[Discussioni]DS e MARGHERITA PRESENTANO EMENDAMENTI SU SOFTWARE LIBERO E INNOVAZIONE

Guido Iodice (netWork) iodice a nwork.it
Dom 30 Nov 2003 12:47:31 CET


COMUNICATO

DS E MARGHERITA PRESENTANO EMENDAMENTI ALLA FINANZIARIA SU SOFTWARE LIBERO E
INNOVAZIONE TECNOLOGICA

Pietro Folena e Beatrice Magnolfi, deputati DS, hanno presentato diversi
emendamenti alla legge finanziaria sul software libero e l'innovazione
tecnologica.
Il pacchetto di emendamenti, incentiva in vari modi la diffusione del
software libero e open source (come il noto sistema operativo Linux)

Si prevede, tra l'altro:



-         sgravi alle imprese che creano software libero in funzione
strumentale alle proprie attività mettendolo a disposizione di altre imprese
o singoli;

-         destinazione di almeno un quarto del Fondo per gli investimenti
strategici nel campo dell'innovazione allo sviluppo del software libero;

-         premi a scuole, università e centri di ricerca per lo sviluppo di
progetti sul software libero;

-         PC per gli studenti e le famiglie con installato Linux o altro
sistema open source

-         creazione di un programma di incentivi alle imprese per lo
sviluppo del software libero

-         creazione di un sito web del Ministero degli Interni che svolga
funzioni di "banca del software libero" per le Pubbliche Amministrazioni



Il pacchetto di emendamenti fa parte di un più complessivo intervento sullo
sviluppo del settore ITC e delle ricerca che prevede, tra l'altro:



-         istituzione della carta di credito formativo che permetta ai
giovani di usufruire di prestiti per la formazione e l'acquisto di software
e computer;

-         detassazione degli investimenti in tecnologie digitali

-         promozione dello sviluppo tecnologico attraverso un apposito fondo
destinato alla ricerca pubblica e privata

-         istituzione di un programma di lotta al digital divide in favore
dei paesi poveri

-         detrazioni delle donazioni a favore di progetti innovativi da
parte delle imprese;

-         prestito d'onore a favore della ricerca tecnologica e dell'
innovazione nelle aree sottoutilizzate (individuate dall' Obiettivo 1 dell'
Unione Europea)

-         provvedimenti a favore dell'aggregazione della domanda e dell'
offerta di tecnologie innovative

-         finanziamenti per il Piano triennale di informatizzazione di
Procure e Tribunali

-         istituzione del programma SIRIO (Sistema Innovazione Ricerca
Impresa Occupazione) al fine di mettere a sistema tutte le realtà di
eccellenza nell'ambito dell'innovazione tecnologica.



Ad alcuni di questi emendamenti, sviluppati a partire dal "Libro bianco"
sull'Innovazione della Margherita, ha aderito anche l'on. Fistarol della
Margherita.

Tra questi:

- fondi di incentivo e sgravi fiscali per la diffusione della banda larga
(dai 200 ai 400 milioni di investimenti)

-  creazione di piani regolatori comunali per la diffusione della banda
larga

- programma di lotta al digital divide





Si allegano gli emendamenti in questione.
per informazioni: Guido Iodice iodice a nwork.it - 0667605991

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Art. 29



All'art. 29 è aggiunto il seguente comma:



1-bis. Una quota pari ad almeno un quarto del Fondo di cui al comma 1 è
destinata in via esclusiva al finanziamento di progetti che utilizzino
esclusivamente o prevalentemente software libero o  a codice sorgente
aperto.

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All'art. 29 è aggiunto il seguente comma:



1-bis. Una quota pari ad almeno la metà del Fondo di cui al comma 1 è
destinata in via esclusiva al finanziamento di progetti che utilizzino
esclusivamente o prevalentemente software libero o  a codice sorgente
aperto.

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All'art. 29 è aggiunto il seguente comma:



1-bis. Una quota pari ad almeno tre quarti del Fondo di cui al comma 1 è
destinata in via esclusiva al finanziamento di progetti che utilizzino
esclusivamente o prevalentemente software libero o  a codice sorgente
aperto.

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All'art. 29 è aggiunto il seguente comma:



1-bis. L'intero ammontare del Fondo di cui al comma 1 è destinato in via
esclusiva al finanziamento di progetti che utilizzino esclusivamente o
prevalentemente software libero o  a codice sorgente aperto.

