[Diritto] Re: [Discussioni] Istituito il Deposito Legale

Giovanni Biscuolo g at xelera.it
Thu May 13 11:49:45 UTC 2004


Piccola premessina: non seguo discussioni (e non ho intenzione di andare
a leggere gli archivi) per cui mi scuso se dovessi ripetere argomenti
già detti in quella sede.

On Wed, 12 May 2004 17:58:09 +0200
Andrea Rossato <mailing_list at istitutocolli.org> wrote:

> Marco Ferri wrote:
> > assodato che ci si riferisce all'ambito editoriale (altrimenti non
> > ha senso specificarlo: sarebbe un non-senso giuridico)

Se ci fosse un algoritmo in grado di stabilire quali pubblicazioni
rientrino in un c.d. ambito editoriale e quali no saremmo tutti
tranquilli; questo algoritmo invece non esiste e qualcuno (un giudice)
sarà costretto ad interpretare (per fortuna) la norma.

Questo anche per dire che la giurisprudenza non è una scienza, tantomeno
una scienza esatta (anche perchè non esistono le scienze esatte ma solo
quelle ad approssimazione di errore ;-) ).

> scusami se insisto, ma sto cercando anch'io di capire.

Anche io vorrei capire che senso ha tutto ciò: mi urta assistere a
simili esercizi di complicazione della vita delle persone (mi riferisco
alla legge).

> non si specificano affato ambiti di applicazione. o mi sbaglio?

A me pare che gli ambiti siano talmente bene specificati (ovviamente è
sarcastica) da lasciare poco scampo: i documenti destinati all'uso
pubblico [...] qualunque sia il loro processo tecnico di produzione, di
edizione o di diffusione elencati all'art. 4.

> quindi, d'onde trai questa conclusione?
> leggendo l'art. 2 se ne potrebbe dedurre che l'ambito editoriale sia
> uno di quelli presi i cosiderazione...

Beh, l'articolo 2 fa capire il (non)senso di tutto ciò ma non mi pare
"limiti" la portata degli obblighi.

> che e so, in base a quale norma ritieni che, ad esempio, la 
> documentazione in italiano

e quella in inglese pubblicata in italia?!?

> su linux non rientri in queste categorie?

Vorrei capire anche cosa possa esentare anche questa mia email visto che
rientra nella categoria r) prevista nell'art. 4 e che è un "documento
destinati all'uso pubblico e fruibili mediante la lettura" (art. 1.1).

E i blog? 

Ed il sito della mia associazione culturale sul quale pubblicheremo
partiture musicali libere?

> dobbiamo sperare che un decreto attuativo la esoneri?
> siamo alle solite, contrattare per un'esenzione?

Che tristezza.

Ciao.
Giovanni.


More information about the Diritto mailing list