[Diritto] Re: [Discussioni] Istituito il Deposito Legale
Simo Sorce
simo at softwarelibero.it
Tue May 11 15:44:05 UTC 2004
On Tue, 2004-05-11 at 17:21, Marco Ferri wrote:
> > Dovremo inviare al deposito legale qualunque cosa passa da internet?
>
>
> "Il deposito legale e' diretto a costituire l'archivio nazionale e
> regionale della produzione editoriale..."
>
> Credo che riguardi soltanto i prodotti editoriali, dunque soltanto certi
> siti... dico bene?
1.3. I documenti destinati al deposito legale sono quelli prodotti
totalmente o parzialmente in Italia, offerti in vendita o altrimenti
distribuiti e comunque non diffusi in ambito esclusivamente privato; per
quanto attiene ai documenti sonori e audiovisivi, sono destinati al
deposito legale anche quelli distribuiti su licenza per il mercato
italiano.
In questo articolo non si parla di prodotti edioriali ma di "documenti
distribuiti". A rigor di logica qualsiasi documento pubblico ... infatti
a rincarare la dose ci pensa l'articolo 4
punti q) ed r)
q) documenti diffusi su supporto informatico;
r) documenti diffusi tramite rete informatica non rientranti nelle
lettere da a) a q)
in particolare il punto r) equivarrebe, se ho capito bene a: tutto ciò
che non c'è nei punti da a a q e che è diffuso su rete informatica. Che
così a prima vista mi sembra includa qualunque documento o paginetta web
pubblicata. :-(
Se vi state chiedendo se ad esempio un blog rientra nella categoria
leggento l'incipit dell'articolo 1 io avrei pochi dubbi:
1.1. Al fine di conservare la memoria della cultura e della
vita sociale italiana sono oggetto di deposito obbligatorio,
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
di seguito denominato "deposito legale", i documenti destinati
all'uso pubblico e fruibili mediante la lettura, l'ascolto e
^^^^^^^^^^^^^^^^
la visione, qualunque sia il loro processo tecnico di produzione,
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
di edizione o di diffusione, ivi compresi i documenti finalizzati
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
alla fruizione da parte di portatori di handicap.
Spero vivamente di sbagliarmi (e chiedo commenti anche in lista
diritto).
Diciamo che l'unico scampo è che il valore di ciò che è pubblicato sia
nullo e quindi la pena che consta di valore*moltiplicatore sia nulla. Il
problema è che la legge qui mi sembra proprio "porca", perchè parla
genericamente di valore commerciale e non: di valore commerciale *al
momento della produzione*.
Per cui se si è così sfortunati da produrre un documento senza valore
che poi diventa per qualche motivo ad esempio oggetto di collezione per
cui acquisisce un valore ci starebbe che ti tocca di pagare la multa se
non l'hai depositato ...
E non puoi neanche depositarlo al momento che acquisisce valore, perchè
il 7.3 sancisce che comunque devi pagare, anche se poco, anche se la
sanzione non è stata contestata e tu sei fuori termine.
Nota storica: questa legge va a sostituire un vecchia legge del '39 (con
regolamenti del '40 e poi del '45) in piena era fascista. Questa legge
era un buono strumento, a quel tempo, per obbligare gli editori a
fornire una copia di tutto ciò che stampavano allo stato che così poteva
controllare Orwellianamente tutto ciò che veniva prodotto senza
affaticarsi troppo.
La legge è stata solo aggiornata alle nuove tecnologie senza pensare due
volte alle mutate(?[1]) condizioni politiche...
/Pessimismo
[1] sarcasmo, ma ce da chiederselo visto la pletora di leggi liberticide
che stiamo vedendo in questo campo ultimamente ...
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Simo Sorce
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