[Discussioni] Re: Approfondiamo il decreto Urbani?

Paolo Conte Paolo.Conte a serinf.it
Gio 3 Giu 2004 09:06:26 CEST





Leandro Noferini [2/06/2004-11:54:11] scrive:
>Assoli vorrebbe scrivere un testo che racconti come e perch? il
>decreto Urbani fa male al software libero e lo vorrebbe scrivere,
>diciamo, con una certa celerita'.

>Se ci fosse qualcuno interessato a parteciparne alla redazione
>si metta in contatto con me.

Ciao Leandro,
      ho preparato un documento (e' ancora in corso d'opera) per synusia
[0] dove tratto una cronistoria/riepilogo degli eventi che hanno portato
all'attuale legge.
Lo invio anche in lista e in crosspost su copywhat [1] su richiesta di
Andrea (Glorioso), sperando che sia di una qualche utilita' relativamente
agli obiettivi che ti prefiggi.
In ogni caso ogni contributo e' ben accetto (soprattutto sul piano
"legalese", dove sono assolutamente incompetente).

[BEGIN]
<articolo>
<paragrafo>
<datetime value="22/03/2004">
<intro>
Viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo Urbani.
</intro>
</datetime>
<datetime value="24/03/2004">
<intro>
Il decreto entra in vigore per la durata di 60 giorni, con l'auspicio del
Ministro che esso venga approvato come legge.
</intro>
<testo>
Il decreto ha diversi obiettivi, tra i quali, oltre a finanziamenti a
societa' cinematografiche ed enti culturali, spiccano severi inasprimenti
delle pene legate ai reati relativi alle violazione del diritto d'autore,
in riferimento alla diffusione per via telematica, anche mediante programmi
di condivisione di file tra utenti, di opere protette dal diritto d'autore:
-chiunque diffonde [...] o, con le medesime tecniche, fruisce di un'opera
e' punito con la sanzione pecuniaria di euro 1500, nonche' con la confisca
degli strumenti e del materiale e con la pubblicazione del provvedimento su
un giornale quotidiano e su di un periodico specializzato nel settore dello
spettacolo.
-chiunque promuove o incentiva la diffusione [...] e' punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria di euro 2000 e con le sanzioni
accessorie previste.
-i fornitori di connettivita' e di servizi (ISP, ma non solo) devono
comunicare alle Autorita' di polizia le informazioni in proprio possesso
utili all'individuazione dei gestori dei siti e degli autori delle condotte
illecite, ponendo in essere tutte le misure dirette ad impedire l'accesso
ai siti o a rimuovere i contenuti segnalati e informando il Dipartimento
della pubblica sicurezza. Ogni violazione e' punita con una sanzione
amministrativa pecuniaria da 50.000 a 250.000 euro.
</testo>
<note>
La Camera approvera' poi un emendamento soppressivo relativo all'ultimo
punto (vedi seguente), che da una prima lettura sembrava obbligare i
fornitori di servizi (provider ma non solo) a monitorare e conservare i
dati relativi alle condivisioni di file da parte degli utenti.
</note>
</datetime>
<datetime value="22/04/2004">
<intro>
La Commissione cultura della Camera dei Deputati ha licenziato il testo
della legge di conversione del decreto Urbani.
</intro>
<note>
Rispetto al testo in vigore, che prevede una sanzione amministrativa
pecuniaria qualora manchi il dolo di lucro il che significa, ad esempio,
che gli atti di accertamento della violazione non possano includere la
perquisizione del domicilio privato (art. 13 L. 689/1981) ora la
condivisione di file contenenti opere protette puo' integrare una
fattispecie di reato assai piu' grave di quella prevista nella versione
originaria, e mai pubblicata, del DL Urbani. In questa, infatti, il
file-sharing veniva inserito al primo comma dell'art. 171 della legge sul
diritto d'autore, il quale prevede sanzioni penali pecuniarie (una multa),
ma non la reclusione.
La Camera, approva un emendamento soppressivo del comma 7 del decreto,
relativo alle supposte attivita' di sorveglianza degli ISP. (fonte zeusnews
andrea.rossato AT ing.unitn.it)
</note>
</datetime>
<datetime value="18/05/04">
<intro>
Al Senato il provvedimento e' divenuto legge.
</intro>
<testo>
Nell'indifferenza mediatica pressoche' totale viene approvata la nuova
legge, la quale afferma che:
1. l'immissione in un sistema di reti telematiche di un'opera dell'ingegno
deve essere corredata da un idoneo avviso circa l'avvenuto assolvimento
degli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti
connessi (il "bollino").
2. le parole "a fini di lucro" sono sostituite da "per trarne profitto",
termini molto piu' generali che prestano il fianco a interpretazioni
soggettive.
3. chi pubblica immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante
connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto
d'autore per trarne profitto, compie reato.
5. i prestatori di servizi della societa' dell'informazione devono
comunicare alle autorita' di polizia le informazioni in proprio possesso
utili all'individuazione dei gestori dei siti e degli autori delle condotte
segnalate.
