[Discussioni] Modifiche al regolamento della 248/2000 (SIAE)

Donat diemmenic a tiscalinet.it
Lun 20 Gen 2003 22:17:12 CET


On Mon, 20 Jan 2003, Claudio Cicali wrote:

> 
> Non sono riuscito pero' a trovare il testo del decreto stesso
> (DPCM 296/2002) (ammesso che sia possibile), ma in
> pratica quello che questo indica di nostro interesse
> e' che sono state aggiunte due nuove tipologie di programma
> che sono automaticamente escluse dal bollino: i programmi
> server preinstallati e i software distribuiti gratuitamente
> con il consenso del titolare dei diritti.
> Mi sembra lampante come il secondo caso sia, in altri
> termini, il software libero (non solo sotto GPL, e' ovvio)
> (visto che occorre il consenso dell'autore, non ho idea
> se il public domain o altri software senza esplicito consenso
> rientrino nella categoria)

Condivido la tua impressione anche se dopo tutte le informazioni
fornite alla siae e visto che hanno allungato l'elenco con la
nuova esclusione sul software preinstallato potevano anche fare
31 e inserire la dicitura software libero (gratuito o no non ha
importanza per le finalita' che intende perseguire la normativa
sul contrassegno).

 
> Questa dunque e' una buona notizia, peccato manchino
> i riferimenti precisi (ovvero il testo del decreto).

Lo metto sotto in txt.
 
Da notare inoltre in materia di dichiarazione sostitutiva la
modifica del soggetto abilitato a chiederla, attualmente infatti
e' il titolare dei diritti o un suo delegato (prima era importatore/
distributore).
Ne consegue, secondo me, che in caso di distribuzione di SL a scopo
di lucro, il richiedente e' il titolare dei diritti e non un suo
delegato (almeno io la interpreto cosi').

Sono in contatto con Leandro per le dovute modifiche al bollino how-to.

Ciao
Donato

Gazzetta Ufficiale N. 7 del 10 Gennaio 2003  

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 ottobre 2002, n. 296  

Regolamento  concernente  modifiche  al decreto del Presidente del Consiglio
dei  Ministri  11  luglio  2001,  n.  338, recante regolamento di esecuzione
delle  disposizioni  relative al contrassegno della Societa' italiana autori
e  degli  editori  (S.I.A.E.)  di  cui  all'articolo  181-bis della legge 22
aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni.  

 IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  

Vista  la  legge  22  aprile  1941,  n.  633,  concernente la protezione del
diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio;  

Visto  il  regolamento  di  esecuzione approvato con regio decreto 18 maggio
1942, n. 1369;  

Visto   l'articolo  181-bis  della  legge  22  aprile  1941,  n.  633,  come
introdotto  dall'articolo  10  della  legge  18 agosto 2000, n. 248, recante
nuove  norme  di tutela del diritto d'autore, e in particolare i commi 3, 4,
e 6;  

 Sentita la Societa' italiana degli autori e degli editori (S.I.A.E.);  

 Sentite le associazioni di categoria interessate;  

Udito  il  parere  interlocutorio  del  Consiglio  di  Stato  espresso dalla
sezione  consultiva  per  gli  atti  normativi  nella adunanza del 20 maggio
2002;  

Vista  la  relazione  della  Presidenza  del  Consiglio  dei Ministri del 21
luglio 2002;  

Udito  il  parere  del  Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva
per gli atti normativi nella adunanza del 29 luglio 2002;  

 A d o t t a il seguente regolamento:  

 Art. 1.  

Modifiche  all'articolo  5  del  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei
Ministri 11 luglio 2001, n. 338  

1.  All'articolo  5,  comma  3, del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 11 luglio 2001, n. 338, sono apportate le seguenti modifiche:  

 a) nell'alinea, sono soppresse le parole "ovvero multimediali";  

b)    la    lettera  b),  e'  sostituita  dalla  seguente:  "b)  distribuiti
gratuitamente con il consenso del titolare dei diritti;";  

c)    alla    lettera  c),  sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti  parole
"(back-up)";  

 d) alla lettera d), le parole "dal produttore" sono soppresse;  

e)  dopo  la  lettera  h)  e'  inserita la seguente: "i) aventi carattere di
sistema  operativo,  applicazione  o  distribuzione  di  servizi informatici
(server)    destinati    ad   essere  preinstallati  su  di  un  elaboratore
elettronico e distribuiti all'utente finale insieme ad esso.".  

