R: [Diritto] programma per Studio Legale con Gpl

Simo Sorce simo at softwarelibero.it
Wed Nov 24 19:54:36 UTC 2004


On Mon, 2004-11-22 at 20:56, Marco Meneghello wrote:
> -----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
> Hash: SHA1
> 
> Hello Simo,
> 22/11/2004, 14.28, you wrote:
> 
> > A me non risulta che questi siano diritti esclusivi dell'autore e non mi
> > risulta quindi vi sia cessione.
> 
> Art. 12 - L'autore ha il diritto esclusivo di pubblicare l'opera. Ha
> altresì il diritto esclusivo di utilizzare economicamente l'opera in
> ogni forma e modo, originale o derivato, nei limiti fissati da questa
> legge, ed in particolare con l'esercizio dei diritti esclusivi
> indicati negli articoli seguenti.
> 
> Sottolineo che si dice "in particolare", quindi i diritti non sono
> elencati in via esclusiva.

Scusa la domanda, ma come fa un comun cittadino a sapere quali sono
i diritti d'Autore se non sono menzionati?

A mio parere se non sono menzionati, non sono diritti esclusivi
dell'autore.

Per assurdo altriemnti, l'autore potrebbe decidere che è suo diritto
esclusivo ascoltare musica sotto la doccia e quindi vietarti l'ascolto
sotto la doccia e permettetelo invece sul sofà. Mi pare veramente poco
credibile.

> In ogni caso c'e' molta confusione proprio perchè una volta c'era
> identità tra l'opera e il supporto, mentre adesso, grazie al digitale,
> quest'identità è venuta meno.

Mah, su questo punto sono scettico, vedo che nella LdA si menzionano già
da tempo cose come la trasmissione via onde radio, un mezzo tutt'altro
che "fisico" quindi questa argomentazione mi sembra un po' debole.

> IMHO quando compri un cd, aquisti un supporto e la possibilità di
> usufruirne. I limiti sono ben specificati (è vietato il noleggio, la
> diffusione bla bla bla) e possono essere i più vari (ad esempio
> potrebbe essere possibile la diffusione, se l'autore lo vuole). Tutti
> questi limiti sono di natura contrattuale e imposti da una sola parte
> (cosa che accade per molti altri contratti).

Si ma non mi si può vietare di ascoltarmelo in macchina piuttosto che al
bagno, il dove ascoltarlo non è un diritto dell'autore, così come non lo
è "l'ascoltarlo".
Quindi continuo a non capire quale sia il diritto a me trasferito nel
caso di acquiso di musica.

> Insomma, mi pare che gli elementi del contratto ci siano tutti...

Mi sembrano un po' deboli, tornando invece al discorso del software
ceduto gratuitamente? In base a quale legge si stabilisce la natura
contrattuale della cessione?

Mi scuso se non ho notato qualche eventuale articolo o comma che
dovrebbe rendere evidente questo punto, sarò grato a chi volesse darne
cenno.

Simo.
-- 
Simo Sorce
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