[Diritto] Imposizione di windows nella Pubblica Amministrazione
claudio calabrese
deca.deca at fastwebnet.it
Sat Jun 4 09:35:53 UTC 2005
Forse l'argomento che tratto non è del tutto inerente questa lista ma
non so a chi rivolgermi. Se ho sbagliato e/o sono stato prolisso vi
prego di scusarmi.
Dopo anni di fatica ero riuscito a passare tutto il mio ufficio a Linux.
Adesso, nel mio settore di attività stanno o sono partite tutta una
serie di applicazioni, con le quali interagire obbligatoriamente con la
Pubblica Amministrazione. O in fase di controllo e/o in fase di
trasmissione dei dati sono tutte in windows e stop. Preciso che, in
alcuni casi, il sito stesso, od alcune sue parti, non è agibile se non
in windows. La perla, in tal senso, è l'ente di previdenza dei
rappresentanti (www.enasarco.it).
Prima, con un vecchio pc in windows 98, si facevano le trasmissioni che
già erano obbligatorie, ora non è più possibile in quanto l'utilizzo di
windows diverrà troppo intensivo ed addirittura, in un caso (EMENS
dell'INPS), è richiesto l'utilizzo almeno di windows 2000.
Quindi o mi compro una paccata di licenze windows e riconverto i
terminali in tal senso ( con in più anche i costi di riaddestramento,
antivirus, control-alt-canc, ecc.,) e non ho nessuna voglia di farlo, o
lavoro con emulatori vari ( che non è detto funzionino e con i costi ed
i sicuri problemi che ne deriveranno), oppure cambio l'approccio al
problema.
Avevo già preso atto di alcuni dubbi sollevati, tempo addietro, in
merito all'obbligatorietà all'acquisto di un solo sistema operativo che
veniva surrettiziamente creata tramite l'utilizzo obbligatorio di
procedure funzionanti solo in windows. Avevo percepito, altresì, le
perplessità di coloro che avevano sollevato questi dubbi, riguardanti le
leggi cui fare riferimento, l'individuazione di controparti, le
sanzioni, ecc,.Mi sembra che nel frattempo alcune cose siano cambiate.
La legge n. 4 del 9/1/2004 pubblicata sulla G.U. n.13 del 17/1/2004
dice:
- Art.1, 1' comma ( La Repubblica riconosce e tutela in diritto di ogni
persona ad accedere a tutte le fonti di informazione e ai relativi
servizi, ivi compresi quelli che si articolano attraverso gli strumenti
informatici e telematici).
- Art.1, 2' comma( È tutelato e garantito, in particolare, il diritto di
accesso ai servizi informatici e telematici della pubblica
amministrazione e ai servizi di pubblica utilità da parte delle persone
disabili, in ottemperanza al principio di uguaglianza ai sensi
dell'art.3 della Costituzione).
- Art.2 (Ai fini della presente legge, si internde per: «accessibilità»:
la capacità dei sistemi informatici, nelle forme e nei limiti consentiti
dalle conoscenze tecnologiche, di erogare servizi e fornire informazioni
fruibili, senza discriminazioni, anche da parte di coloro che a causa di
disabilità necessitano di tecnologie assistive o configurazioni
particolari);
- Art.9 (L’inosservanza delle disposizioni della presente legge comporta
responsabilità dirigenziale e responsabilità disciplinare ai sensi degli
articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ferme
restando le eventuali responsabilità penali e civili previste dalle
norme vigenti).
Il successivo decreto attuativo DPR n.75 del 1/3/2005 su G.U. n.101 del
3/5/2005 all'art 2 afferma:
Sono accessibili i servizi realizzati tramite sistemi informatici che
presentano i seguenti requisiti:
a) accessibilità al contenuto da parte dell'utente,
b) fruibilità delle informazioni offerte, caratterizzata anche da:
1)facilità e semplicità d'uso, assicurando fra l'altro, che le azioni da
compiere per ottenere servizi ed informazioni siano sempre uniforni tra
loro;
2)efficienza nell'uso, assicurando, fra l'altro, la separazione tra
contenuto, presentazione e modalità di funzionamento delle interfacce,
nonchè la possibilità di rendere disponibile l'informazione attraverso
differenti canali sensoriali;
3)efficacia nell'uso e rispondenza alle esigenze dell'utente,
assicurando, fra l'altro, che le azioni da compiere per ottenere in modo
corretto servizi e informazioni siano indipendenti dal dispositivo
utilizzato per l'accesso;
4)soddisfazione nell'uso, assicurando, fra l'altro, l'accesso al
servizio e all'informazione senza ingiustificati disagi o vincoli per
l'utente;
A ciò si aggiunge il Decreto Legislativo 7/3/2005 n.82 pubblicato sulla
G.U. 112 del 16/5/2005.
art 2, 1' comma ( Lo Stato, le Regioni e le autonomie locali assicurano
la disponibilità, la gestione, l’accesso, la trasmissione, la
conservazione e la fruibilità dell’informazione in modalità digitale e
si organizzano ed agiscono a tale fine utilizzando con le modalità più
appropriate le tecnologie dell’informazione e della comunicazione.);
art 12, 1' comma ( Le pubbliche amministrazioni nell’organizzare
autonomamente la propria attività utilizzano le tecnologie
dell’informazione e della comunicazione per la realizzazione degli
obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità,
trasparenza, semplificazione e partecipazione.);
art.12, 5' comma (Le pubbliche amministrazioni utilizzano le tecnologie
dell’informazione e della comunicazione, garantendo, nel rispetto delle
vigenti normative, l’accesso alla consultazione, la circolazione e lo
scambio di dati e informazioni, nonché l’interoperabilità dei sistemi e
l’integrazione dei processi di servizio fra le diverse amministrazioni
nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell’articolo
71.);
art.68, 2' comma ( Le pubbliche amministrazioni nella predisposizione o
nell'acquisizione dei programmi informatici, adottano soluzioni
informatiche che assicurino 1'interoperabilità e la cooperazione
applicativa, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 28 febbraio
2005, n. , e che consentano la rappresentazione dei dati e documenti in
più formati, di cui almeno uno di tipo aperto, salvo che ricorrano
peculiari ed eccezionali esigenze.).
Con il massimo rispetto nei confronti dei disabili ( e vorrei vedere!) a
me sembra di essere trattato peggio. In ogni caso alcuni punti mi
sembrano interessanti in assoluto, in quanto garantirebbero, a mio
modesto avviso, il diritto all'accesso ed alla fruizione dei servizi, ad
abili o meno, quale che sia il sistema operativo adottato, cosa che
adesso non avviene affatto. Certo il D.leg 82/2005 entrerà in vigore dal
1' gennaio 2006, ma può rappresentare già oggi un'arma di pressione in
tal senso.
Non essendo un operatore del diritto, se non in misura molto marginale,
non so sino a che punto tutto ciò possa costringere la PA a non fornire
più esclusivamente programmi in windows per il controllo, la validazione
e la trasmissione dei files. Ciò che so è questa situazione renderà, a
brevissimo, impossibile, a livello gestionale, lo sbarco dell'open
source sui desktops in quanto tutti si terranno ben stretto windows,
poichè non ne potranno fare a meno per lavorare e, anzi, come nel mio
caso, saranno costretti a fare il percorso inverso.
Claudio Calabrese
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