[Discussioni] Modifiche al regolamento della 248/2000 (SIAE)
Donat
diemmenic a tiscalinet.it
Lun 20 Gen 2003 22:17:12 CET
On Mon, 20 Jan 2003, Claudio Cicali wrote:
>
> Non sono riuscito pero' a trovare il testo del decreto stesso
> (DPCM 296/2002) (ammesso che sia possibile), ma in
> pratica quello che questo indica di nostro interesse
> e' che sono state aggiunte due nuove tipologie di programma
> che sono automaticamente escluse dal bollino: i programmi
> server preinstallati e i software distribuiti gratuitamente
> con il consenso del titolare dei diritti.
> Mi sembra lampante come il secondo caso sia, in altri
> termini, il software libero (non solo sotto GPL, e' ovvio)
> (visto che occorre il consenso dell'autore, non ho idea
> se il public domain o altri software senza esplicito consenso
> rientrino nella categoria)
Condivido la tua impressione anche se dopo tutte le informazioni
fornite alla siae e visto che hanno allungato l'elenco con la
nuova esclusione sul software preinstallato potevano anche fare
31 e inserire la dicitura software libero (gratuito o no non ha
importanza per le finalita' che intende perseguire la normativa
sul contrassegno).
> Questa dunque e' una buona notizia, peccato manchino
> i riferimenti precisi (ovvero il testo del decreto).
Lo metto sotto in txt.
Da notare inoltre in materia di dichiarazione sostitutiva la
modifica del soggetto abilitato a chiederla, attualmente infatti
e' il titolare dei diritti o un suo delegato (prima era importatore/
distributore).
Ne consegue, secondo me, che in caso di distribuzione di SL a scopo
di lucro, il richiedente e' il titolare dei diritti e non un suo
delegato (almeno io la interpreto cosi').
Sono in contatto con Leandro per le dovute modifiche al bollino how-to.
Ciao
Donato
Gazzetta Ufficiale N. 7 del 10 Gennaio 2003
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 ottobre 2002, n. 296
Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 11 luglio 2001, n. 338, recante regolamento di esecuzione
delle disposizioni relative al contrassegno della Societa' italiana autori
e degli editori (S.I.A.E.) di cui all'articolo 181-bis della legge 22
aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633, concernente la protezione del
diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio;
Visto il regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 18 maggio
1942, n. 1369;
Visto l'articolo 181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, come
introdotto dall'articolo 10 della legge 18 agosto 2000, n. 248, recante
nuove norme di tutela del diritto d'autore, e in particolare i commi 3, 4,
e 6;
Sentita la Societa' italiana degli autori e degli editori (S.I.A.E.);
Sentite le associazioni di categoria interessate;
Udito il parere interlocutorio del Consiglio di Stato espresso dalla
sezione consultiva per gli atti normativi nella adunanza del 20 maggio
2002;
Vista la relazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 21
luglio 2002;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva
per gli atti normativi nella adunanza del 29 luglio 2002;
A d o t t a il seguente regolamento:
Art. 1.
Modifiche all'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 11 luglio 2001, n. 338
1. All'articolo 5, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 11 luglio 2001, n. 338, sono apportate le seguenti modifiche:
a) nell'alinea, sono soppresse le parole "ovvero multimediali";
b) la lettera b), e' sostituita dalla seguente: "b) distribuiti
gratuitamente con il consenso del titolare dei diritti;";
c) alla lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole
"(back-up)";
d) alla lettera d), le parole "dal produttore" sono soppresse;
e) dopo la lettera h) e' inserita la seguente: "i) aventi carattere di
sistema operativo, applicazione o distribuzione di servizi informatici
(server) destinati ad essere preinstallati su di un elaboratore
elettronico e distribuiti all'utente finale insieme ad esso.".
2. Il comma 4 dell'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 11 luglio 2001, n. 338, e' soppresso.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi
2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui
trascritti.
Nota al titolo:
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 luglio 2001, n.
338, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 agosto 2001, n. 194, reca:
"Regolamento di esecuzione delle disposizioni relative al contrassegno
della Societa' italiana degli autori e degli editori (S.I.A.E.) di cui
all'art. 181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, come introdotto
dall'art. 10 della legge 18 agosto 2000, n. 248, recante nuove norme di
tutela del diritto d'autore".