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All'art. 29 è aggiunto il seguente comma:



6-bis. Il Ministro dell'innovazione e delle tecnologie e il Ministro dell'
Economia e delle Finanze, nell'attuazione dei programmi di cui ai commi 2, 3
e 4, anche in riferimento alle campagne promozionali dei programmi stessi,
incentivano in modo particolare l'acquisto di personal computer o computer
portatili che abbiano installati sistemi operativi appartenenti alla
categoria del software libero o a codice sorgente aperto.

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All'art. 29, comma 4, dopo le parole "anche attraverso appositi programmi
software" aggiungere le seguenti: "rilasciati sotto licenze libere o open
source"



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Articoli aggiuntivi:



Dopo l'art. 29 è aggiunto il seguente:



art. 29-bis

(Programma di incentivi per lo sviluppo del software libero da parte delle
imprese)



1. Presso il Ministero delle Attività produttive è istituito un Fondo
denominato "Fondo per l'incentivazione dello sviluppo del software libero"
con una dotazione pari a 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004,
2005 e 2006.

Il Fondo è utilizzato per finanziare lo sviluppo di software applicativi
appartenenti alla categoria del software libero o a codice sorgente aperto
da parte di imprese pubbliche o private.

2. Il Ministro delle Attività produttive, di concerto con il Ministro dell'
Innovazione e delle tecnologie predispone annualmente un regolamento per l'
accesso ai finanziamenti che non possono superare il 50% delle spese
effettivamente sostenute per lo sviluppo del software. Il regolamento
prevede l'istituzione di una apposita commissione valutativa, i cui membri
sono scelti tra personalità appartenenti al mondo accademico che abbiano
esperienze comprovate nel campo dello sviluppo del software. Della
commissione fa parte anche un rappresentate per ciascuno dei Ministeri
interessati.

3. Il Ministero delle Attività produttive predispone un apposito sito
Internet, con funzione di repository, tramite il quale rendere pubblici i
codici sorgenti, gli eseguibili e la documentazione dei software presentati
per i finanziamenti.



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Dopo l'art. 29 è aggiunto il seguente:



Art. 29-bis

(Sito Internet per il software libero prodotto dalle Amministrazioni
Pubbliche)



1.      Il Ministero degli Interni predispone un sito Internet, in funzione
di repository, in cui far confluire i codici sorgenti, gli eseguibili e la
documentazione dei software, appartenenti alla categoria del software libero
o a codice sorgente aperto, prodotti dalla Pubbliche Amministrazioni o per
conto di queste.

2.      Il Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto, su
proposta del Ministro degli Interni, dispone che tutte le pubbliche
amministrazioni depositino il codice sorgente, gli eseguibili e la
documentazione dei software liberi o a sorgente aperto prodotti da esse o
per conto di esse nel sito di cui al comma 1, con esclusione dei software in
capo alle forze armate e di polizia, ai servizi di sicurezza e al Ministero
degli Interni o loro emanazioni che rivestano particolare importanza per la
sicurezza dello Stato.

3.      Il sito Internet di cui al comma 1 non può prevedere meccanismi
tecnici che impediscano la consultazione ovvero la restringano a particolari
categorie di utenti.

4.      Per la realizzazione e il mantenimento del sito di cui al comma 1 è
autorizzata, per l'anno 2004, la spesa di 500.000 euro, per l'anno 2005 la
spesa di 250.000 euro, per l'anno 2006 la spesa di 100.000 euro, da
iscrivere nello stato di previsione del Ministero degli Interni per ciascuno
degli anni corrispondenti.



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Art. 2-bis

(Deduzioni fiscali a favore delle imprese che sviluppino software libero in
funzione strumentale)



  1.. Le imprese, anche individuali, le quali sviluppino o facciano
sviluppare software libero o a sorgente aperto, ovvero sviluppino o facciano
sviluppare modifiche a software liberi o a sorgente aperto già esistenti e
rilascino le nuove versioni con la medesima licenza d'uso del software
originario, possono dedurre dal reddito di impresa imponibile il 12% delle
spese effettivamente sostenute per lo sviluppo del software o delle
modifiche a software esistenti, fino ad un totale massimo di 15000 euro di
spesa e comunque non oltre il 5% del reddito di impresa imponibile, a
condizione che lo sviluppo del software non costituisca l'attività
principale dell'impresa e che il software sia sviluppato in funzione
strumentale alle proprie attività.
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Art. 2-bis (Deduzioni fiscali a favore delle imprese che sviluppino software
libero in funzione strumentale)



