[Discussioni] testo di minoranza su schema decreto attuazione direttiva CE diritto d'autore

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Mer 12 Mar 2003 19:18:08 CET


Segue testo del parere di minoranza presentato da Titti De Simone
(rifondazione comunista) sullo schema di decreto di attuazione della
direttiva CE sul diritto d'autore.



La VII commissione della Camera

 

Premesso che:

 

Lo schema di Decreto legislativo di attuazione della direttiva 2001/29 CE ha
come principio ispiratore l¹²alto livello di protezione² ­ così come nel
³considerando² n. 9 della direttiva ­ volta soprattutto a tutelare i diritti
non tanto degli autori ma soprattutto gli itneressi economici delle
multinazionali.

 

non  tiene conto dei nuovi modelli per la tutela del diritto morale
dell¹autore che si sono diffusi recentemente presso una vasta parte degli
autori stessi, riconducibili al cosidetto ³copyleft².

 

il copyleft, pur tutelando il cosidetto diritto morale d¹autore, non limita
la diffusione e la fruizione non commericale e comunque non a fini di lucro
delle opere tra privati.

 

il copyleft è frutto anche della ³svolta digitale², e della conseguente
maggiore interscambiabilità delle opere ­ letterarie, audiovisive, musicali,
fotografiche ­ tra privati, che aumentando nei fatti la conoscenza e la
diffusione delle opere stesse ne ha aumentato le vendite nei loro supporti
tradizionali, senza pregiudizio per i compensi dovuti agli autori.

 

l¹art. 23 dispone che i titolari del diritti possano disporre ³misure
tecnologiche di protezione tecnologice di protezioni efficaci che
comprendono tutte le tecnologie, i dispositivi o i componenti che nel
normale corso del loro funzionamento sono destinati a impedire o a limitare
atti non autorizzati dai titolari dei diritti², e seguenti commi.

 

le opere protette hanno comunque una data di scadenza intrinseca: poiché
dipendono da formati proprietari, da sistemi operativi specifici, come da
hardware specifico, che nel prossimo futuro saranno obsoleti e non più
disponibili, e che suddette opere non possono essere trasferiti ad altro
supporto (se non in violazione della legge stessa), perché sono cifrati.

 

questa procedimento di protezione produrrà nel futuro un ³attentato alla
memoria², impedendo la decodifica dei contenuti incorporati in supporti
ormai illeggibili.

 

il successivo art. 28 punisce chi utilizza (così come citato nella norma)
strumenti atti ad eludere opere o materiali protetti, anche quando si tratta
di produrre ³copia privata² o ³copia di sicurezza².

 

l¹equo compenso di cui all¹art. 9 dello schema di Decreto legislativo di
attuazione della direttiva 2001/29 CE che novella l¹art. 71-septies dalla
Legge 633/41, sottopone a grave pregiudizio economico la produzione di
³copia privata², quando la stessa è prevista dalla direttiva stessa.

 

la ³copia privata², altro non è che una ³copia di sicurezza², essendo i
supporti in cui sono incorporate le opere ³originali², oggetto di
deterioramento, per le quali si è già versato con l¹acquisto compenso alla
SIAE.

 

l¹equo compenso viene applicato indistintamente e ³preventivamente² anche a
chi usa i supporti per riproduzioni di opere personali o di backup di dati
personali (documenti, video, fotografie, suoni e voci).

 

la misura dell¹equo compenso previsto dall¹art 39 del decreto non va nel
senso del ³considerando² 35 della Direttiva dove è scritto ³Nel determinare
la forma, le modalità e l'eventuale entità di detto equo compenso si
dovrebbe tener conto delle peculiarità di ciascun caso² ed inoltre ³in
talune situazioni, allorché il danno per il titolare dei diritti sarebbe
minimo, non può sussistere alcun obbligo di pagamento².

 

L¹equo compenso rischia poi di favorire indirettamente l¹introito delle
mafie che gestiscono il commercio di cd e videocassete false, poiché dal
punto di vista del prezzo sarrano ancora più conventienti.

 

L¹equo compenso aumenterà gli oneri per la Pubblica Amministrazione che
utilizza sempre più spesso supporti digitali vergini per l¹immagazinamento
dei dati, comportando costi indiretti per tutti i contribuenti.

 

Nella Direttiva europea, in alcun punto si prevedeno limitazioni
quantitative alla facoltà concessa agli Stati membri di disporre eccezioni
in merito alla libertà di riproduzione di opere esistenti in biblioteche
accessibili al pubblico, legandone la possibilità alla sola corresponsione
di un equo compenso (Considerando 34 e 35 ed art. 5, comma 2), e che il
limite quantitativo del 15%, nella riproduzione di ciascun volume o
fascicolo di periodico è quindi peggiorativo rispetto alla direttiva.

 

l¹applicazione della normativa nazionale in materia di limitazione del 15%
(di cui all¹art. 68 Legge 633/41) ha trovato enormi difficoltà
interpretative ed applicative, creando seri disagi nei servizi delle
biblioteche.

 

la norma costituisce un serio ostacolo alla ricerca, impedendo in taluni
casi la riproduzione di parti significative di un¹opera (si pensi ad un
articolo di periodico le cui dimensioni superino il 15% dell¹intero
fascicolo, ipotesi ricorrente proprio nel caso di articoli scientifici
pubblicati su prestigiose riviste accademiche) e contravvenendo di fatto a
quanto disposto dalla Direttiva europea in materia di ricerca scientifica
(Considerando 34 ed art. 5, comma 3, lettera a).

 

limitazioni analoghe sulla riproduzione di testi non risultano essere
presenti nella gran parte delle legislazioni nazionali in materia di diritto
d¹autore.

 

Esprime parere negativo sullo schema di Decreto legislativo di attuazione
della direttiva 2001/29 CE




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