[Discussioni] Lettera aperta alla SIAE
pr a softwarelibero.org
pr a softwarelibero.org
Mar 13 Mar 2001 10:26:27 CET
Ciao a tutti,
abbiamo inviato la seguente raccomandata come lettera aperta alla
SIAE per avere delle risposte che, come Associazione Software Libero,
riteniamo importanti per capire quale siano le reali conseguenze
della nuova legge sulla tutela del copyright.
Abbiamo deciso di rivolgere le nostre domande direttamente alla SIAE
perché la nuova legge individua questa associazione (privata) come
suo referente privilegiato e quindi crediamo che sia importante
conoscere quale sia la posizione ufficiale di questa.
Abbiamo deciso di rendere pubblica questa lettera perché crediamo che
questa posizione ufficiale sia di interesse generale.
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Associazione Software Libero
c/o Noferini
Via Del Leone 21
50124 Firenze
Società Italiana Autori ed Editori
Viale della Letteratura 30
00144 Roma
Fax 06 59647052/5990458
e, per conoscenza (loro sedi):
- Quotidiani nazionali stampati
- Quotidiani nazionali in rete
- Radio nazionali
- Gruppi di discussione (newsgroup)
- Gruppi utenti Linux italiani
- Associazioni interessate alla libertà del software
- On. Stefano Semenzato
Firenze, 5 Marzo 2000
RACCOMANDATA 11802630353-8 inviata il 7 marzo 2001 da Firenze
1.1
Oggetto: Richiesta di chiarimenti sull'interpretazione della nuova
legge sul diritto di autore 248/2000.
Spettabile Siae,
scrivo questa lettera aperta in qualità di rappresentante legale
dall'Associazione Software Libero. Scopo dell'associazione è la
promozione dell'uso e dello sviluppo di software libero, cioè di
software liberamente cedibile, modificabile e redistribuibile (per
maggiori informazioni si può fare riferimento al nostro sito web
http://www.softwarelibero.org).
Vogliamo rendere pubblica questa lettera perché riteniamo che le
domande poste abbiano interesse generale e perché rispecchiano
problemi affrontati ormai da molti anni da parte di molte realtà,
alcune delle quali in indirizzo.
Con l'entrata in vigore della legge 248/2000 si è venuta a creare una
situazione di difficoltà per la produzione e la distribuzione del
software libero, la cui esistenza ed importanza sono completamente
ignorate nel testo di legge.
Come associazione la situazione ci ha preoccupato da subito ed abbiamo
iniziato una serie di indagini. Alcune interpretazioni della legge
forniteci da vostri funzionari (nostri soci hanno interpellato gli
uffici di Pavia, Firenze e la vostra sede di Roma) hanno prospettato
uno scenario che renderebbe estremamente difficoltoso lo sviluppo e la
diffusione del software libero, come descritto nel nostro documento
allegato, reperibile anche su
http://www.softwarelibero.org/docs/siae.shtml.
Da un esame del testo della legge sono emersi una serie di punti poco
chiari e in parte contraddittori. Anche i pareri raccolti sia presso
uffici SIAE che presso giuristi e esperti nel settore sono apparsi
contraddittori sulle conseguenze di questa legge, in particolare
quando applicata al software libero e a chi lo sviluppa.
Per questo motivo siamo a porvi un elenco di domande su alcune
questioni specifiche alle quali desideriamo avere una risposta
ufficiale e motivata da parte vostra, risposta che sarà nostra cura
rendere pubblica usando gli stessi canali con i quali renderemo
pubblica questa nostra lettera.
1. La legge 248/2000, all'articolo 10, comma 2 dice che «Il
contrassegno è apposto sui supporti di cui al comma 1 ai soli fini
della tutela dei diritti relativi alle opere dell'ingegno»,
pertanto come potete richiedere l'apposizione del bollino per la
distribuzione di software i cui autori non sono, né vogliono
essere tutelati da voi?
