[Discussioni] Software libero sviluppato da dipendenti delle PA
Giovanni Biscuolo
giovanni.biscuolo a milug.org
Mer 24 Apr 2002 11:00:44 CEST
Il mar, 2002-04-23 alle 13:02, Marco Pietrobono ha scritto:
> Il mar, 2002-04-23 alle 12:25, Luca Didonč ha scritto:
> > On 23 Apr 2002 at 6:03, Sebastiano Midolo wrote:
> > > E poi, sono io che rilascio il codice sotto GPL, o in realta' lo
> > > puo' fare solo la mia amministrazione, per esempio con una
> > > dichiarazione scritta?
> >
> > L'autore sei tu, ma tutto dipende da come vi siete messi
> > d'accordo...nero su bianco magari. Poi se il sw č GPL, e lo č
> > legittimamente in base a questi accordi scritti, allora č GPL e basta
> > immagino.
>
> a dire il vero, mi sembra di ricordare che per la legge italiana (o
> per una sentenza passata in giudicato dalla corte di cassazione) il
> software sviluppato da un programmatore č e resta di proprietą dello
> stesso anche se sviluppato per conto di terzi o della societą che lo ha
> assunto.
Art. 12-bis della legge 633/41 come successivamente modificata:
-----------------------------------------------
Salvo patto contrario, qualora un programma per elaboratore sia creato
dal lavoratore dipendente nell'asecuzione della sue mansioni o su
istruzioni impartite dal suo datore di lavoro, questi é titolare dei
diritti di utilizzazione economica del programma creato.
-----------------------------------------------
Articolo veramente sui generis, che difficilmente si puó capire se non
pensando tutto il male possibile.
In realtį si tratta di una estensione - fuori luogo - alle societį
privare dei diritti della PA sulle opere create per proprio nome e
conto, "limitata" al diritto di sfruttamento economico dell'opera.
In pratica un diritto di prelazione sulle opere dell'ingegno.
Questo é uno degli articoli che hanno cominciato la deriva della legge
sul diritto d'autore.
Sarei interessato ad avere i riferimenti alla sentenza della corte di
cassazione, se possibile. :-)
> Negli USA esistono in alcuni stati (mi viene in mente particolarmente
> il Texas, dove ricordo almeno un caso di un programmatore interdetto dal
> tribunale a causa di ciņ) ove tutto ciņ che un impiegato pensa e produce
> č automaticamente proprietą del datore di lavoro.
Nel caso del software, anche in italia pare sia cosķ (anche se non si
parla di "proprietį" ma di "titolaritį del diritto d'autore").
> In Italia questo non č possibile, e tale caso va negoziato
> esplicitamente nero su bianco al momento della stipula del contratto di
> assunzione. Se non č presente nel contratto di assunzione una tale
> clausola, ciņ che viene prodotto anche nelle ore di lavoro dal
> programmatore č in realtą di sua proprietą esclusiva
In realtį é il contrario: ve esistere un patto scritto per cui il datore
di lavoro "restituisce" la titolaritį dei diritti sul software al
dipendente.
> Infatti, i contratti di programmatore, tanto come consulente
> esterno quanto come dipendente, generalmente prevedono esplicitamente
> tale attribuzione di proprietą.
(Titolaritį dei diritti di sfruttamento economico dell'opera, non
proprietį ;-) )
Per i consulenti é necessario un atto scritto per il trasferimento dei
diritti di sfruttamento economico dell'opera, per i dipendenti no. E
questo é ingiusto.
> ovviamente IANAL, per cui consiglio comunque di sentire un avvocato
> che tratti con il copyright e che conosca le ultime leggi in materia di
> software.
Giusto, ma cerca anche il sostegno filosofico e pratico del dirigente
della PA ;-)
Ciao.
--
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