (in  cambio o meno di una  somma di denaro) della
> > > musica i cui  detentori dei  diritti d'autore relativi  esplicitamente
> > > permettono  la distribuzione (come nel    caso delle licenze  
Creative
> > > Commons) ho bisogno del bollino SIAE?
> >
> > Sì perché il bollino è il certificato di originalità di quella copia.
> 
> Alessandro  Rubini  mi  ha  fatto  giustamente  notare  che  il  termine
> "bollino"  genera  confusione.  Da  qui  in   poi   userò   il   termine
> "vidimazione", sperando che sia adatto.

> Ok. Poniamo caso che io, come autore, abbia desiderio o interesse di far
> proliferare la mia musica (o i miei testi, o i miei film, o quant'altro)
> nella maniera più rapida possibile, e  che  quindi  del  certificato  di
> originalità della copia del supporto sulla quale essa si trova  sia  del
> tutto irrilevante. Per questo motivo, non mi iscrivo alla  SIAE  (né  ad
> altra società collegata),  non  deposito  i  miei  pezzi,  non  riscuoto
> diritti. Ho ancora bisogno della vidimazione dei dischi che *io*  stampo
> (del tutto incidentalmente - poiché ne promuovo la  copia  a  tutti  gli
> effetti ecc.)? perché?


Si, perche' c'e una legge dello stato che la impone, a tale principio puo'
eccepirsi nei seguenti casi, (indicati al comma 3 dell'art. 181 bis della
legge n. 633/1941), e, fermo restando l'assolvimento degli eventuali 
obblighi
relativi ai diritti d'autore ed ai diritti connessi, mediante apposita
dichiarazione identificativa (in sostituzione del contrassegno 
obbligatorio),
secondo la previsione dell'art. 6 del  DPCM 11 luglio 2001, n. 338, come
modificato dal DPCM 25 ottobre 2002, n. 296:

- quando si tratti di supporti contenenti programmi per elaboratore
(disciplinati dal decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 518) utilizzati
esclusivamente mediante elaboratore elettronico, sempre che tali programmi
non contengano suoni, voci o sequenze di immagini in movimento tali da
costituire opere fonografiche, cinematografiche o audiovisive intere,
non realizzate espressamente per il programma per elaboratore, oppure loro
brani o parti eccedenti il cinquanta per cento dell'opera intera da cui 
sono
tratti, che diano luogo a concorrenza all'utilizzazione economica 
delle opere
medesime.

Esiste anche la esclusione totale dai suddetti obblighi (quindi niente
contrassegno o dichiarazione sostitutiva) ma dubito riguardi le opere musicali,
(a meno che non vengano cedute a titolo gratuito dal titolare dei 
diritti),
concernendo a mio avviso per lo piu' i programmi per elaboratore, l'elenco
completo  e tassativo e' nell'art. 5.3 del  DPCM 11 luglio 2001, n. 338, come
modificato dal DPCM 25 ottobre 2002 n. 296.


Donato





More information about the Diritto mailing list