[Discussioni]Aggiornamento risposte europarlamentari

Simo Sorce simo.sorce a xsec.it
Dom 31 Ago 2003 17:21:05 CEST


On Fri, 2003-08-29 at 19:10, Michele B. wrote:
> Mi ha risposto pochi secondi  fa anche l'europarlamentare 
> Francesco Fiori ( di FI,  Vice Presidente del Gruppo PPE-DE )

Innanzitutto Grazie Michele.

> #####################################
> 
> 
> In seguito alla sua comunicazione in materia di brevettabilità dei 
> Software in Europa,mi permetto di esprimere alcune considerazioni a 
> partire da una valutazione generale della proposta della Commissione.
> 
> Tale proposta mira ad armonizzare il sistema delle innovazioni per il 
> software.

Si e No, i parlamenti nazionali comunque alla fine varano proprie leggi
con proprie eccezioni, quando si parla di "armonizzare" in ambito
europeo bisogna sempre guardare bene, perchè la truffa è dietro
l'angolo.

> Simili innovazioni possono già essere brevettate dall'Ufficio Europeo di 
> Brevetti (EPO) o dagli uffici per i brevetti degli Stati Membri; i 
> dettagli relativi alle codizioni per la brevettabilità possono variare.

Bene riconosciamo che l'EPO sta già operando fuori dalla convenzione!
Cosa facciamo, li bacchettiamo o gli diamo anche il premio simpatia?

> La proposta della Commissione è il risultato di ampie consultazioni 
> effettuate a partire dal 1997 ed  ha come  fondamento il concetto di 
> "contributo tecnico" quale requisito essenziale perché un'invenzione 
> possa essere brevettata.

"contrinuto tecnico" non vuol dire NIENTE.
è una circonlocuzione vuota e priva di significato, perfetta per chi
vuol farci rientrare tutto e niente a seconda di chi ci sta di fornte.

L'EPO lo sa bene infatti ha inventato i termini "contrinuto tecnico",
"effetto tecnico" e ultimamente "ulteriore effeetto/contributo tecnico"
per aggirare bellamente la EPC (convenzione Europea sui Brevetti) per
brevettare il software (la convenzione vieta la "brevettazione del
software in se" all'articolo 52c, è chiara ed è già la convenzione base
di tutti gli stati della comunità europea (più qualcun altro), quindi
non si vede cosa ci sia da armonizzare visto che c'è già una
legislazione di base, e non una legislazione frammentata e diversa come
per esempio le legislazioni nazionali sul diritto d'autore.

> Tale requisito è stato individuato dalla giurisprudenza.

FALSO.
Tale requisito è ciò che l'ufficio brevetti europe ha voglia di definire
quando gli serve.

Chiedetegli una definizione di contributo tecnico! Semplicemente non ve
la potrà dare perchè _non esiste_ e l'attuale direttiva proposta si
guarda  _molto bene_ dal definire cosa sia.

Vediamo come spiega cosa vuol dire uno dei funzionari dell'EPO (uno che
qualcosa ne capise no?):
  "I'm glad you asked me about that. It's a wonderful word, fuzzy and
   yet sounds meaningful. We love it. Until 2001, it had no basis
   whatsoever in the EPC, just a passing mention in a couple of rules.
   .... I agree that we've never defined 'technical'. It's deliberate
   and allows us to fine-tune as a consensus develops on what should be
   patentable. Yes, I do know the correct way to do that is by amending
   the law, but have you any idea how hard it is to get consensus on
   amending the EPC?"

Quindi l'EPO e tutti gli esperti pro-swpat dietro alla direttiva, sanno
bene cosa vuol dire il "tecnico" effetto tecnico o contributo tecnico, e
ora si stanno spingendo fino a far introdurre questa ipocrisia dentro la
legge, così potranno fare ciò che più gli piace citando sempre la legge.

Infatti poichè la direttiva proposta si guarda bene dal dare una
definizione di effetto tecnico o contributo tecnico (e gli emendamenti
presentati per farlo sono stati coscienziosamente cassati), l'EPO potrà
di volta in volta estendere sempre più il significato di "tecnico" fino
ad includere qualunque cosa.