2.  Il  comma  4  dell'articolo  5  del decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 11 luglio 2001, n. 338, e' soppresso.  

Avvertenza:    Il    testo  delle  note  qui  pubblicato  e'  stato  redatto
dall'amministrazione  competente  per  materia, ai sensi dell'art. 10, commi
2  e  3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione   dei  decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle
pubblicazioni  ufficiali  della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28
dicembre  1985,  n.  1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la lettura delle
disposizioni  di  legge  modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio.
Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti  legislativi qui
trascritti.  

 Nota al titolo:  

-  Il  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 luglio 2001, n.
338,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  22  agosto 2001, n. 194, reca:
"Regolamento  di  esecuzione  delle  disposizioni  relative  al contrassegno
della  Societa'  italiana  degli  autori  e  degli editori (S.I.A.E.) di cui
all'art.  181-bis  della  legge  22  aprile  1941,  n.  633, come introdotto
dall'art.  10  della  legge  18  agosto 2000, n. 248, recante nuove norme di
tutela del diritto d'autore".  

 Note alle premesse:  

-  La  legge  22  aprile  1941,  n.  633,  recante:  "Protezione del diritto
d'autore  e  di altri diritti connessi al suo esercizio" e' stata pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 16 luglio 1941, n. 166.  

-  Il  regio  decreto  18  maggio  1942, n. 1369, recante: "Approvazione del
regolamento  per  l'esecuzione  della  legge  22 aprile 1941, n. 633, per la
protezione  del  diritto  d'autore  e  di  altri  diritti  connessi  al  suo
esercizio"  e'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 dicembre 1942, n. 286.
 

-  La  legge  18  agosto  2000,  n.  248, recante "Nuove norme di tutela del
diritto  d'autore"  e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 settembre 2000,
n. 206.  

-   Il  testo  dell'art.  181-bis  della  legge  22  aprile  1941,  n.  633,
introdotto  dall'art.  10  della  legge  18  agosto  2000,  n.  248,  e'  il
seguente:  

"Art.  181-bis.  -  1.  Ai  sensi  dell'art.  181 e agli effetti di cui agli
articoli  171-bis  e  171-ter,  la Societa' italiana degli autori ed editori
(S.I.A.E.)  appone  un  contrassegno  su  ogni supporto contenente programmi
per  elaboratore  o  multimediali nonche' su ogni supporto contenente suoni,
voci  o  immagini  in  movimento, che reca la fissazione di opere o di parti
di  opere  tra quelle indicate nell'art. 1, primo comma, destinati ad essere
posti  comunque  in  commercio  o ceduti in uso a qualunque titolo a fine di
lucro.  Analogo  sistema  tecnico per il controllo delle riproduzioni di cui
all'art.    68  potra'  essere  adottato  con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio  dei  Ministri,  sulla  base  di  accordi  tra  la  S.I.A.E.  e le
associazioni delle categorie interessate.  

2.  Il  contrassegno  e' apposto sui supporti di cui al comma 1 ai soli fini
della    tutela   dei  diritti  relativi  alle  opere  dell'ingegno,  previa
attestazione  da  parte  del  richiedente  dell'assolvimento  degli obblighi
derivanti  dalla  normativa  sul diritto d'autore e sui diritti connessi. In
presenza  di  seri  indizi,  la  S.I.A.E.  verifica,  anche successivamente,
circostanze ed elementi rilevanti ai fini dell'apposizione.  

3.  Fermo  restando  l'assolvimento  degli  obblighi  relativi ai diritti di
cui  alla  presente  legge,  il  contrassegno,  secondo  modalita'  e  nelle
ipotesi  previste  nel  regolamento  di  cui  al comma 4, che tiene conto di
apposite  convenzioni  stipulate tra la S.I.A.E. e le categorie interessate,
puo'  non  essere  apposto sui supporti contenenti programmi per elaboratore
disciplinati  dal  decreto  legislativo 29 dicembre 1992, n. 518, utilizzati
esclusivamente  mediante  elaboratore elettronico, sempre che tali programmi
non  contengano  suoni,  voci  o  sequenze  di immagini in movimento tali da
costituire  opere  fonografiche,  cinematografiche o audiovisive intere, non
realizzate  espressamente  per  il  programma  per  elaboratore, ovvero loro
brani  o  parti  eccedenti  il  cinquanta per cento dell'opera intera da cui
sono  tratti,  che  diano  luogo  a  concorrenza all'utilizzazione economica
delle  opere  medesime.  In tali ipotesi la legittimita' dei prodotti, anche
ai  fini  della  tutela  penale  di  cui  all'art. 171-bis, e' comprovata da
apposite    dichiarazioni    identificative  che  produttori  e  importatori
preventivamente rendono alla S.I.A.E.  

