[Discussioni] Lettera aperta alla SIAE

pr a softwarelibero.org pr a softwarelibero.org
Mar 13 Mar 2001 10:26:27 CET


Ciao a tutti,

 abbiamo  inviato la  seguente raccomandata  come lettera  aperta alla
 SIAE per avere delle risposte che, come Associazione Software Libero,
 riteniamo  importanti per  capire  quale siano  le reali  conseguenze
 della nuova legge sulla tutela del copyright. 

 Abbiamo deciso di rivolgere  le nostre domande direttamente alla SIAE
 perché la  nuova legge  individua questa associazione  (privata) come
 suo  referente  privilegiato e  quindi  crediamo  che sia  importante
 conoscere quale sia la posizione ufficiale di questa.

 Abbiamo deciso di rendere pubblica questa lettera perché crediamo che
 questa posizione ufficiale sia di interesse generale. 

=====================================================================
 
   Associazione Software Libero
   c/o Noferini
   Via Del Leone 21
   50124 Firenze
   
                     Società Italiana Autori ed Editori
                     Viale della Letteratura 30
                     00144 Roma
                     Fax 06 59647052/5990458
                     
                     e, per conoscenza (loro sedi):
                     - Quotidiani nazionali stampati
                     - Quotidiani nazionali in rete
                     - Radio nazionali
                     - Gruppi di discussione (newsgroup)
                     - Gruppi utenti Linux italiani
                     - Associazioni interessate alla libertà del software
                     - On. Stefano Semenzato
   
   Firenze, 5 Marzo 2000
   
   RACCOMANDATA 11802630353-8 inviata il 7 marzo 2001 da Firenze
   1.1
   
   Oggetto: Richiesta di chiarimenti sull'interpretazione della nuova
   legge sul diritto di autore 248/2000.
   
   Spettabile Siae,
   
   scrivo questa lettera aperta in qualità di rappresentante legale
   dall'Associazione Software Libero. Scopo dell'associazione è la
   promozione dell'uso e dello sviluppo di software libero, cioè di
   software liberamente cedibile, modificabile e redistribuibile (per
   maggiori informazioni si può fare riferimento al nostro sito web
   http://www.softwarelibero.org).
   
   Vogliamo rendere pubblica questa lettera perché riteniamo che le
   domande poste abbiano interesse generale e perché rispecchiano
   problemi affrontati ormai da molti anni da parte di molte realtà,
   alcune delle quali in indirizzo.
   
   Con l'entrata in vigore della legge 248/2000 si è venuta a creare una
   situazione di difficoltà per la produzione e la distribuzione del
   software libero, la cui esistenza ed importanza sono completamente
   ignorate nel testo di legge.
   
   Come associazione la situazione ci ha preoccupato da subito ed abbiamo
   iniziato una serie di indagini. Alcune interpretazioni della legge
   forniteci da vostri funzionari (nostri soci hanno interpellato gli
   uffici di Pavia, Firenze e la vostra sede di Roma) hanno prospettato
   uno scenario che renderebbe estremamente difficoltoso lo sviluppo e la
   diffusione del software libero, come descritto nel nostro documento
   allegato, reperibile anche su
   http://www.softwarelibero.org/docs/siae.shtml.
   
   Da un esame del testo della legge sono emersi una serie di punti poco
   chiari e in parte contraddittori. Anche i pareri raccolti sia presso
   uffici SIAE che presso giuristi e esperti nel settore sono apparsi
   contraddittori sulle conseguenze di questa legge, in particolare
   quando applicata al software libero e a chi lo sviluppa.
   
   Per questo motivo siamo a porvi un elenco di domande su alcune
   questioni specifiche alle quali desideriamo avere una risposta
   ufficiale e motivata da parte vostra, risposta che sarà nostra cura
   rendere pubblica usando gli stessi canali con i quali renderemo
   pubblica questa nostra lettera.
   