> La proposta si focalizza sulla possibilità che in futuro il campo di 
> applicazione della normativa europea sui brevetti possa comprendere 
> settori della ricerca umana che sino ad oggi ne erano esclusi, in 
> particolare sistemi commerciali, entità matematiche o costruzioni 
> logiche senza alcun legame con il mondo materiale.

BUM!

Brevettiamo Tutto Evviva, benvenuti nel nuovo feudalesimo.

Come ben sappiamo al giorno d'oggi le istituzioni politiche non sono che
fragili paraventi, la privatizzazione della conoscenza completerà il
quadro di un ritorno ad un sistema economico e sociale di tipo FEUDALE.

Il Feudatario sarà il consiglio di amministrazione della multinazionale
di turno, il feudo sarà il pezzo di conoscenza posseduto e di riflesso
di produzione industriale, culturale, e con la brevettazione degli
organismi anche agriculturale da essi dipendenti.

>  Secondo la
> proposta, un brevetto dovrebbe normalmente coprire le idee e i principi 
> alla base di specifici componenti di un software.

Peccato che un brevetto _normalmente_ NON dovrebbe poter "coprire idee e
principi" ma solo specifiche applicazioni di tali idee e principi e di
preciso applicazioni che apportano un contruibuto significativo allo
stato dell'arte, nuovo e non banale ad una conoscienza sull'uso delle
forze fisiche e naturali !

>  Mentre il copyright 
> protegge l'intera sequenza di un sistema operativo, gioco o programma 
> commerciale, contro la riproduzione, la distribuzione e l'utilizzo non 
> autorizzati,


>  un brevetto coprirebbe solo i componenti specificamente brevettati.
(*)

SOLO?
ma se si permette di brevettare qualunque cosa, i brevetti copriranno
qualcunque cosa, bello eh?

SOLO ...


> La relazione finale ridisegna la proposta in base alla discussione
> effettuata in commissione e al Consiglio. Il nuovo testo puntualizza
> le definizioni e traccia una più chiara distinzione tra brevetti 
> software strictu sensu e invenzioni collegate al computer, evitando
> in questo modo un' errata interpretazione della direttiva.

il termine "invenzioni collegate al computer" o più precisamente
"computer-implemented invention" NON è un termine affermato nella
giurisprudenza, è un'altro dei termini inventati dell EPO nel 2000-2001
per giustificare la brevettazione di software in sè.

> Scopo della Direttiva non è modificare la Convenzione europea sui 
> Brevetti, bensi' prevenire interpretazioni divergenti delle sue 
> disposizioni.

Scopo della direttiva è dare mano libera all'EPO e legalizzarne le
pratiche finora illegali.

> Per essere brevettabili, le invenzioni per software devono essere 
> suscettibili di applicazione industriale, devono essere originali  e 
> creative.

Queste condizioni non hanno nulla di oggettivo, sono soggette a
valutazioni soggettive e quindi contengono tutto e nulla.
(Inoltre: originale e creativo sono praticamente sinonimi per l'epo)

>  In ogni modo, la mera installazione su un apparato come il 
> computer di un sistema altrimenti non brevettabile non è di per sè 
> sufficiente ad affermare l'esistenza del requisito dell'apporto 
> tecnico.
(*)

Allora analizziamo e traduciamo questa frase:

metter su un computer ciò che non è brevettabile non lo rende
brevettabile!

Oserei dire che è una frase dal significato profondo se non tragicomico!

Peccato che qui non si stia definendo che cosa si mette su un computer,
ma cosa sia brevettabile, il testo della commissione, rende nei fatti,
anche se i testi di presentazione dicono il contrario, algoritmi e
metodi commerciali nonchè' interfaccie software, e in genere le idee
astratte brevettabili!