4.  I  tempi,  le  caratteristiche  e  la collocazione del contrassegno sono
individuati  da  un  regolamento  di  esecuzione  da emanare con decreto del
Presidente  del  Consiglio  dei Ministri entro centottanta giorni dalla data
di  entrata  in vigore della presente disposizione, sentite la S.I.A.E. e le
associazioni    di    categoria  interessate,  nei  termini  piu'  idonei  a
consentire  la  agevole  applicabilita', la facile visibilita' e a prevenire
l'alterazione  e  la  falsificazione  delle opere. Fino alla data di entrata
in    vigore  del  predetto  regolamento,  resta  operativo  il  sistema  di
individuazione  dei  tempi,  delle  caratteristiche e della collocazione del
contrassegno  determinatosi  sotto  la disciplina previgente. Le spese e gli
oneri,  anche  per  il  controllo,  sono  a carico dei richiedenti e la loro
misura,  in  assenza  di accordo tra la S.I.A.E. e le categorie interessate,
e'  determinata  con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri,
sentito il comitato consultivo permanente per il diritto di autore.  

5.  Il  contrassegno  deve  avere,  comunque,  caratteristiche  tali  da non
poter  essere  trasferito su altro supporto. Deve contenere elementi tali da
permettere  la  identificazione  del titolo dell'opera per la quale e' stato
richiesto,  del  nome dell'autore, del produttore o del titolare del diritto
d'autore.  Deve  contenere  altresi'  l'indicazione di un numero progressivo
per    ogni   singola  opera  riprodotta  o  registrata  nonche'  della  sua
destinazione  alla  vendita,  al  noleggio  e  a  qualsiasi  altra  forma di
distribuzione.  

6.  L'apposizione  materiale  del contrassegno puo' essere affidata anche in
parte  al  richiedente o ad un terzo da questi delegato, i quali assumono le
conseguenti   responsabilita'  a  termini  di  legge.  I  medesimi  soggetti
informano  almeno  trimestralmente la S.I.A.E. circa l'attivita' svolta e lo
stadio  di  utilizzo  del  materiale  consegnato.  Ai  fini della tempestiva
apposizione  del  contrassegno,  fuori  dei  casi  in  cui  esista  apposita
convenzione  tra  il produttore e la S.I.A.E., l'importatore ha l'obbligo di
dare    alla   S.I.A.E.  preventiva  notizia  dell'ingresso  nel  territorio
nazionale dei prodotti. Si osservano le disposizioni di cui al comma 4.  

7.  Nei  casi  di  cui  al  comma  6,  la  S.I.A.E. e il richiedente possono
concordare    che    l'apposizione    del  contrassegno  sia  sostituita  da
attestazione  temporanea  resa  ai  sensi del comma 2, corredata dalla presa
d'atto della S.I.A.E.  

8.  Agli  effetti  dell'applicazione  della legge penale, il contrassegno e'
considerato segno distintivo di opera dell'ingegno".  

 Nota all'art. 1:  

-   Si  riporta  il  testo  dell'art.  5  del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio  dei  Ministri 11 luglio 2001, n. 338, come modificato dal decreto
qui pubblicato:  

"Art.  5  (Supporti  contenenti  programmi  per  elaboratore).  - 1. Ai fini
dell'applicazione  del  comma  1  dell'art.  181-bis  della  legge 22 aprile
1941,  n.  633,  come introdotto dall'art. 10 della legge 10 agosto 2000, n.
248,  per  supporti contenenti programmi per elaboratore ovvero multimediali
si    intendono   i  supporti  comunque  confezionati  contenenti  programmi
destinati  ad  essere  posti in commercio o ceduti in uso a qualunque titolo
a fini di lucro ed in particolare:  

a)  i  programmi  aventi  carattere  di  sistema  operativo,  applicazione o
archivio  di  contenuti  multimediali  prodotti in serie sui supporti di cui
al  comma  1, fruibili mediante collegamento e lettura diretta del supporto,
quali  dischetti  magnetici (floppy disk), CD ROM, schede di memoria (memory
card),  o  attraverso  installazione  mediante il medesimo supporto su altra
memoria   di  massa  destinata  alla  fruizione  diretta  mediante  personal
computer;  

b)  i  programmi  destinati  alla  lettura  ed  alla  fruizione  su apparati
specifici    per    videogiochi,  quali  playstation  o  consolle,  comunque
denominati,  ed  altre applicazioni multimediali quali player audio o video.
 