6. i prestatori di servizi della societa' dell'informazione, ad eccezione
dei fornitori di connettivita' alle reti, pongono in essere tutte le misure
dirette ad impedire l'accesso ai contenuti dei siti o a rimuovere i
contenuti medesimi.
7. La violazione degli obblighi di cui ai commi 5 e 6 e' punita con una
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 250.000. Alle
violazioni di cui al comma 1 si applicano le sanzioni:
-chiunque diffonde al pubblico per via telematica un'opera protetta dal
diritto d'autore ovvero, con le medesime tecniche, fruisce di un'opera e'
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 1500 nonche' con
la confisca degli strumenti e del.materiale e con la pubblicazione del
provvedimento su un giornale quotidiano a diffusione nazionale e su di un
periodico specializzato nel settore dello spettacolo;
-chiunque pone in essere iniziative dirette a promuovere o ad incentivare
la diffusione [...] e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di
euro 2000 e con le sanzioni accessorie previste.
8. Tasse su supporti digitali:
-memorie digitali idonee per audio e video, fisse o trasferibili, quali
flash memory e cartucce per lettori MP3 e analoghi: 0,36 euro per ogni
gigabyte;
-apparecchi esclusivamente destinati alla masterizzazione di supporti DVD e
CD e software finalizzato alla masterizzazione: 3 per cento dei relativi
prezzi di listino al rivenditore.
9. Il compenso e' dovuto da chi fabbrica o importa [...] alla Societa'
italiana degli autori ed editori (SIAE).
</testo>
<note>
Il senatore dei Verdi Fiorello Cortiana ritira i circa 750 emendamenti che
aveva presentato per ostacolare la votazione sulla legge, nella speranza (e
per il contingentamento dei tempi che ha, di fatto, reso vano lo sforzo
ostruzionistico che gli stessi rappresentavano) che una successiva legge
introduca le correzioni ritenute necessarie (come Urbani si e' impegnato a
fare davanti al senato).
La legge viene approvata, sostenuta dai partiti della Casa delle Liberta'.
Si astengono Democratici di Sinistra (che pure avevano espresso voci e note
molto critiche), Margherita, UDEUR e SDI mentre votano contro Verdi,
Rifondazione comunista, Comunisti italiani e lista DiPietro.
</note>
</datetime>
<TODO>Parlare dei netstrike e manifestazioni del 20 e del 31?</TODO>
<datetime value="30/05/04">
<intro>
Il ministro Stanca ribadisce il raggiungimento di un accordo relativo alle
modifiche alla legge Urbani
</intro>
<testo>
Stanca rassicura che alcune delle modifiche promesse dal ministro Urbani
davanti al senato (e in successive dichiarazioni) verranno concretizzate in
un emendamento (repubblica.it parla di Ddl) dopo le Elezioni europee.
Si tratta della cancellazione delle sanzioni penali per chi scarica o
condivide file ad uso personale, quindi la dicitura "per trarne profitto"
sara' di nuovo sostituita con "a fini di lucro" rendendo meno confuso il
tipo di reato e l'applicabilita' della normativa; di un limite alla tassa a
favore della SIAE sulla vendite dei
supporti di archiviazione digitale (masterizzatori, flash, etc.);
dell'istituzione di una commissione per la ridefinizione delle modalita' di
tutela del diritto d'autore relativamente alla diffusione delle opere per
via telematica (il "bollino").
</testo>
<TODO>Personalmente mi sembra che queste affermazioni siano dovute piu'
alla diffusa abitudine alla mendacita' che permea l'ambito politico e
all'approssimarsi delle elezioni europee (12-13/06, se non sbaglio) che non
alla volonta' di occuparsi "seriamente" del problema. Questa sensazione
scarturisce dal fatto che l'emendamento si dovrebbe occupare solo di
ridimensionare i punti della legge che piu' hanno scatenato proteste, senza
pero' porre in essere una riflessione sull'effettiva necessita' dei punti
stessi. Qui aggiungerei un commento.</TODO>
</datetime>
<datetime value="01/06/04">
<intro>
Depositato un nuovo disegno di legge con l'obiettivo di realizzare le
modifiche alla Legge Urbani precedentemente promesse.
</intro>
<testo>
Si tratta di una proposta di legge che avrebbe l'appoggio sia della
maggioranza che dell'opposizione.
Concluse le elezioni europee la proposta dovrebbe passare al voto per
essere realizzata, eliminando le sanzioni penali per l'uso personale di
file protetti da diritto d'autore scaricati dalla rete (ripristinata la
locuzione "a fini di lucro" piuttosto che "per trarne profitto") e le
tassazioni su hardware e software di masterizzazione.
La notizia e' stata accolta in modo molto critico da parte dei
rappresentati delle major dell'audio-video.
</testo>
</datetime>
</paragrafo>
</articolo>
[END]

Grazie, buon lavoro,                Paolo
[0] https://www.autistici.org/mailman/listinfo/synusia-list
[1] http://lists.perchetopi.org/cgi-bin/mailman/listinfo/copywhat
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 EOM - end of mail - ignorare cio' che segue
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