1.Le imprese, anche individuali, le quali sviluppino o facciano sviluppare
software libero o a sorgente aperto, ovvero sviluppino o facciano sviluppare
modifiche a software liberi o a sorgente aperto già esistenti e rilascino le
nuove versioni con la medesima licenza d'uso del software originario,
possono dedurre dal reddito di impresa imponibile il 12% delle spese
effettivamente sostenute per lo sviluppo del software o delle modifiche a
software esistenti, fino ad un totale massimo di 30.000 euro di spesa e
comunque non oltre il 5% del reddito di impresa imponibile, a condizione che
lo sviluppo del software non costituisca l'attività principale dell'impresa
e che il software sia sviluppato in funzione strumentale alle proprie
attività.

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Art. 29-bis.(Istituzione del programma "carta di credito formativo")



1. È istituito il programma «carta di credito formativo». Il programma si
rivolge sperimentalmente ad ogni cittadino italiano che abbia compiuto
diciotto anni nel corso degli anni  2004 e 2005. Il programma prevede
l'attribuzione di una dotazione finanziaria di capitale pari a 5 mila euro,
per l'acquisto, secondo specifica convenzione, di strumenti tecnologici e di
corsi di formazione o per l'avviamento, singolarmente o in forma associata,
di un'attività imprenditoriale o professionale. Il Ministro per
l'Innovazione tecnologica promuove la stipula di una convenzione tra le
imprese del settore delle tecnologie della informazione e della
comunicazione, le imprese del credito bancario e il Ministero
dell'Innovazione, al fine di ottenere le migliori possibili condizioni di
utilizzo della carta di credito formativa per l'acquisto, con particolare
riguardo alle iniziative economiche in forma associativa, di beni e servizi
nel settore delle tecnologie della informazione e della comunicazione e di
corsi di formazione a distanza, per un ammontare pari a cinquemila euro, da
effettuare entro il 2008. La convenzione identifica i prodotti e servizi
ammissibili all'acquisto, e prevede le condizioni di rimborso della somma
utilizzata. La convenzione prevede inoltre che le imprese del credito e del
settore delle tecnologie della informazione e della comunicazione facciano
fronte alle spese per gli interessi sul debito contratto dal titolare della
carta di credito formativa e che lo Stato sia garante di ultima istanza
delle imprese emittenti di fronte ai casi di insolvenza nei limiti delle
somme che siano annualmente destinate a tale fine dalla legge finanziaria.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro dell'economia e delle finanze sono determinate le procedure e le
modalità per l'esercizio delle funzioni di garanzia di cui al periodo
precedente. A tale programma sono destinate risorse pari a 100 milioni di
euro per il 2004 e 100 milioni di euro per il 2005. Entro tre mesi dal
termine del periodo sperimentale il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari e della
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto

1997, n. 281, può disporre il prolungamento del periodo sperimentale per un
periodo non superiore a due anni.



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Art. 29-bis. (Istituzione del fondo «Sapere Aperto» per il finanziamento di
progetti inerenti il software libero e a sorgente aperto nelle scuole, nelle
università e negli enti di ricerca)

1. È istituito un fondo, denominato «Fondo Sapere Aperto», dell'ammontare di
5 milioni di euro per gli anni 2004, 2005 e 2006, destinato al finanziamento
di progetti per l'introduzione del software libero e del software a sorgente
aperto nelle scuole, nelle Università e negli Enti di ricerca.
2. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca seleziona,
tramite apposita commissione tecnica, i migliori progetti finalizzati
all'utilizzo del software libero e del software a sorgente aperto nella
didattica e nella ricerca, privilegiando le soluzioni più innovative, nonché
i migliori progetti, anche elaborati dagli studenti, dai docenti o dai
ricercatori, che prevedano l'utilizzo delle suddette tecnologie per la
condivisione di conoscenze, saperi e metodologie di apprendimento attraverso
la rete Internet. Nella selezione di questa tipologia di progetti, sono
privilegiati quei progetti che prevedano un alto grado di interattività.
3. Il Ministro presenta, entro il mese di settembre degli anni 2004, 2005 e
2006, una relazione al Parlamento sull'attuazione delle disposizioni di cui
al presente articolo.


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Art. 29-bis. (Istituzione del Programma «lotta al digital divide
internazionale»).