Note alle premesse:
- La legge 22 aprile 1941, n. 633, recante: "Protezione del diritto
d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio" e' stata pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 16 luglio 1941, n. 166.
- Il regio decreto 18 maggio 1942, n. 1369, recante: "Approvazione del
regolamento per l'esecuzione della legge 22 aprile 1941, n. 633, per la
protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo
esercizio" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 dicembre 1942, n. 286.
- La legge 18 agosto 2000, n. 248, recante "Nuove norme di tutela del
diritto d'autore" e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 settembre 2000,
n. 206.
- Il testo dell'art. 181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633,
introdotto dall'art. 10 della legge 18 agosto 2000, n. 248, e' il
seguente:
"Art. 181-bis. - 1. Ai sensi dell'art. 181 e agli effetti di cui agli
articoli 171-bis e 171-ter, la Societa' italiana degli autori ed editori
(S.I.A.E.) appone un contrassegno su ogni supporto contenente programmi
per elaboratore o multimediali nonche' su ogni supporto contenente suoni,
voci o immagini in movimento, che reca la fissazione di opere o di parti
di opere tra quelle indicate nell'art. 1, primo comma, destinati ad essere
posti comunque in commercio o ceduti in uso a qualunque titolo a fine di
lucro. Analogo sistema tecnico per il controllo delle riproduzioni di cui
all'art. 68 potra' essere adottato con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, sulla base di accordi tra la S.I.A.E. e le
associazioni delle categorie interessate.
2. Il contrassegno e' apposto sui supporti di cui al comma 1 ai soli fini
della tutela dei diritti relativi alle opere dell'ingegno, previa
attestazione da parte del richiedente dell'assolvimento degli obblighi
derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. In
presenza di seri indizi, la S.I.A.E. verifica, anche successivamente,
circostanze ed elementi rilevanti ai fini dell'apposizione.
3. Fermo restando l'assolvimento degli obblighi relativi ai diritti di
cui alla presente legge, il contrassegno, secondo modalita' e nelle
ipotesi previste nel regolamento di cui al comma 4, che tiene conto di
apposite convenzioni stipulate tra la S.I.A.E. e le categorie interessate,
puo' non essere apposto sui supporti contenenti programmi per elaboratore
disciplinati dal decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 518, utilizzati
esclusivamente mediante elaboratore elettronico, sempre che tali programmi
non contengano suoni, voci o sequenze di immagini in movimento tali da
costituire opere fonografiche, cinematografiche o audiovisive intere, non
realizzate espressamente per il programma per elaboratore, ovvero loro
brani o parti eccedenti il cinquanta per cento dell'opera intera da cui
sono tratti, che diano luogo a concorrenza all'utilizzazione economica
delle opere medesime. In tali ipotesi la legittimita' dei prodotti, anche
ai fini della tutela penale di cui all'art. 171-bis, e' comprovata da
apposite dichiarazioni identificative che produttori e importatori
preventivamente rendono alla S.I.A.E.
4. I tempi, le caratteristiche e la collocazione del contrassegno sono
individuati da un regolamento di esecuzione da emanare con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri entro centottanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente disposizione, sentite la S.I.A.E. e le
associazioni di categoria interessate, nei termini piu' idonei a
consentire la agevole applicabilita', la facile visibilita' e a prevenire
l'alterazione e la falsificazione delle opere. Fino alla data di entrata
in vigore del predetto regolamento, resta operativo il sistema di
individuazione dei tempi, delle caratteristiche e della collocazione del
contrassegno determinatosi sotto la disciplina previgente. Le spese e gli
oneri, anche per il controllo, sono a carico dei richiedenti e la loro
misura, in assenza di accordo tra la S.I.A.E. e le categorie interessate,
e' determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
sentito il comitato consultivo permanente per il diritto di autore.
5. Il contrassegno deve avere, comunque, caratteristiche tali da non
poter essere trasferito su altro supporto. Deve contenere elementi tali da
permettere la identificazione del titolo dell'opera per la quale e' stato
richiesto, del nome dell'autore, del produttore o del titolare del diritto
d'autore. Deve contenere altresi' l'indicazione di un numero progressivo
per ogni singola opera riprodotta o registrata nonche' della sua
destinazione alla vendita, al noleggio e a qualsiasi altra forma di
distribuzione.
