[Discussioni] Re: [Diritto] EUCD: favorevole la VII Commissione della Camera

Alceste Scalas alceste.scalas a gmx.net
Mer 26 Feb 2003 22:25:32 CET


On Tue, Feb 25, 2003 at 11:41:01PM +0100, Alceste Scalas wrote:
    > Unica  opinione  contraria [al  decreto  sull'EUCD] quella  di
    > Titti De Simone (RC),  che proponeva alcune modifiche al testo
    > (gli  allegati non  sono ancora  on-line, ma  sembra  che tali
    > modifiche   non   riguardino   le  "misure   tecnologiche   di
    > protezione").

Bene, e` sempre bello smentirsi in questi casi :-)

Le bozze sono state corrette  (e gli allegati sono on-line) sul sito
della Camera.   Si legge  come il parere  negativo della  De Simone,
oltre che  all'equo compenso, e`  proprio dovuto alla  rigida tutela
legale  per  le "misure  tecnologiche  di  protezione".  Nel  parere
negativo  al  decreto  si  parla  anche  di  copyleft  (con  qualche
svarione).

Segue il testo della proposta di parere negativo di Titti De Simone.

    | ALLEGATO 2
    | 
    | Schema di decreto legislativo concernente l'attuazione della
    | direttiva 2001/29 /CE, in materia di diritto d'autore (Atto
    | n. 167).
    |
    |    PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVA DEL DEPUTATO TITTI DE SIMONE
    | 
    | La VII Commissione della Camera dei Deputati,
    |
    | esaminato lo schema di decreto legislativo concernente
    | l'attuazione della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo
    | e del Consiglio del 22 maggio 2001;
    |
    | premesso che:
    |
    | lo schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva
    | 2001/29/CE ha come principio ispiratore «l'alto livello di
    | protezione» - così come nel «considerando» n. 9 della
    | direttiva - volta soprattutto a tutelare i diritti non tanto
    | degli autori ma soprattutto gli interessi economici delle
    | multinazionali;
    |
    | non tiene conto dei nuovi modelli per la tutela del diritto
    | morale dell'autore che si sono diffusi recentemente presso una
    | vasta parte degli autori stessi, riconducibili al cosiddetto
    | copyleft;
    |
    | il copyleft, pur tutelando il cosiddetto diritto morale
    | d'autore, non limita la diffusione e la fruizione non
    | commerciale e comunque non a fini di lucro delle opere tra
    | privati;
    |
    | il copyleft è frutto anche della «svolta digitale», e della
    | conseguente maggiore interscambiabilità delle opere -
    | letterarie, audiovisive, musicali, fotografiche - tra privati,
    | che aumentando nei fatti la conoscenza e la diffusione delle
    | opere stesse ne ha aumentato le vendite nei loro supporti
    | tradizionali, senza pregiudizio per i compensi dovuti agli
    | autori;
    |
    | l'articolo 23 dispone che i titolari dei diritti possano
    | disporre «misure tecnologiche di protezione efficaci che
    | comprendono tutte le tecnologie, i dispositivi o i componenti
    | che nel normale corso del loro funzionamento sono destinati a
    | impedire o a limitare atti non autorizzati dai titolari dei
    | diritti», e seguenti commi;
    |
    | le opere protette hanno comunque una data di scadenza
    | intrinseca: poiché dipendono da formati proprietari, da
    | sistemi operativi specifici, come da hardware specifico, che
    | nel prossimo futuro saranno obsoleti e non più disponibili, e
    | che suddette opere non possono essere trasferite ad altro
    | supporto (se non in violazione della legge stessa), perché
    | sono cifrati;
    |
    | questo procedimento di protezione produrrà nel futuro un
    | «attentato alla memoria», impedendo la decodifica dei
    | contenuti incorporati in supporti ormai illeggibili;
    |
    | il successivo articolo 28 punisce chi utilizza (così come
    | citato nella norma) strumenti atti ad eludere opere o
    | materiali protetti, anche quando si tratta di produrre «copia
    | privata» o «copia di sicurezza»;
    |
    | l'equo compenso di cui all'articolo 9 dello schema di decreto
    | legislativo di attuazione della direttiva 2001/29/CE che
    | novella l'articolo 71-septies dalla legge n. 633 del 1941,
    | sottopone a grave pregiudizio economico la produzione di
    | «copia privata», quando la stessa è prevista dalla direttiva
    | stessa;
    | 
    | la «copia privata», altro non è che una «copia di sicurezza»,
    | essendo i supporti in cui sono incorporate le opere
    | «originali», oggetto di deterioramento, per le quali si è già
    | versato con l'acquisto compenso alla SIAE;
    |
    | l'equo compenso viene applicato indistintamente e
    | «preventivamente» anche a chi usa i supporti per riproduzioni
    | di opere personali o di backup di dati personali (documenti,
    | video, fotografie, suoni e voci);
    |
    | la misura dell'equo compenso previsto dall'articolo 39 del
    | decreto non va nel senso del «considerando» 35 della direttiva
    | dove è scritto «Nel determinare la forma, le modalità e
    | l'eventuale entità di detto equo compenso si dovrebbe tener
    | conto delle peculiarità di ciascun caso» ed inoltre «in talune
    | situazioni, allorché il danno per il titolare dei diritti
    | sarebbe minimo, non può sussistere alcun obbligo di
    | pagamento»;
    |
    | l'equo compenso rischia poi di favorire indirettamente
    | l'introito delle mafie che gestiscono il commercio di cd e
    | videocassette false, poiché dal punto di vista del prezzo
    | saranno ancora più convenienti;
    |
    | l'equo compenso aumenterà gli oneri per la pubblica
    | amministrazione che utilizza sempre più spesso supporti
    | digitali vergini per l'immagazzinamento dei dati, comportando
    | costi indiretti per tutti i contribuenti;
    |
    | nella direttiva europea, in alcun punto si prevedono
    | limitazioni quantitative alla facoltà concessa agli Stati
    | membri di disporre eccezioni in merito alla libertà di
    | riproduzione di opere esistenti in biblioteche accessibili al
    | pubblico, legandone la possibilità alla sola corresponsione di
    | un equo compenso (Considerando 34 e 35 ed articolo 5,
    | paragrafo 2), e che il limite quantitativo del 15 per cento,
    | nella riproduzione di ciascun volume o fascicolo di periodico
    | è quindi peggiorativo rispetto alla direttiva;
    |
    | l'applicazione della normativa nazionale in materia di
    | limitazione del 15 per cento (di cui all'articolo 68 legge
    | n. 633 del 1941) ha trovato enormi difficoltà interpretative
    | ed applicative, creando seri disagi nei servizi delle
    | biblioteche;
    |
    | la norma costituisce un serio ostacolo alla ricerca, impedendo
    | in taluni casi la riproduzione di parti significative di
    | un'opera (si pensi ad un articolo di periodico le cui
    | dimensioni superino il 15 per cento dell'intero fascicolo,
    | ipotesi ricorrente proprio nel caso di articoli scientifici
    | pubblicati su prestigiose riviste accademiche) e
    | contravvenendo di fatto a quanto disposto dalla direttiva
    | europea in materia di ricerca scientifica (Considerando 34 ed
    | articolo 5, paragrafo 3, lettera a));
    |
    | limitazioni analoghe sulla riproduzione di testi non risultano
    | essere presenti nella gran parte delle legislazioni nazionali
    | in materia di diritto d'autore;
    |
    | esprime
    | 
    |                         PARERE CONTRARIO.

Ciao,

alceste
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