1. È istituito a partire dal 1° gennaio 2004, presso la Presidenza del
Consiglio, il programma sperimentale per gli anni 2004 e 2005 denominato
«Lotta al digital divide internazionale» le cui finalità sono la promozione
e il sostegno a progetti e interventi per:
a) favorire una maggiore diffusione di infrastrutture tecnologiche;
b) favorire la conoscenza nei paesi in via di sviluppo delle potenzialità
connesse all'accesso alla rete e ad altre fonti di informazione;
c) favorire la cooperazione formativa ed industriale nei paese in via di
sviluppo con particolare attenzione alla diffusione delle conoscenze
informatiche e linguistiche necessarie;
d) incentivare la diffusione di accessi pubblici e di nuove tecnologie
individuando le modalità necessarie atte a conciliarsi con gli interventi
nei settori tradizioni;
e) creare e valorizzare un'industria tecnologica locale in grado di tutelare
le culture originarie e la loro diffusione, e di evitare fenomeni di
obsolescenza tecnologia e scientifica
f) valorizzare e sviluppare centri di ricerca in loco e maggiormente
funzionali alle diverse esigenze locali;
g) promuovere la diffusione di sistemi open source, free software e di
applicazioni locali nella lingua nazionale dei diversi paesi in via di
sviluppo;
h) sostenere la creazione di network educativi nazionali o internazionali
per l'istruzione a distanza.

2. Il Programma si dota di un centro tecnico di sostegno e di un comitato di
controllo ed indirizzo, nonché di ulteriori strutture ritenute necessarie
per lo svolgimento della propria missione. Il Programma si articola per
piani operativi. Entro il 1o aprile di ogni anno, con delibera del Consiglio
dei Ministri su proposta del Presidente del Consiglio e sentito il parere
consultivo del centro tecnico di sostegno ed il parere vincolante del
comitato di controllo ed indirizzo vengono indicati i settori di intervento,
le campagne e gli obiettivi dei piani operativi del Programma, nonché la
ripartizione delle risorse del fondo di cui al comma 6 del presente
articolo.
3. È istituito il centro tecnico di sostegno al programma a cui il comma 2
del presente articolo. Il centro tecnico di sostegno svolge funzione di
informazione all'esterno delle finalità, obiettivi ed iniziative del
Programma. Svolge altresì funzione di consulenza, coordinamento, promozione
e supporto tecnico per l'attuazione del programma, favorendo la raccolta dei
dati delle diverse iniziative, promovendo ricerche e sviluppando relazioni
in sede comunitaria ed internazionale. Il Centro Tecnico di Sostegno
fornisce informazioni e pareri al Comitato di controllo ed indirizzo
relativamente all'attuazione delle campagne e delle diverse iniziative
indicate dai piani operativi del Programma. Il Centro Tecnico di Sostegno è
composto da quindici membri, nominati con decreto del Presidente del
Consiglio entro il 31 Gennaio 2004 e scelti tra persone con qualificata
esperienza professionale. I membri del Centro Tecnico di Sostegno rimangono
in carica tre anni. Il Centro Tecnico di Sostegno può avvalersi della
collaborazione di esperti delle amministrazioni dello Stato, degli enti
pubblici e degli enti locali. Il Centro Tecnico di Sostegno trasmette
annualmente al Presidente del Consiglio, al Comitato di controllo ed
indirizzo, alle principali forze politiche, sociali e del volontariato una
relazione generale sull'attuazione dei piani operativi.
4. Il Comitato di controllo ed indirizzo individua le modalità operative ed
i soggetti pubblici e privati utili per l'attuazione delle campagne e delle
iniziative indicate dai piani operativi del Programma, dotandosi altresì di
un proprio regolamento di gestione e di un codice di condotta. Il
regolamento di gestione e il codice di condotta sono attuativi dopo
approvazione, con decreto, da parte del Presidente del Consiglio. Il
Comitato di controllo ed indirizzo ogni anno valuta all'interno degli
obiettivi, interventi e campagne indicate dai piani operativi del Programma,
possibile nuove ripartizioni delle risorse del fondo di cui al comma 6. Il
Comitato di controllo ed indirizzo promuove ogni due anni in accordo con il
Presidente del Consiglio e con il Ministro degli affari esteri una
conferenza nazionale per esporre e confrontare i principali interventi
svolti e finanziati dal Programma. Il Comitato di controllo ed indirizzo
promuove ogni anno in accordo con il Presidente del Consiglio e con il
Ministro degli affari esteri una conferenza internazionale per esporre e
confrontare i principali interventi svolti e finanziati dal Programma. Il
Comitato di controllo ed indirizzo è composto da 13 membri, scelti tra
persone con qualificata esperienza professionale e rimangono in carica tre
anni. I membri non sono rieleggibili e sono indicati con decreto del
Presidente del Consiglio, da emanare entro il 31 Gennaio 2004, secondo i
seguenti criteri:
a) tre rappresentanti rispettivamente nominati dal Presidente del Consiglio,
dal Ministero per l'Innovazione, dal Ministero degli Affari Esteri;
b) tre rappresentanti delle principali e più rappresentative organizzazioni
sindacali firmatari di accordi nazionali.
c) sette rappresentanti delle principali associazioni di volontariato,
riconosciute ai sensi della legge n. 490 del 1992 e operanti sull'intero
territorio nazionale con esperienze pluriennali nel settore dell'innovazione
tecnologica e nella cooperazione internazionale.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, il Programma si
dota di tutte le strutture necessarie a svolgere funzioni organizzative, di
segreteria e di rappresentanza. Una parte delle risorse del fondo di cui al
comma 6, fino ad un massimo del 5 per cento dell'intero fondo, sono
destinate alle strutture del Programma di cui al presente articolo.
6. È istituito presso la Presidenza del Consiglio un apposito fondo di 50
milioni di euro per il 2004 e di 50 milioni di euro per il 2005, denominato
«fondo per la lotta al digital divide internazionale» destinato
esclusivamente al funzionamento del Programma e alla realizzazione delle sue
finalità.



