[Discussioni] Firma digitale - decreto dell'AIPA
Marco A. Calamari
marcoc a dada.it
Mer 30 Maggio 2001 12:47:13 CEST
At 09.56 30/05/01 +0200, you wrote:
> > Andrea> e non ripudio dei singoli documenti.
> > Che significa in gergo burocratico il "non ripudio"?
>
>Quando firmi una cosa, poi mica puoi rinnegare di averla scritta. E`
>una dellec aratteristiche normale dei documenti firmati, importante in
>caso di contenzioso tra due parti. E in caso di contenzioso il documento
>firmato elettricamente conta come uno firmato manualmente.
Nella legge italiana la non ripudiabilita' e' raggiunta, come
flusso logico, in questo modo.
fatti -----
Esiste un responsabile di ogni chiave, che per questa
sua funzione ha responsabilita' civili e penali.
La chiave viene generata *E* custodita permanentemente
all'interno di un dispositivo *FISICO*; non e' possibile
ad esempio copiarla su un dischetto protetta da una password,
come si fa normalmente col Pgp.
La perdita di possesso, distruzione o malfunzionamento del
dispositivo fisico di firma *DEVE* essere immediatamente
segnalata perche' possa essere emesso un certificato di revoca.
Tutti i certificati (firme) emesse da qualunque chiave hanno un
timestamp certificato separatamente.
quindi ----
Se si trova in giro un certificato (firma) digitale con un
timestamp di un momento in cui la chiave non era revocata
il titolare non puo' ripudiarla per legge.
JM2C. Marco
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