6. L'apposizione materiale del contrassegno puo' essere affidata anche in
parte al richiedente o ad un terzo da questi delegato, i quali assumono le
conseguenti responsabilita' a termini di legge. I medesimi soggetti
informano almeno trimestralmente la S.I.A.E. circa l'attivita' svolta e lo
stadio di utilizzo del materiale consegnato. Ai fini della tempestiva
apposizione del contrassegno, fuori dei casi in cui esista apposita
convenzione tra il produttore e la S.I.A.E., l'importatore ha l'obbligo di
dare alla S.I.A.E. preventiva notizia dell'ingresso nel territorio
nazionale dei prodotti. Si osservano le disposizioni di cui al comma 4.
7. Nei casi di cui al comma 6, la S.I.A.E. e il richiedente possono
concordare che l'apposizione del contrassegno sia sostituita da
attestazione temporanea resa ai sensi del comma 2, corredata dalla presa
d'atto della S.I.A.E.
8. Agli effetti dell'applicazione della legge penale, il contrassegno e'
considerato segno distintivo di opera dell'ingegno".
Nota all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 11 luglio 2001, n. 338, come modificato dal decreto
qui pubblicato:
"Art. 5 (Supporti contenenti programmi per elaboratore). - 1. Ai fini
dell'applicazione del comma 1 dell'art. 181-bis della legge 22 aprile
1941, n. 633, come introdotto dall'art. 10 della legge 10 agosto 2000, n.
248, per supporti contenenti programmi per elaboratore ovvero multimediali
si intendono i supporti comunque confezionati contenenti programmi
destinati ad essere posti in commercio o ceduti in uso a qualunque titolo
a fini di lucro ed in particolare:
a) i programmi aventi carattere di sistema operativo, applicazione o
archivio di contenuti multimediali prodotti in serie sui supporti di cui
al comma 1, fruibili mediante collegamento e lettura diretta del supporto,
quali dischetti magnetici (floppy disk), CD ROM, schede di memoria (memory
card), o attraverso installazione mediante il medesimo supporto su altra
memoria di massa destinata alla fruizione diretta mediante personal
computer;
b) i programmi destinati alla lettura ed alla fruizione su apparati
specifici per videogiochi, quali playstation o consolle, comunque
denominati, ed altre applicazioni multimediali quali player audio o video.
2. Sono comunque ricompresi nell'ambito di applicazione del presente
regolamento i programmi per elaboratore ovvero multimediali contenenti
applicazioni di tipo videogioco, enciclopedia ovvero dizionario, destinati
a qualsivoglia forma di intrattenimento o per fruizione da parte di
singoli utilizzatori o di gruppi in ambito privato, scolastico o
accademico.
3. Sono esclusi dall'ambito di applicazione dell'art. 181-bis della legge
22 aprile 1941, n. 633, i supporti contenenti programmi per elaboratore:
a) accessoriamente distribuiti nell'ambito della vendita di contratti di
licenza d'uso multipli sulla base di accordi preventivamente conclusi con
la S.I.A.E.;
b) distribuiti gratuitamente con il consenso del titolare dei diritti;
c) distribuiti mediante scaricamento diretto (download) e conseguente
installazione sul personal computer dell'utente attraverso server o siti
Internet se detti programmi non vengano registrati a scopo di profitto in
supporti diversi dall'elaboratore personale dell'utente, salva la copia
privata (back-up);
d) distribuiti esclusivamente al fine di far funzionare o per gestire
specifiche periferiche o interfacce (driver) oppure destinate
all'aggiornamento del sistema o alla risoluzione di conflitti software ed
hardware se derivanti da software gia' installato;
e) destinati esclusivamente al funzionamento di apparati o sistemi di
telecomunicazione quali modem o terminali, sistemi GPRS (General Pocket
Radio Service) o inclusi in apparati audio/video e destinati al
funzionamento degli stessi o inclusi in apparati radiomobili cellulari, se
con i medesimi confezionati e distribuiti in quanto destinati
esclusivamente al funzionamento degli stessi;
f) inclusi in apparati di produzione industriale, di governo di sistemi
di trasporto e mobilita', di impianti di movimentazione e trasporto merci
o in apparati destinati al controllo ovvero alla programmazione del
funzionamento di elettrodomestici, se con i medesimi confezionati e
distribuiti in quanto destinati esclusivamente al funzionamento degli
stessi;
g) inclusi in apparati di analisi biologica o chimica ovvero di gestione
di apparati di tipo medico, o sanitario, di misurazione ed analisi se con
i medesimi prodotti e distribuiti in quanto destinati esclusivamente al
funzionamento degli stessi;
h) destinati esclusivamente alla funzione di ausilio o supporto per le
persone disabili ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
i) aventi carattere di sistema operativo, applicazione o distribuzione di
servizi informatici (server) destinati ad essere preinstallati su di un
elaboratore elettronico e distribuiti all'utente finale insieme ad esso.