2.  Sono  comunque  ricompresi  nell'ambito  di  applicazione  del  presente
regolamento  i  programmi  per  elaboratore  ovvero  multimediali contenenti
applicazioni  di  tipo videogioco, enciclopedia ovvero dizionario, destinati
a  qualsivoglia  forma  di  intrattenimento  o  per  fruizione  da  parte di
singoli    utilizzatori   o  di  gruppi  in  ambito  privato,  scolastico  o
accademico.  

3.  Sono  esclusi  dall'ambito di applicazione dell'art. 181-bis della legge
22 aprile 1941, n. 633, i supporti contenenti programmi per elaboratore:  

a)  accessoriamente  distribuiti  nell'ambito  della vendita di contratti di
licenza  d'uso  multipli  sulla base di accordi preventivamente conclusi con
la S.I.A.E.;  

 b) distribuiti gratuitamente con il consenso del titolare dei diritti;  

c)  distribuiti  mediante  scaricamento  diretto  (download)  e  conseguente
installazione  sul  personal  computer  dell'utente attraverso server o siti
Internet  se  detti  programmi non vengano registrati a scopo di profitto in
supporti  diversi  dall'elaboratore  personale  dell'utente,  salva la copia
privata (back-up);  

d)  distribuiti  esclusivamente  al  fine  di  far  funzionare o per gestire
specifiche    periferiche    o    interfacce    (driver)   oppure  destinate
all'aggiornamento  del  sistema  o alla risoluzione di conflitti software ed
hardware se derivanti da software gia' installato;  

e)  destinati  esclusivamente  al  funzionamento  di  apparati  o sistemi di
telecomunicazione  quali  modem  o  terminali,  sistemi GPRS (General Pocket
Radio    Service)    o  inclusi  in  apparati  audio/video  e  destinati  al
funzionamento  degli  stessi o inclusi in apparati radiomobili cellulari, se
con    i    medesimi    confezionati   e  distribuiti  in  quanto  destinati
esclusivamente al funzionamento degli stessi;  

f)  inclusi  in  apparati  di  produzione industriale, di governo di sistemi
di  trasporto  e  mobilita', di impianti di movimentazione e trasporto merci
o  in  apparati  destinati  al  controllo  ovvero  alla  programmazione  del
funzionamento   di  elettrodomestici,  se  con  i  medesimi  confezionati  e
distribuiti  in  quanto  destinati  esclusivamente  al  funzionamento  degli
stessi;  

g)  inclusi  in  apparati  di analisi biologica o chimica ovvero di gestione
di  apparati  di  tipo medico, o sanitario, di misurazione ed analisi se con
i  medesimi  prodotti  e  distribuiti  in quanto destinati esclusivamente al
funzionamento degli stessi;  

h)  destinati  esclusivamente  alla  funzione  di  ausilio o supporto per le
persone disabili ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104.  

i)  aventi  carattere  di sistema operativo, applicazione o distribuzione di
servizi  informatici  (server)  destinati  ad  essere preinstallati su di un
elaboratore elettronico e distribuiti all'utente finale insieme ad esso.  

 4. (comma soppresso).".  

 Art. 2.  

Modifiche  all'articolo  6  del  regolamento  del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 11 luglio 2001, n. 338  

1.  All'articolo  6  del  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri
11 luglio 2001, n. 338, sono apportate le seguenti modifiche:  

a)  il  comma  1 e' sostituito dal seguente: "1. Nei casi indicati dal comma
3  dell'articolo  181-bis  della  legge  22 aprile 1941, n. 633, il titolare
dei    diritti,    o  un  suo  delegato,  puo'  rendere  alla  S.I.A.E.,  in
sostituzione  del  contrassegno,  l'apposita  dichiarazione  identificativa.
Tale dichiarazione non comporta oneri per il richiedente.";  

b)  al  comma  2,  le  parole  "il produttore del programma" sono sostituite
dalle parole "il titolare dei diritti o un suo delegato";  