    1. La legge 248/2000, all'articolo 10, comma 2 dice che «Il
       contrassegno è apposto sui supporti di cui al comma 1 ai soli fini
       della tutela dei diritti relativi alle opere dell'ingegno»,
       pertanto come potete richiedere l'apposizione del bollino per la
       distribuzione di software i cui autori non sono, né vogliono
       essere tutelati da voi?
    2. La legge parla genericamente di supporti. I bollini finora sono
       stati applicati solo ai CD ma sono supporti per i programmi dei
       computer pure gli hard disk e i floppy. In particolare molti
       computer vengono venduti con del software installato (in genere il
       sistema operativo). Perché non viene richiesta in questo caso
       l'applicazione del bollino su un opportuno supporto, e quale
       potrebbe essere tale supporto?
    3. Sono programmi pure quelli contenuti in innumerevoli schede
       elettroniche di apparati industriali e/o elettrodomestici, nelle
       smart-card e nelle schede SIM dei telefonini, anche in questo caso
       andrebbero dunque applicati i bollini? In caso di risposta
       negativa in cosa si differenzierebbe questo software, regolarmente
       venduto insieme al suo supporto, da quello distribuito su un CD,
       ai fini dell'applicazione del bollino?
    4. Questa è la domanda centrale e la più importante. L'articolo 13
       della legge non si limita a sanzionare genericamente chi duplica
       abusivamente i programmi, ma parla anche di chi «ai medesimi fini
       importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o
       imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in
       supporti non contrassegnati dalla SIAE.» Qual è la vostra
       interpretazione di detenzione abusiva e copia abusiva? In quali
       termini la copia diventa abusiva? Nel caso di software libero, la
       cui licenza ne consente la copia e ne impedisce restrizioni alla
       libera ridistribuzione, l'assenza di bollino è sufficiente per
       qualificare la copia come abusiva?
    5. Chiunque lavori e tragga il suo sostentamento dallo sviluppo di
       software detiene a scopo di profitto programmi nel suo hard disk e
       li distribuisce a i suoi clienti. Deve pertanto essere apposto il
       bollino anche su tutti i dischi dei computer con i quali si
       lavora? O su tutti i supporti con i quali si forniscono i
       programmi ai clienti? E anche su tutti i floppy e i CD su cui si
       fanno i backup?
    6. Che cosa succede nel caso in cui il software sia stato scaricato o
       distribuito via Internet? Deve essere apposto un bollino sul
       supporto su cui è stato scaricato? E nel caso di risposta positiva
       cosa succede qualora ne venga scaricato ancora? Deve essere
       applicato un altro bollino? Oppure deve essere applicato un
       bollino per ogni programma scaricato? E cosa accade nel caso in
       cui, come per il software libero, questo sia o debba essere
       distribuito liberamente, come per la licenza GPL (vedi
       http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html)?
    7. Cosa succede per il software che uno possiede già da prima
       dell'entrata in vigore della legge e che si trova su supporti
       senza bollino? Deve essere applicato un bollino pure sui vecchi
       cd? E cosa succede per le eventuali copie di backup (consentite
       per legge)? Devono essere bollinate anche queste?
    8. Cosa succede nel caso di supporto cartaceo (ad esempio programmi
       didattici scritti per tenere corsi)? Occorre apporre bollini sui
       listati dei sorgenti di un programma? Se no, in base a quale
       criterio si differenzia il supporto cartaceo dagli altri supporti?
    9. Cosa succede per i programmi di cui si è autori in prima persona?
       La detenzione di un proprio programma (in ambito professionale)
       richiede la bollinatura?
          + Se sì: non è questo un limite gratuito (e probabilmente
            incostituzionale) alla libertà di espressione visto che il
            bollino non serve a tutelare un (inesistente) acquirente?
          + Se no: dove sta nella normativa la differenza con i programmi
            acquisiti da altre fonti (e non ridistrubuiti o
            commercializzati)?
   10. Cosa succede per i supporti contenenti programmi che vengono
       importati dall'estero e quindi sono privi di bollino? Chi è che
       deve apporre il bollino? Se è chi compra, non si tratta di un
       effettivo limite all'importazione di materiale informatico che
       viene indebitamente penalizzato rispetto alla carta stampata come
       mezzo di trasmissione di informazione e cultura? Se non serve
       bollinare, qual è il riferimento normativo?
       
   In attesa di un vostro sollecito riscontro, porgo distinti saluti,
   
			Per l'Associazione Software Libero
                                                       Simone Piccardi
=====================================================================
 

 
 
-- 
Ciao
leandro
Email: leandro a firenze.linux.it
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