[Discussioni] Re: modifiche alla legge 248/00 sul diritto d'autore
Alessandro Rubini
rubini a linux.it
Ven 2 Mar 2001 15:07:59 CET
> La proposta e` senz'altro interessante e migliora molti degli aspetti
> negativi della legge, ed e` senz'altro da appoggiare, ma purtroppo non
> risolve la questione del bollino siae sul software libero.
Se il bollino siae fosse necessari solo per lo scoro di lucro (e non
di profitto) sarebbe un buon passo avanti. E questo e` quello che
viene proposto, mi sembra (non ho guardato in dettaglio). Certo, suse
e redhat dovrebbero ancora bollinare, ma chi ha in casa i programmi
perche` li usa per lavorare no.
Cito la proposta qui riportata:
> 1. All'articolo 13 della legge 18 agosto 2000, n. 248 sono apportate le
> seguenti modifiche:
> a. al comma 1 all'alinea "Art. 171-bis" sostituire le parole "per trarne
> profitto" con le altre "a fini di lucro";
> b. al comma 2 sostituire le parole "al fine di trarne profitto" con le =
> altre
> "a fini di lucro"
Cito i due commi di cui si parla:
> «Art. 171-bis. - 1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto,
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
> programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende,
> detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione
> programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Societą italiana
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
> degli autori ed editori (SIAE), č soggetto alla pena della reclusione da sei
> mesi a tre anni e della multa da lire cinque milioni a lire trenta milioni.
> La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso
> unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione
> funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per
> elaboratori. La pena non č inferiore nel minimo a due anni di reclusione e
> la multa a lire trenta milioni se il fatto č di rilevante gravitą.
>
> 2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
> SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica,
^^^^
> presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in
> violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies,
> ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione
> delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero
> distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, č soggetto
> alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da lire
> cinque milioni a lire trenta milioni. La pena non č inferiore nel minimo a
> due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto č di
> rilevante gravitą».
Quindi sono due cose relative al contrassegno siae. Non ho verificato
se questo basta o se ci sono altri punti che scottano.
--
Quello che scrivo rappresenta solo il mio personale punto di vista,
non rispecchia l'opinione di organizzazioni di cui faccio o ho fatto parte.
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