c)  al  comma  3  le  lettere da a) a g) sono sostituite dalle seguenti: "a)
titolo  del  prodotto;  b)  nome  e indirizzo del titolare del diritto o del
suo  delegato;  c)  codice  identificativo  del prodotto, se disponibile; d)
attestazione  di  assolvimento di tutti gli obblighi sanciti dalla legge sul
diritto    d'autore,  qualora  i  programmi  contengano  opere  dell'ingegno
tutelate dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, o loro brani o parti.";  

d)  i  commi  4  e  5  sono  sostituiti  dai  seguenti: "4. La dichiarazione
identificativa   puo'  essere  effettuata  anche  cumulativamente  per  piu'
versioni  di  prodotti  informatici.  A  tal fine e' sufficiente indicare il
titolo  del  prodotto  base,  senza  necessita' di indicare separatamente le
diverse  versioni  del  medesimo  prodotto,  fra  cui,  in  particolare,  le
diverse  versioni  linguistiche, gli aggiornamenti, le versioni distinte per
canale    di   distribuzione  o  per  utente  finale.  5.  La  dichiarazione
identificativa   deve  pervenire  alla  S.I.A.E.  prima  dell'immissione  in
commercio  o  importazione  dei  supporti  nel territorio nazionale. L'invio
deve  essere  effettuato  con  modalita'  idonea a far constatare la data di
ricevimento  da  parte della S.I.A.E.. Il dichiarante e' tenuto a custodire,
per  i  tre  anni  successivi al termine del periodo di commercializzazione,
un  esemplare  di  ciascun  prodotto  dichiarato,  unitamente  a copia della
relativa   dichiarazione.  Per  ogni  necessario  controllo  detti  supporti
possono  essere  richiesti  dalla  S.I.A.E.  presso  i soggetti e nei luoghi
indicati  nella  dichiarazione identificativa. Tale custodia, a cura e spese
del    dichiarante,   non  comporta  oneri  per  la  S.I.A.E.,  neppure  con
riferimento ad eventuali spese di consegna degli esemplari.";  

e)  dopo  il  comma  5  e'  inserito  il  seguente: "5-bis. La S.I.A.E. puo'
chiedere  informazioni  e  documenti con riferimento ai dati di cui ai commi
3,  4  e 5. La richiesta di informazioni o documenti da parte della S.I.A.E.
non  sospende  la  facolta' di commercializzare i prodotti.". 2. Sono valide
ed  efficaci  le  dichiarazioni  identificative  rese  prima dell'entrata in
vigore  del  presente regolamento, purche' siano conformi all'articolo 6 del
decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri 11 luglio 2001, n. 338,
come modificato dal presente decreto.  

Il  presente  decreto,  munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella
Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica  italiana. E'
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.  

 Roma, 25 ottobre 2002  

 p. Il Presidente: Letta  

 Visto, il Guardasigilli: Castelli  

 Registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 2002  

 Ministeri istituzionali, registro n. 14, foglio n. 10  

 Note all'art. 2:  

-   Si  riporta  il  testo  dell'art.  6  del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio  dei  Ministri 11 luglio 2001, n. 338, come modificato dal decreto
qui pubblicato:  

"Art.  6  (Dichiarazione  identificativa sostitutiva del contrassegno). - 1.
Nei  casi  indicati  dal comma 3 dell'articolo 181-bis della legge 22 aprile
1941,  n.  633,  il  titolare  dei  diritti, o un suo delegato, puo' rendere
alla  S.I.A.E.,  in  sostituzione del contrassegno, l'apposita dichiarazione
identificativa. Tale dichiarazione non comporta oneri per il richiedente.  

2.  Nei  casi  previsti  dal  comma  1,  il  titolare  dei  diritti o un suo
delegato  invia  alla  S.I.A.E. la dichiarazione identificativa, sostitutiva
del  contrassegno,  anche  in  via  cumulativa con riferimento a determinate
tipologie    di    supporti  preventivamente  indicati.  Tale  dichiarazione
comprova  la  legittimita'  dei  supporti  stessi anche ai fini della tutela
penale  di  cui  all'art.  171-bis  della legge 22 aprile 1941, n. 633, come
modificata dall'art. 13 della legge 18 agosto 2000, n. 248.  