4. (comma soppresso).".
Art. 2.
Modifiche all'articolo 6 del regolamento del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 11 luglio 2001, n. 338
1. All'articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
11 luglio 2001, n. 338, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Nei casi indicati dal comma
3 dell'articolo 181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, il titolare
dei diritti, o un suo delegato, puo' rendere alla S.I.A.E., in
sostituzione del contrassegno, l'apposita dichiarazione identificativa.
Tale dichiarazione non comporta oneri per il richiedente.";
b) al comma 2, le parole "il produttore del programma" sono sostituite
dalle parole "il titolare dei diritti o un suo delegato";
c) al comma 3 le lettere da a) a g) sono sostituite dalle seguenti: "a)
titolo del prodotto; b) nome e indirizzo del titolare del diritto o del
suo delegato; c) codice identificativo del prodotto, se disponibile; d)
attestazione di assolvimento di tutti gli obblighi sanciti dalla legge sul
diritto d'autore, qualora i programmi contengano opere dell'ingegno
tutelate dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, o loro brani o parti.";
d) i commi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti: "4. La dichiarazione
identificativa puo' essere effettuata anche cumulativamente per piu'
versioni di prodotti informatici. A tal fine e' sufficiente indicare il
titolo del prodotto base, senza necessita' di indicare separatamente le
diverse versioni del medesimo prodotto, fra cui, in particolare, le
diverse versioni linguistiche, gli aggiornamenti, le versioni distinte per
canale di distribuzione o per utente finale. 5. La dichiarazione
identificativa deve pervenire alla S.I.A.E. prima dell'immissione in
commercio o importazione dei supporti nel territorio nazionale. L'invio
deve essere effettuato con modalita' idonea a far constatare la data di
ricevimento da parte della S.I.A.E.. Il dichiarante e' tenuto a custodire,
per i tre anni successivi al termine del periodo di commercializzazione,
un esemplare di ciascun prodotto dichiarato, unitamente a copia della
relativa dichiarazione. Per ogni necessario controllo detti supporti
possono essere richiesti dalla S.I.A.E. presso i soggetti e nei luoghi
indicati nella dichiarazione identificativa. Tale custodia, a cura e spese
del dichiarante, non comporta oneri per la S.I.A.E., neppure con
riferimento ad eventuali spese di consegna degli esemplari.";
e) dopo il comma 5 e' inserito il seguente: "5-bis. La S.I.A.E. puo'
chiedere informazioni e documenti con riferimento ai dati di cui ai commi
3, 4 e 5. La richiesta di informazioni o documenti da parte della S.I.A.E.
non sospende la facolta' di commercializzare i prodotti.". 2. Sono valide
ed efficaci le dichiarazioni identificative rese prima dell'entrata in
vigore del presente regolamento, purche' siano conformi all'articolo 6 del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 luglio 2001, n. 338,
come modificato dal presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E'
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 25 ottobre 2002
p. Il Presidente: Letta
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 2002
Ministeri istituzionali, registro n. 14, foglio n. 10
Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 6 del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 11 luglio 2001, n. 338, come modificato dal decreto
qui pubblicato:
"Art. 6 (Dichiarazione identificativa sostitutiva del contrassegno). - 1.
Nei casi indicati dal comma 3 dell'articolo 181-bis della legge 22 aprile
1941, n. 633, il titolare dei diritti, o un suo delegato, puo' rendere
alla S.I.A.E., in sostituzione del contrassegno, l'apposita dichiarazione
identificativa. Tale dichiarazione non comporta oneri per il richiedente.