> Conseguentemente, un sistema di software commerciale o un altro sistema 
> nel quale l'apporto allo stato attuale di conoscenze non sia tecnico, 
> non puo' costituire un'invenzione brevettabile.
(*)

E com'è che l'EPO ha appena approvato un brevetto su un metodo
commerciale di Amazon che è ancora più generico del infame "One Click!" 
http://swpat.ffii.org/news/03/amaz0818/  ?
Ci spiega l'onorevole Fiori come la direttiva proposta eviterebbe questi
brevetti? Quali articoli impediscono la brevettazione dei metodi
commerciali e degli algoritmi esattamente?

Qui si trova un bellissimo strumento per valutare cosa permetterà di
fare la direttiva (con sigla CEC) se passasse non modificata:
http://swpat.ffii.org/analysis/testsuite/index.en.html

Quand'è che Fiori, McCarthy & Co. ci indicheranno quali sono esattamente
le norme in questa direttiva che impediranno la brevettazione di
algoritmi, software e metodi commerciali?

Finora non l'ahhno fatto

> Anche un algoritmo è per sua natura non tecnico e pertanto
> non puo' costituire un'invenzione tecnica.

Finchè non viene definito cosa significa "tecnico"?
Che cosa vuol dire quasta frase?
Dove sta scritto che per natura un algoritmo non è "tecnico"? (Nella
direttiva no).

Comunque anche dando per buona la definizione, se le regole dell'EPO
permettono brevetti che coprono qualsiasi uso di uno spcifico algoritmo
che differenza c'è? Di fatto si è brevettato l'algoritmo punto e basta.
Non ha alcuna importanza fare sofismi sulla brevettazione di algoritmi
"in sè" o software "in sè", l'EPO ha già dimostrato di essere in grado
di bypassare definizioni così lasche e vaghe, perchè la direttiva non è
chiara e esplicita e non limita chiaramante cosa è brevettabile invece
di fare lunghi giri di parole che alla fine non hanno un significato
preciso ma sono soggette alla interpretazione dell'EPO?

> Nonostante cio' un sistema che coinvolga l'uso di un algoritmo
> potrebbe essere brevettabile se utilizzato per risolvere un problema 
> tecnico.

quindi:

A) il teorema di pitagora non è brevettabile.
B) Brevetto: "Un dispositivo o apparato che utilizza il teorema di
pitagora per determinare la lunghezza di un lato di un triangolo
rettangolo quando da sorgenti singole o multiple venga immesso il valore
degli altri due lati"

Che differenza c'è all'atto pratico tra A e B ?
B comprende qualsiasi cosa, non esiste macchina computer o altro che non
sia un "dispositivo o apparato" ...

trovare la misura del terzo lato è certamente un problema "tecnico" ...
o no?

> La misura dei diritti esclusivi conferiti da un brevetto è delineata
> dalle pretese cui danno adito.
(*)

Certo e Tizio è certamente il figlio della propria madre ...

> Le innovazioni per il software devono essere richieste con riferimento
> o al prodotto, come ad esempio un apparato programmato o a un processo
> che si svolge in un simile apparato.

e quindi? Quando mai il software non fa parte di un prodotto o un
apparato? Il software non può girare mai da se, ha sempre bisogno del
supporto dell'hardware ...

> Laddove singoli elementi di software siano utilizzati in contesti che
> non prevedono la realizzazione di alcun prodotto o processo già 
> validamente brevettato, non sarebbe riscontrabile violazione delle 
> regole sulla brevettabilità stessa.
(*)

Ovvero: quando il software brevettato non lo usi, non viola alcun
brevetto. Quando il software non è brevettato non viola alcun brevetto.

 ... eh beh, notevole direi, questo mi rincuora moltissimo, infatti io
faccio solo software che non uso o che nessuno brevetta.

> Non posso a questo punto prescindere da alcune riflessioni in merito
> all'esito del voto nelle Commissioni Giuridica e per il Mercato Interno
> e all' imminente voto durante la prossima Sessione Plenaria di 
> Strasburgo.

E se magari facesse anche alcune riflessioni invece su ciò che hanno
detto le commissioni cultura e industria in merito, non sarebbe bene?