3.  La  dichiarazione  identificativa  autocertifica  la  conformita'  della
tipologia  dei  supporti  alle  previsioni  di  cui al terzo comma dell'art.
181-bis  della  legge  22  aprile  1941,  n.  633,  e  di  cui  al  presente
regolamento, e, a tal fine, contiene le seguenti informazioni:  

a) titolo del prodotto;  

b) nome e indirizzo del titolare del diritto o del suo delegato;  

 c) codice identificativo del prodotto, se disponibile;  

d)  attestazione  di  assolvimento di tutti gli obblighi sanciti dalla legge
sul  diritto  d'autore,  qualora  i  programmi contengano opere dell'ingegno
tutelate dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, o loro brani o parti.  

4.    La    dichiarazione    identificativa  puo'  essere  effettuata  anche
cumulativamente  per  piu'  versioni  di prodotti informatici. A tal fine e'
sufficiente  indicare  il  titolo  del  prodotto  base,  senza necessita' di
indicare  separatamente  le  diverse versioni del medesimo prodotto, fra cui
in  particolare,  le  diverse  versioni  linguistiche, gli aggiornamenti, le
versioni distinte per canale di distribuzione o per utente finale.  

5.  La  dichiarazione  identificativa  deve  pervenire  alla S.I.A.E., prima
dell'immissione  in  commercio  o  importazione  dei supporti nel territorio
nazionale.  L'invio  deve  essere  effettuato  con  modalita'  idonea  a far
constatare  la  data  di  ricevimento da parte della S.I.A.E. Il dichiarante
e'  tenuto  a custodire, per i tre anni successivi al termine del periodo di
commercializzazione    un    esemplare    di  ciascun  prodotto  dichiarato,
unitamente  a  copia  della  relativa  dichiarazione.  Per  ogni  necessario
controllo  detti  supporti  possono essere richiesti dalla S.I.A.E. presso i
soggetti  e  nei  luoghi  indicati  nella dichiarazione identificativa. Tale
custodia,  a  cura  e  spese  del  dichiarante,  non  comporta  oneri per la
S.I.A.E.,  neppure  con  riferimento  ad  eventuali  spese di consegna degli
esemplari.  

5-bis.  La  S.I.A.E.  puo' chiedere informazioni e documenti con riferimento
ai  dati  di cui ai commi 3, 4 e 5. La richiesta di informazioni o documenti
da  parte  della  S.I.A.E.  non  sospende  la facolta' di commercializzare i
prodotti.  

6.  Le  disposizioni  di  cui al presente articolo sono dettate al solo fine
di  definire  l'ambito  di applicazione dell'art. 181-bis della citata legge
n.    633    del   1941,  nonche'  l'ambito  operativo  della  dichiarazione
identificativa    sostitutiva    del   contrassegno  e  lasciano  totalmente
impregiudicata  la  protezione  del diritto d'autore e dei diritti connessi,
cosi'  come  disposta  dalla  legge  22  aprile  1941,  n. 633, e successive
modificazioni  ed  integrazioni,  anche  in relazione alla utilizzazione non
eccedente il cinquanta per cento delle opere intere.  

7.  Le  dichiarazioni  identificative previste dal comma 3 dell'art. 181-bis
della  legge  22  aprile  1941,  n.  633, e dal presente articolo riferite a
supporti    prodotti  o  importati  nel  territorio  nazionale  nel  periodo
ricompreso  tra  la data di entrata in vigore della legge 18 agosto 2000, n.
248,    e  quella  di  entrata  in  vigore  del  presente  regolamento  sono
presentate  alla  S.I.A.E. dai produttori o dagli importatori nel termine di
novanta  giorni  decorrenti  dalla  data  di  entrata in vigore del presente
regolamento,  secondo  le  modalita' indicate dal presente articolo. In ogni
caso    e'    attestata    da  parte  dei  dichiaranti,  sotto  la  relativa
responsabilita',  l'originalita'  dei supporti e l'assolvimento di tutti gli
obblighi  relativi  ai  diritti  previsti dalla vigente normativa in materia
di  diritto  d'autore, con ogni facolta' di verifica da parte della S.I.A.E.
Sono  fatti  salvi  in  ogni  caso  gli atti e i rapporti intervenuti tra la
S.I.A.E.  ed  i  soggetti  indicati  dall'art. 181-bis della legge 22 aprile
1941,  n.  633, a seguito dell'entrata in vigore della legge 18 agosto 2000,
n. 248.".  


Il  testo  di  questo  provvedimento  non riveste carattere di ufficialità e
non  è  sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La
consultazione e' gratuita.  

Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato  





More information about the discussioni mailing list