[Copywhat] Re: [Diritto] Fwd:[Cc-it] siae (fwd)
Donat
diemmenic at tiscalinet.it
Tue Feb 17 13:18:58 CET 2004
Avevo risposto al solo Bernardini.
---------- Forwarded message ----------
Date: Tue, 17 Feb 2004 13:14:27 +0100 (CET)
From: Donat <diemmenic at tiscalinet.it>
To: Nicola Bernardini <nicb at miu-ft.org>
Subject: Re: [Copywhat] Re: [Diritto] Fwd:[Cc-it] siae
On Tue, 17 Feb 2004, Nicola Bernardini wrote:
> -----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
> Hash: SHA1
>
> Scusate la lentezza delle reazioni.
>
> Le considerazioni di Leandro sono interessanti, ma più che dare risposte
> alle domande che da sempre mi pongo provocano ancora più domande.
>
> Il 10/02/04 alle 07:43, Leandro Noferini scrisse:
>
> [snip]
> > > Se io *distribuisco* (in cambio o meno di una somma di denaro) della
> > > musica i cui detentori dei diritti d'autore relativi esplicitamente
> > > permettono la distribuzione (come nel caso delle licenze
Creative
> > > Commons) ho bisogno del bollino SIAE?
> >
> > Sì perché il bollino è il certificato di originalità di quella copia.
>
> Alessandro Rubini mi ha fatto giustamente notare che il termine
> "bollino" genera confusione. Da qui in poi userò il termine
> "vidimazione", sperando che sia adatto.
> Ok. Poniamo caso che io, come autore, abbia desiderio o interesse di far
> proliferare la mia musica (o i miei testi, o i miei film, o quant'altro)
> nella maniera più rapida possibile, e che quindi del certificato di
> originalità della copia del supporto sulla quale essa si trova sia del
> tutto irrilevante. Per questo motivo, non mi iscrivo alla SIAE (né ad
> altra società collegata), non deposito i miei pezzi, non riscuoto
> diritti. Ho ancora bisogno della vidimazione dei dischi che *io* stampo
> (del tutto incidentalmente - poiché ne promuovo la copia a tutti gli
> effetti ecc.)? perché?
Si, perche' c'e una legge dello stato che la impone, a tale principio puo'
eccepirsi nei seguenti casi, (indicati al comma 3 dell'art. 181 bis della
legge n. 633/1941), e, fermo restando l'assolvimento degli eventuali
obblighi
relativi ai diritti d'autore ed ai diritti connessi, mediante apposita
dichiarazione identificativa (in sostituzione del contrassegno
obbligatorio),
secondo la previsione dell'art. 6 del DPCM 11 luglio 2001, n. 338, come
modificato dal DPCM 25 ottobre 2002, n. 296:
- quando si tratti di supporti contenenti programmi per elaboratore
(disciplinati dal decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 518) utilizzati
esclusivamente mediante elaboratore elettronico, sempre che tali programmi
non contengano suoni, voci o sequenze di immagini in movimento tali da
costituire opere fonografiche, cinematografiche o audiovisive intere,
non realizzate espressamente per il programma per elaboratore, oppure loro
brani o parti eccedenti il cinquanta per cento dell'opera intera da cui
sono
tratti, che diano luogo a concorrenza all'utilizzazione economica
delle opere
medesime.
Esiste anche la esclusione totale dai suddetti obblighi (quindi niente
contrassegno o dichiarazione sostitutiva) ma dubito riguardi le opere musicali,
(a meno che non vengano cedute a titolo gratuito dal titolare dei
diritti),
concernendo a mio avviso per lo piu' i programmi per elaboratore, l'elenco
completo e tassativo e' nell'art. 5.3 del DPCM 11 luglio 2001, n. 338, come
modificato dal DPCM 25 ottobre 2002 n. 296.
Donato
More information about the Diritto
mailing list