[Discussioni] LR SL approvata oggi

Francesco Giovannini f.giovannini a netechnologies.it
Lun 26 Gen 2004 10:04:33 CET


At 08.58 24/01/2004, you wrote:
>On Fri, 2004-01-23 at 10:39, Simone Piunno wrote:
> > Alle 10:31, venerdì 23 gennaio 2004, Francesco Giovannini ha scritto:
> >
> > > Su questo non concordo..... c'e' una definizione diversa del software
> > > libero, ma non sbagliata,
> >
> > non per fare polemica, ma nella legge il software libero non viene nemmeno
> > nominato ed è invece presente una definizione di "software a sorgente 
> aperto"
> > nella quale potrebbero tranquillamente ricadere i prodotti microsoft per i
> > quali l'amministrazione avesse potuto vedere i sorgenti in licenza shared
> > source o con altri accorti coperti da NdA.
>La definizione non mi pare cosi' debole. Non conosco shared source, ma
>non so quanto sia facile poter redistribuire, anche se senza regolamento
>attuativo ed una chiara definizione di chi e` l'utente e di a chi puo`
>redistribuirlo l'ambiguita` resta.
>

mi sembra che la definizione dell' Art 3.1d che recita "programma a codice 
sorgente aperto: programma per elaboratore la cui licenza di distribuzione 
consente all’utente di accedere al codice sorgente per studiarne il 
funzionamento, apportarvi modifiche, mantenerlo nel tempo, estenderlo e 
ridistribuirlo"
non mi sembra molto differente nella sostanza dall'articolo 2a del pdl 186 
che recita: "licenza di software libero: una licenza di diritto di utilizzo 
di un programma per elaboratore elettronico, che renda possibile 
all'utente, oltre all'uso del programma medesimo: la possibilità di 
accedere al codice sorgente completo e il diritto di studiare le sue 
funzionalità; il diritto di diffondere copie del programma e del codice 
sorgente; il diritto di apportare modifiche al codice sorgente; il diritto 
di distribuire pubblicamente il programma ed il codice sorgente modificato. 
Una licenza di software libero non può impedire che chiunque riceva una 
copia del programma per elaboratore possa usufruire degli stessi diritti e 
possibilità di chi fornisce la copia."

Comunque dopo aver parlato con vari esponenti dell'aministrazione regionale 
ho capito che la 186 avra' vita difficile cosi' com'e' perche' sia 
l'articolo 5 che il 3.2 portano un carico di lavoro notevole 
all'amministrazione.

Penso che l'obbiettivo perseguibile sia di cercare di inserire i principi 
guida dell'articolo 2 nei prossimi pdl che riguardano l'assetto informatico 
della regione: non sempre si potranno usare le stesse parole della 186, ma 
vediamo di traghettare i concetti nella maniera piu' "indolore".



--

Francesco Giovannini

Netechnologies Solution Manager

http://www.netechnologies.it




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