> Io e la mia formazione politica  abbiamo sostenuto gli obiettivi
> della Direttiva al fine di chiarire e mantenere lo status quo in Europa,
> alla luce delle modifiche  apportate al sistema dei brevetti negli USA,
> ed ora in esame anche in Giappone.

Questo è semplicemente FALSO.
A meno di non credere che la sua formazione politica sia fatta solo di
stupidi che non sanno distinguere tra i proclami e ciò che
effettivamente c'è sempre stato scritto nella direttiva...

> C'è una chiara intenzione tra gli Stati Membri di fare in modo che 
> l'Europa non segua gli USA e il Giappone nel concedere un 
> riconoscimento generalizzato per i software ed i metodi commerciali.

Peccato invece che JURI non faccia ciò che gli stati membri vorrebero (e
poi chi sono "gli stati membri"? chi effettivamente rappresenta gli
stati membri in queste discussioni? .. casualmente sono sempre
funzionari degli uffici brevetti locali, bravi alleati dell'EPO nonchè
grandi beneficiari in termini economici di un sistema che può sfornare
letteralmente decine di migliaia di brevetti l'anno, e visto che ogni
singolo brevetto costa e porta soldi nelle saccoccie degli uffici
brevetti e degli studi legali spcializzati in brevetti ...

> In questi casi il Copyright rimarrà il principale sistema di protezione
> della proprietà intellettuale.
(*)

Il Brevetto in teoria fa parte della c.d. proprietà industriale infatti.

> Io ed i miei colleghi della Commissione giuridica  sosteniamo la linea 
> intrapresa dalla Commissione che sviluppa e rende più chiara l'attuale 
> legge sui brevetti in vigore all'interno dell'Unione Europea e 
> puntualizza che solo il software parte di un processo tecnologico potrà 
> essere brevettato.

Ora visto che la direttiva propone che il software sia un settore
tecnologico, quale software non sarà mai parte di un processo
tecnologico ??

> Tale scelta consentirà di ammettere la brevettabilità di invenzioni 
> tecniche originali e stimolerà lo sviluppo economico europeo  in 
> settori economicamente forti come la telefonia mobile, la televisione 
> digitale, le macchine utensili compiuterizzate, giusto per menzionare 
> qualche possibilità.

Le macchine utensili computerizzate possono già ora essere brevettate,
ciò che non può essere brevettato è il loro software in sè, ma l'isieme
costituito da hardware e software si, se l'innovazione insegna qualcosa
di nuovo, allo stato dell'arte e non banale sulla manipolazione di forze
della natura. Per esempio uno speciale tornio a controllo numerico che
accoppia un programma di controllo software con un nuovo tipo di
meccanismo di tornitura basato sul controllo computerizzato di certe
variabili ambientali è certamente brevettabile, perchè l'invenzione non
sta nel software che controlla il tornio, ma nel nuovo meccanismo
trovato che, attuuuabile anche grazie al software, ha insegnato nuovi
modi di utilizzare le forze della natura per un processo industriale.

Questa direttiva non serve per il campo strettamente industriale o
elettronico.

> Non c'è alcuna intenzione di concedere un generico brevetto per il 
> software in Europa.

Falso, è un peccato, ma o ci fa o ci è.

> Gli emendamenti concordati dalla Commissione per gli affari giuridici e
> il mercato interno ha puntualizzato le condizioni di verifica del 
> software (per decidere se ha una ricaduta tecnica) prima di autorizzare 
> il brevetto.

cosa significa "ricaduta tecnica" ?
senza definizione cosa si valuta esattamente?
per ricaduta tecnica cosa si intende? che gli utilizzatori utilizzerano
1/10 di secondo in meno per scrivere una lettera e quindi otterranno un
risparmio economico ed energetico per l'industria? quale sw non sarebbe
suscettibile di brevettazione sotto una ipotetica dicitura del genere?

> Gli emendamenti del Parlamento arricchiscono il testo mentre confermano 
> i principi.

Gli emendamenti arricchiscono la confuzione del testo, e si astengono
assolutamente dal definire (o dal definire senza giri di parole vuoti di
significato) i principi.