2. Nei casi previsti dal comma 1, il titolare dei diritti o un suo
delegato invia alla S.I.A.E. la dichiarazione identificativa, sostitutiva
del contrassegno, anche in via cumulativa con riferimento a determinate
tipologie di supporti preventivamente indicati. Tale dichiarazione
comprova la legittimita' dei supporti stessi anche ai fini della tutela
penale di cui all'art. 171-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, come
modificata dall'art. 13 della legge 18 agosto 2000, n. 248.
3. La dichiarazione identificativa autocertifica la conformita' della
tipologia dei supporti alle previsioni di cui al terzo comma dell'art.
181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, e di cui al presente
regolamento, e, a tal fine, contiene le seguenti informazioni:
a) titolo del prodotto;
b) nome e indirizzo del titolare del diritto o del suo delegato;
c) codice identificativo del prodotto, se disponibile;
d) attestazione di assolvimento di tutti gli obblighi sanciti dalla legge
sul diritto d'autore, qualora i programmi contengano opere dell'ingegno
tutelate dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, o loro brani o parti.
4. La dichiarazione identificativa puo' essere effettuata anche
cumulativamente per piu' versioni di prodotti informatici. A tal fine e'
sufficiente indicare il titolo del prodotto base, senza necessita' di
indicare separatamente le diverse versioni del medesimo prodotto, fra cui
in particolare, le diverse versioni linguistiche, gli aggiornamenti, le
versioni distinte per canale di distribuzione o per utente finale.
5. La dichiarazione identificativa deve pervenire alla S.I.A.E., prima
dell'immissione in commercio o importazione dei supporti nel territorio
nazionale. L'invio deve essere effettuato con modalita' idonea a far
constatare la data di ricevimento da parte della S.I.A.E. Il dichiarante
e' tenuto a custodire, per i tre anni successivi al termine del periodo di
commercializzazione un esemplare di ciascun prodotto dichiarato,
unitamente a copia della relativa dichiarazione. Per ogni necessario
controllo detti supporti possono essere richiesti dalla S.I.A.E. presso i
soggetti e nei luoghi indicati nella dichiarazione identificativa. Tale
custodia, a cura e spese del dichiarante, non comporta oneri per la
S.I.A.E., neppure con riferimento ad eventuali spese di consegna degli
esemplari.
5-bis. La S.I.A.E. puo' chiedere informazioni e documenti con riferimento
ai dati di cui ai commi 3, 4 e 5. La richiesta di informazioni o documenti
da parte della S.I.A.E. non sospende la facolta' di commercializzare i
prodotti.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo sono dettate al solo fine
di definire l'ambito di applicazione dell'art. 181-bis della citata legge
n. 633 del 1941, nonche' l'ambito operativo della dichiarazione
identificativa sostitutiva del contrassegno e lasciano totalmente
impregiudicata la protezione del diritto d'autore e dei diritti connessi,
cosi' come disposta dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive
modificazioni ed integrazioni, anche in relazione alla utilizzazione non
eccedente il cinquanta per cento delle opere intere.
7. Le dichiarazioni identificative previste dal comma 3 dell'art. 181-bis
della legge 22 aprile 1941, n. 633, e dal presente articolo riferite a
supporti prodotti o importati nel territorio nazionale nel periodo
ricompreso tra la data di entrata in vigore della legge 18 agosto 2000, n.
248, e quella di entrata in vigore del presente regolamento sono
presentate alla S.I.A.E. dai produttori o dagli importatori nel termine di
novanta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento, secondo le modalita' indicate dal presente articolo. In ogni
caso e' attestata da parte dei dichiaranti, sotto la relativa
responsabilita', l'originalita' dei supporti e l'assolvimento di tutti gli
obblighi relativi ai diritti previsti dalla vigente normativa in materia
di diritto d'autore, con ogni facolta' di verifica da parte della S.I.A.E.
Sono fatti salvi in ogni caso gli atti e i rapporti intervenuti tra la
S.I.A.E. ed i soggetti indicati dall'art. 181-bis della legge 22 aprile
1941, n. 633, a seguito dell'entrata in vigore della legge 18 agosto 2000,
n. 248.".
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e
non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La
consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato
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