[Diritto] Programma per Studio Legale con Gpl

Thomas thomas at xicnet.com
Wed Nov 24 19:51:23 UTC 2004


Marco Meneghello wrote:

> Hello Thomas,
> 23/11/2004, 22.21, you wrote:
>
>  
>
>> Non è essenziale alla cessione. Ma questo non significa che allora si
>> stia parlando di un contratto. Ci può benissimo essere cessione 
>> unilaterrale.
>>   
>
>
> Ma chi usa il software non ha, forse, delle obbligazioni, sia di fare
> che di non fare? Guarda che tra i contratto non esiste solo la
> compravendita, cosa contro prezzo... :)
>  
>
I miei sono solo dubbi, e faccio l'avvocato del diavolo (in senso 
figurato ;-)
ma quelle che tu chiami obbligazioni, in realtà possono (potrebbero) 
essere semplicemente un diritto non trasmesso.
Come posso io modificare l'opera se non ho questo diritto?

La struttura può essere: io ti do l'opera (mia obbligazione) e se tu la 
vuoi modificare la devi mantenere sotto la stessa licenza (tua 
obbligazione);

ma potrebbe anche essere: io ti trasferisco alcuni diritti tra i quali 
vi è quello di modificare la mia opera (la proprietà dell'opera rimane 
in capo all'autore, che in fatti si riserva il diritto di stabilire come 
venga distribuita, lei e tutte le derivate). Per cui i tuoi limiti non 
sono dati da una obbligazione che ti sei assunto tacitamente, 
semplicemente sono dati dal fatto che non hai questi diritti perchè non 
te li ho mai trasferiti. Concettualmente, andando fino in fondo, mi 
rendo conto, che ci avvicinaimo al concetto ing/amer di property e di 
serie di diritti sulla cosa, che è il presupposto logico dal quale parte 
Moglen per sostenere quello il dubbio che io discuto con voi).



>> Ma quale ordinaria diligenza non adotterebbe chi violasse un sftware,
>> per esempio, il quale riporta in bella vista la GPL?
>>   
>
>
> Non capisco cosa intendi dire.
>  
>
Voglio dire che il vantaggio della responsabilità contrattuale, 
presupponendo che i danneggiati siano i singoli programmatori minacciati 
da multimaganazionali, sta nel fatto che non  bisogna dimostrare la 
colpa o il dolo, ma semplicemente che c'è stato inadempimento, giusto?
Bene, ma allora se analizziamo la possibilità della responsabilità 
extracontrattuale, notiamo che dimostrare la colpa di colui che viola il 
software gpl di un altro non è affatto difficile. Se ogni programma, 
ogni pagina di sorgenti, ogni binario (non so, nei binari sono indicate 
in qualche modo le licenze, attraverso metadata, chiedo) è provvisto 
come deve essere della nota sul copyright, come fa il danneggiante a 
dimostrare che non era in colpa?
Per qui quel vantaggio che sul piano teorico è vantaggioso, su quello 
pratico si riduce, o meglio si riduce lo svantaggio dell'opzione aquiliana.

>> E poi, credo che anche nel caso di atto unilaterale si possa parlare di
>> responsabilità contrattuale ex 1324 cc. o mi sbaglio?
>>   
>
>
> La responsabilita' contrattuale e' quella che deriva, appunto, da un
> contratto... :) E un atto unilaterale NON e' un contratto, per
> definizione.
>  
>
Scusa, è sempre una mia domanda data delle mie modeste conoscenze 
giuridiche: se l'art. 1324 dice che agli atti unilaterali tra vivi 
aventi natura negoziale si applicano le disposizione valide per i 
contratti salvo dove altrimanti previsto, questo non vuol dire che si 
applicano anche le disposizioni sulla responsabilità contrattuale?

> In ogni caso gli atti unilaterali sono altre cose, come le promesse
> unilaterali:
>
> Articolo 1987
>
> EFFICACIA DELLE PROMESSE
>
> 1. La promessa unilaterale di una prestazione non produce effetti
> obbligatori fuori dei casi ammessi dalla legge
>
> Si parla di promesse al pubblico, ricognizioni di debito, gestione di
> affari, pagamento di indebito, obbligazioni naturali. Si tratta di una
> tipicita' che non ammette deroghe.
>  
>
Infatti io ho indicato la fattispecie di atti unilaterali tra vivi 
aventi carattere patrimoniale ex 1324cc e non le promesse unilaterali, 
ma è una affermazione rientrante nella mia modestia giuridica, come sempre.


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