2. La legge parla genericamente di supporti. I bollini finora sono
stati applicati solo ai CD ma sono supporti per i programmi dei
computer pure gli hard disk e i floppy. In particolare molti
computer vengono venduti con del software installato (in genere il
sistema operativo). Perché non viene richiesta in questo caso
l'applicazione del bollino su un opportuno supporto, e quale
potrebbe essere tale supporto?
3. Sono programmi pure quelli contenuti in innumerevoli schede
elettroniche di apparati industriali e/o elettrodomestici, nelle
smart-card e nelle schede SIM dei telefonini, anche in questo caso
andrebbero dunque applicati i bollini? In caso di risposta
negativa in cosa si differenzierebbe questo software, regolarmente
venduto insieme al suo supporto, da quello distribuito su un CD,
ai fini dell'applicazione del bollino?
4. Questa è la domanda centrale e la più importante. L'articolo 13
della legge non si limita a sanzionare genericamente chi duplica
abusivamente i programmi, ma parla anche di chi «ai medesimi fini
importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o
imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in
supporti non contrassegnati dalla SIAE.» Qual è la vostra
interpretazione di detenzione abusiva e copia abusiva? In quali
termini la copia diventa abusiva? Nel caso di software libero, la
cui licenza ne consente la copia e ne impedisce restrizioni alla
libera ridistribuzione, l'assenza di bollino è sufficiente per
qualificare la copia come abusiva?
5. Chiunque lavori e tragga il suo sostentamento dallo sviluppo di
software detiene a scopo di profitto programmi nel suo hard disk e
li distribuisce a i suoi clienti. Deve pertanto essere apposto il
bollino anche su tutti i dischi dei computer con i quali si
lavora? O su tutti i supporti con i quali si forniscono i
programmi ai clienti? E anche su tutti i floppy e i CD su cui si
fanno i backup?
6. Che cosa succede nel caso in cui il software sia stato scaricato o
distribuito via Internet? Deve essere apposto un bollino sul
supporto su cui è stato scaricato? E nel caso di risposta positiva
cosa succede qualora ne venga scaricato ancora? Deve essere
applicato un altro bollino? Oppure deve essere applicato un
bollino per ogni programma scaricato? E cosa accade nel caso in
cui, come per il software libero, questo sia o debba essere
distribuito liberamente, come per la licenza GPL (vedi
http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html)?
7. Cosa succede per il software che uno possiede già da prima
dell'entrata in vigore della legge e che si trova su supporti
senza bollino? Deve essere applicato un bollino pure sui vecchi
cd? E cosa succede per le eventuali copie di backup (consentite
per legge)? Devono essere bollinate anche queste?
8. Cosa succede nel caso di supporto cartaceo (ad esempio programmi
didattici scritti per tenere corsi)? Occorre apporre bollini sui
listati dei sorgenti di un programma? Se no, in base a quale
criterio si differenzia il supporto cartaceo dagli altri supporti?
9. Cosa succede per i programmi di cui si è autori in prima persona?
La detenzione di un proprio programma (in ambito professionale)
richiede la bollinatura?
+ Se sì: non è questo un limite gratuito (e probabilmente
incostituzionale) alla libertà di espressione visto che il
bollino non serve a tutelare un (inesistente) acquirente?
+ Se no: dove sta nella normativa la differenza con i programmi
acquisiti da altre fonti (e non ridistrubuiti o
commercializzati)?
10. Cosa succede per i supporti contenenti programmi che vengono
importati dall'estero e quindi sono privi di bollino? Chi è che
deve apporre il bollino? Se è chi compra, non si tratta di un
effettivo limite all'importazione di materiale informatico che
viene indebitamente penalizzato rispetto alla carta stampata come
mezzo di trasmissione di informazione e cultura? Se non serve
bollinare, qual è il riferimento normativo?
In attesa di un vostro sollecito riscontro, porgo distinti saluti,
Per l'Associazione Software Libero
Simone Piccardi
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Ciao
leandro
Email: leandro a firenze.linux.it
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