> Codificare la situazione esistente eviterà anche il sorgere di 
> complicate questioni

BUM!
"Codificare la situazione esistente" == "legalizzare le pratiche
dell'EPO" == "Brevetti su metodi commerciali, algoritmi e idee in
genere"

IPSE DIXIT

> sulla validità dei brevetti già concessi in Europa e non farà si' che 
> tecnologie attualmente non brevettabili reclamino nuovi brevetti.

Falsissimo.
Cosa fa il bambino che non sgridi, anzi!, quando lo becchi con le mani
nella marmellata?
Lo farà ancora? O illuminazione divina lo coglierà dall'alto e smetterà?

> Questo concederà alle economie Europee la possibilità di sviluppare idee
> con la certezza della loro posizione legale.

Le idee sono state sempre sviluppate con la certezza della loro
posizione legale:

A) LE IDEE NON SONO BREVETTABILI!

Più certo di così si muore.

B) Ora invece si vuol dire che gli algoritmi non sono brevettabili,
cioè, no, non è che non lo sono, ma lo sono solo se brevettati come
parte di un processo tecnico, cioè se apportano un contributo tecnico
ad un processo, se utilizzati in un dispostivo o un apparato. Quindi
come si vede non sono brevettabili in sè però lo sono.

Situazione molto certa direi!


> Ridurrà anche la pressione da parte di compagnie che detengono 
> permissivi brevetti Americani di software e auspicano di ottenere 
> un'estensione dei loro diritti di brevetto in Europa.

diritti di brevetto? da quando il monopolio è un diritto?
il monopolio del brevetto industriale per essere concesso deve
sottostare al fondamentale principio che ciò sia più un beneficio per la
società che un danno.

Quali studi economici, e sociali hanno portato a favore della loro
volontà di estendere il brevetto? I preventivi di bilancio di un pugno
di multinazionali?
Finora nessuno studio macroeconomico ha mai dato un parere positivo alla
brevettazione del software e dei metodi commerciali. Anche quelli pagati
dai proponenti sono al massimo arrivati a posizioni di incertezza.
Mentre ci sono autorevoli studi che dimostrano come ci sono molti
indicatori macroeconomici che vanno contro l'introduzione di un sistema
brevettuale nei settori in cui si procede per accrescimento progressivo
come nel caso del software.

> Infine, devo puntualizzare che la Direttiva contiene dettagliate 
> clausole per valutare il suo stesso operato e per una prima revisione 
> le sue clausole dovrebbero non operare come si intendeva.

Ovvero priam la commissione propone una direttiva, e poi valuterà se
essa stessa ha fatto bene o male ... secondo voi cosa diranno di se
stessi?

Chiede ad uno studente di darsi da solo il voto, cosa si darà?

> Se è chiaro, dal tipo di invenzione che è brevettata o dalle continue 
> cause legali, che l'intenzione di considerare illegali generici 
> brevetti di software non viene riscontrata, allora un processo di 
> revisione puo' essere rapidamente messo in opera.

Traduzione: Quando la concorrenza sarà stata spazzata via potremo
tranquillamente moderare il sistema tanto lo scopo sarà stato raggiunto,
e potrà paralre solo chi ha beneficiato del sistema, i morti non
parlano.

> Certo é che questo é solo l'inizio di un lungo lavoro in questo settore.

E questa è la nostra (come cittadini Europei) maggiore preoccupazione,
vista la prossima direttiva che vogliono approvare ... (indiscussione in
JURI l'11 settembre "Intellectual property Enforcement Directive", vedi:
http://www.ipjustice.org/081103codepress.shtml ma soprattutto
http://www.ffii.org/proj/euipd/


scusate il mattone, ma quando ce vo' ce vo',
Simo.


(*) mai viste tante tautologie in un solo documento.

-- 
Simo Sorce - simo.sorce a xsec.it
Xsec s.r.l. - http://www.xsec.it
via Durando 10 Ed. G - 20158 - Milano
mobile: +39 329 328 7702
tel. +39 02 2399 7130 - fax: +39 02 700 442 399



More information about the discussioni mailing list