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Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:
Art. 29-bis. (Credito di imposta per favorire la diffusione della larga
banda Internet). - 1. Gli organismi di telecomunicazioni di cui alla lettera
e) del comma 1 dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica
19 settembre 1997, n. 318, che realizzano infrastrutture telematiche atte
alla trasmissione e ricezione dei dati a larga banda via cavo per l'offerta
di servizi INTERNET al pubblico, usufruiscono, per gli anni 2004 e 2005, di
un credito di imposta pari al 30 per cento delle spese effettivamente
sostenute per la realizzazione delle opere predette, qualora queste siano
realizzate nel territorio dei comuni localizzati nei territori di cui
all'obiettivo 1 del regolamento (CE) n.1260/1999 del Consiglio. La
concessione del credito di imposta è disposta entro il limite di spesa di
250 milioni di euro per l'anno 2004 e di 400 milioni di euro per l'anno
2005.



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Dopo l'art. 29 è inserito il seguente:



art. 29-bis. (Piani regolatori della Società dell'Informazione)



1.Al fine di garantire, su tutti il territorio nazionale, il diritto alla
connessione alle reti informatiche quale particolare aspetto del diritto
alla comunicazione, nonché l'intervento degli Enti locali nella
programmazione degli interventi a tale scopo e, in generale, lo sviluppo
della Società dell'Informazione, sono istituiti, in via sperimentale, i
"Piani regolatori comunali della connettività" aventi le seguenti finalità:



a)      censire e monitorare l'estensione e la capillarità, sul territorio
urbano, delle reti per il trasporto di dati informatici, con particolare
riferimento a quelle a banda larga;

b)      programmare interventi a favore della maggiore capillarità di tali
reti, al fine di assicurare connessioni dati a larghezza di banda adeguata
per i cittadini e le imprese;

c)      assicurare alle strutture dello Stato e degli Enti locali, con
particolare riguardo alle scuole di ogni ordine e grado, le Università, le
Aziende sanitarie locali, le sedi dei Comuni, delle circoscrizioni e dei
municipi e tutte le strutture pubbliche direttamente a contatto con i
cittadini, la più efficiente connettività alle reti di dati.



2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro dell'Innovazione e delle Tecnologie, entro 90 giorni dall'entrata
in vigore della presente legge, è emanato un regolamento per la puntuale
definizione delle caratteristiche dei Piani di cui al comma 1 e per la
ripartizione del fondo di cui al comma 4 tra i comuni che adottino tali
Piani.

3. Le Regioni possono stabilire, con legge regionale, ulteriori obiettivi e
forme di incentivo ai comuni che adottano i Piani di cui al comma 1.
4. Presso la Presidenza del Consiglio è istituito in Fondo, denominato
"Fondo per la connettività urbana" per il finanziamento degli interventi, da
parte dei comuni, in attuazione dei Piani di cui al comma 1. A tale fondo
sono destinati 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005.

5. Il Ministro dell'Innovazione e delle tecnologie, entro il 31 dicembre di
ciascuno degli anni 2004 e 2005, presenta al Parlamento una relazione sullo
stato di attuazione delle disposizioni del presente articolo.



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