[Diritto] istigazione a delinquere

Alessandro Rubini rubini at gnudd.com
Mon Feb 27 00:09:21 CET 2006


Un incentivo a commettere reati e` istigazione a delinquere.

Usare, nella promozione di un prodotto, immagini e suoni
rappresentanti un utilizzo del prodotto che costituisce reato e` un
incentivo a commettere tale reato. Anche laddove non si ravvisi la
perpetrazione del reato come motivo principale per l'acquisto del
prodotto in questione, una promozione che mostri una flagranza di
reato in una connotazione decisamente positiva e` istigazione a
delinquere.

La violazione di diritto d'autore e` un reato, grazie al sapiente
lavoro delle case discografiche e cinematografiche.

Un dvd (o altra opera distribuita secondo i classici termini tanto
cari a discografici e cinematografici) legalmente acquisito si puo`
usare solo nell'ambito del consesso familiare. La diffusione al
pubblico e` vietata. E` un reato.

Ergo, la pubblicita` dell'automobile XYZ-dvd (per qualche "XYZ" che non
ricordo) costituisce istigazione a delinquere.

Dove sbaglio?



E` chiaro che la "lotta alla pirateria" e` una lotta contro ogni forma
non centralizzata di diffusione del sapere, ben strumentalizzata anche
per mettere in cattiva luce comportamenti perfettamente leciti come
la distribuzione di software libero (vedi faletti).

E qui mettiamo gli interessi delle case automobilistiche contro quelli
delle case cinematografiche. L'errore e` stato fatto da un'agenzia
pubblicitari, e si sa che la pubblicita` e` l'anima del commercio.
Continuiamo quindi a dare la caccia ai piratini piccoli, che
stanno minando il sistema dalla base, e qui chiudiamo un occhio o
anche tutti e due.

   Dal codice penale:

   Art. 414 Istigazione a delinquere
   Chiunque pubblicamente istiga a commettere uno o piu' reati e'
   punito, per il solo fatto dell'istigazione:
   1) con la reclusione da uno a cinque anni, se trattasi di
   istigazione a commettere delitti.
   2) con la reclusione fino a un anno, ovvero con la multa fino a
   lire quattrocentomila, se trattasi di istigazione a commettere
   contravvenzioni.
   Se si tratta di istigazione a commettere uno o piu' delitti e una o
   piu' contravvenzioni, si applica la pena stabilita nel n. 1.
   Alla pena stabilita nel n. 1 soggiace anche chi pubblicamente fa
   l'apologia di uno o piu' delitti.




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