[Diritto] programma per Studio Legale con Gpl

thomas at xicnet.com thomas at xicnet.com
Tue Nov 9 16:12:40 UTC 2004


**Per i moderatori:Ho apportato alcune modifiche, non credo sia ciò che
voi volevate, ma almeno ora tutto il testo è solo mio, senza pericoli di
confusione.
La prossima volta farò molta più attenzione a cuotare correttamente.
Non si tratta di maleducazione ma solo di una strutturale mancanza di
tempo (comune a tutti) sommata ad una innata incapacità di organizzarsi
(particolarmente mia).**



Credo che per quanto riguarda il dibattito sulla natura giuridica delle
licenze, siano necessarie anche le seguenti considerazioni:
 il diritto americano
ha natura rimediale, ossia a loro non importa tanto come ai giuristi
continentali, soprettutto di tradizione germanista avere una teoria
inattaccabile dal punto di vista sistematico.

A loro interessa avere uno strumento che funzioni.
La gpl è enforcable in un tribunale? Si, allora basta. Che sia un atto
unilaterale negoziale, o che sia una causa leggittima di violazione del
copyright poco importa. Importa che il rimedio sia effettivo.

Detto questo, sono anch'io d'accordo in linea di massima con
l'impostazione che sostiene la natura contrattuale solo nel caso in cui
siano presenti una prestazione e una controprestazione, ossia un
sinallagma di obbligazioni.
Però nel caso concreto delle opere derivate, credo che continui a
trattarsi di una atto unilaterale. Perchè? Beh, perchè in virtù della
legge sul diritto d'autore io ho dei diritti sulla mia opera. Li posso
regolare con differneti combinazioni. Nel caso di opera derivata, quello
che il derivatore non può fare è utilizzare la mia opera per usi da me non
consentiti. Si sta sempre parlando dell'opera originale. Non vi è una
dualità di opere. Semplicemente la opera originale che viene distribuita
*con* determinati diritti che solitamente sono riservati. Ma non è un
contratto, perchè non impongo obbligazioni, solamente stabilisco come
debba essere configurato uno dei diritti che mi discendono dalla legge sul
diritto d'autore.
Nel caso di licenze "libere" che ad esempio prevedono l'invio di una mail
all'autore per far sapere a quest'ultimo che si sta utilizzando la sua
opera, potremmo essere in presenza di un contratto, in quanto viene
imposta una obbligazione -del cui carattere patrimoniale si può discutere-
(anche se negli USA non so se sia sufficiente ciò per configurare il
requisito della consideration).


Sotto questo punto di vista neppure le Creative Commons possono essere
considerati contratti. Nel caso per esempio che si vieti l'uso
commerciale, siamo sempre di fronte ad una speciale configurazione di un
diritto derivante dalla LDA, e non vi è alcun incontro di volontà
generatore di accordo che dia le basi ad un contratto.
Si potrebbe sostenere che attraverso l'uso di quel prodotto dotato di
quella licenza, si configura un comportamento concludente e quindi si è in
presenza di una accettazione di una offerta = contratto.
Personalmente non concordo per le ragioni sopra esposte, ossia la teoria
dei contratti è abbastanza raffinata da prevalere sulla teoria dei
comportamenti concludenti, che non fa altro che configurare una speciale
situazione.


Sono d'accordo che l'argomento è interessante e che sia utile giungere ad
una soluzione, od almeno ad una serie di ipotesi ben strutturate per
capire come è meglio configurare gli strumenti che ci permettono di
continuare a pensare liberamente.

Tom






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