[Discussioni] Commissione Interministeriale sui contenuti digitali nell'era di Internet
Donat
diemmenic a tiscalinet.it
Gio 23 Set 2004 17:42:05 CEST
On mercoledì 22 settembre 2004, alle 21:51, Donat wrote:
>
> Seguira' resoconto.
Eccolo:
L'audizione e' cominciata con qualche minuto di ritardo davanti
alla commissione composta da circa 15 persone (membri e personale
vario), il tutto veniva videoripreso e registrato, durata finale
50 minuti circa.
Ho iniziato presentando AsSoLi e le sue attivita', e poi sono andato
ad illustrare la posizione specifica dell'associazione in merito ai
cosidetti contenuti digitali (la sintesi la metto sotto).
Alla fine della esposizione il presidente Vigevano ha invitato i
presenti a rivolgermi delle domande, che sono state relative
ai vantaggi economici del software gratuito, al quale ho
risposto che libero non e' sinonimo di gratuito, e che
se per vantaggio economico si intendeva il risparmio di
spesa, esso non e' necessariamente inferiore al software
proprietario, sicuramente lo e' in termini di risparmio di licenze,
ma non e' detto che alla fine un determinato progetto costi meno
se sviluppato con modelli liberi piuttosto che il contario,
anche se nel lungo periodo la differenza in termini di riduzione
dei costi e' ad indubbio vantaggio dei modelli liberi.
Poi il dibattito si e' spostato sull'avviso ex n.1 art.1
decreto Urbani, piu' membri hanno sottolineato come altre
organizzazioni a parte la nostra ne abbiano proposto la
abolizione.
Oltre che a ribadire che per il software libero non sono
previste sanzioni ecc. poiche' la copia e' sempre permessa,
ho fatto notare loro come a tutt'oggi la generalita' dei
siti web italiani sia inadempiente sotto questo aspetto.
A questo punto, se non ho capito male, il presidente ha
chiesto ai membri se fossero in possesso della proposta
di modifica, molti hanno detto di no per cui dava l'ordine
di redistribuirle, quindi, in circolazione c'e' gia'
qualcosa di scritto e pare, dico pare, che stia passando
la linea della abolizione.
Siccome sono arrivato 45 minuti prima, mi sono sentito pure
una parte della audizione della Associazione Italiana Editori,
sulla cui divulgazione in una lista pubblica non sono certo di
avere i permessi (nel senso se le sedute sono pubbliche o meno)
pertanto non me la sento di relazionare, ma temo che il
DRM abbia la strada spianata.
Donato
############ TESTO DEPOSITATO ######################
Alla Onorevole Commissione Interministeriale sui contenuti digitali
nell'era di Internet
Oggetto: Audizione dell'Associazione Software Libero del 23 settembre
2004
Il presente documento ha lo scopo di far comprendere il punto di
vista dell'Associazione Software Libero in merito alla produzione di
contenuti digitali e degli ostacoli che secondo noi si frappongono al
suo sviluppo.
Le opere dell'ingegno in generale, e nello specifico quelle
definibili come "contenuto digitale" sono sempre tutelate dal diritto
d'autore.
Non tutte seguono pero' lo stesso modello di sviluppo, infatti in
molti casi, il creatore originario, nel rispetto della legge,
esercita la facolta' di distribuire la sua opera per mezzo di licenze
d'uso libere ovvero consentendone sempre l'uso ed il diritto di
modifica.
L'esercizio di tali facolta' da parte dei legittimi titolari ha
permesso e permette il buon funzionamento della rete mondiale di
telecomunicazioni denominata Internet, a titolo di esempio non
esaustivo si cita il web server Apache, i programmi per la posta
elettronica (Sendmail e Postifix), il server DNS (Bind) per la
risoluzione dei nomi a dominio Internet.
Sotto un profilo prettamente economico usare software libero
significa anche poter adattare alle proprie esigenze, non sempre
immediate, il bene immateriale legittimamente acquisito, potere
esercitabile in modo autonomo; e' indubbio quindi che il sistema
economico ne tragga giovamento poiche' l'idea originaria viene
costantemente sviluppata e migliorata.
Al tempo stesso vengono creati nuovi posti di lavoro, viene creato
dell'indotto salutare per la politica economica del nostro paese.
Gli elaboratori elettronici presuppongono sempre delle istruzioni
date dall'uomo, nel caso del software chiuso o proprietario tali
istruzioni possono esser date soltanto da chi ne possiede i relativi
diritti, nel caso del software libero le puo' dare chiunque abbia le
conoscenze per farlo.
In questo contesto l'uso di software e standard aperti permette
appunto a chiunque di poter versare nella situazione di avere le
dovute conoscenze proprio perche' chiunque ha la possibilita' di
imparare dalla conoscenza altrui a dei costi che si riducono alle
energie intellettuali e all'uso di un normale computer.
Questo per noi significa innovazione, sviluppo economico, e crescita
dell'occupazione.
Anche per questo riteniamo di vitale importanza che questi modelli di
sviluppo siano introdotti nei percorsi di formazione scolastici, cosi
come altri paesi europei stanno facendo da tempo.
Sotto il profilo normativo non possiamo esimerci dal considerare che
gli interventi legislativi di questi ultimi anni in materia di opere
dell'ingegno costituiscano un serio ostacolo alla crescita di questi
modelli di sviluppo.
In particolare facciamo riferimento alla contrassegnatura SIAE di
tutti i supporti contenenti software, alle recenti tendenze di
spostare il software dalla materia del diritto d'autore a quella dei
brevetti, e da ultimo il decreto legge 22 marzo 2004 n. 72, che
riteniamo costituisca una concreta minaccia per lo sviluppo e la
diffusione della conoscenza, in special modo di quella tecnologica.
Nel testo del decreto legge, convertito dal Senato della repubblica
italiana, registriamo con forte rammarico, un ambito di applicazione
normativo non adeguatamente determinato.
Tale situazione ci vedrebbe soggetti d'imperio a degli obblighi
giuridici, che per definizione non hanno possibilita' alcuna di
sorgere in capo al destinatario della norma stessa, in particolare
facciamo riferimento all'obbligo di indicare le sanzioni per le
specifiche violazioni di cui al punto 1 dell'art. 1 del decreto legge
in esame.
Consideriamo un assurdo giuridico una simile espressione del volere
legislativo qualora dovesse essere applicata a fattispecie ove, per
volonta' espressa dal creatore dell'opera dell'ingegno, la
distribuzione e la utilizzazione dell'opera stessa sia sempre
ammessa, di conseguenza l'unico comportamento antigiuridico
ravvisabile e' proprio la violazione dei diritti d'autore che nelle
intenzioni del legislatore si vuole reprimere attraverso la codifica
di una presunzione assoluta circa le attivita' di riproduzione delle
opere dell'ingegno, che per definizione vengono sempre ritenute
fattispecie qualificanti una condotta abusiva e sanzionabile.
Riteniamo quindi di sostanziale importanza che in sede di produzione
normativa primaria si fissino con certezza le linee generali circa
l'ambito di applicabilita' della legge in esame, in particolare nel
caso de quo dove l' atto normativo e' stato il risultato di un iter
legislativo connotato dalla necessita' ed urgenza, in una materia
dove, negli ultimi 4 anni la potesta' legislativa e' stata esercitata
piu volte.
Alla stregua di quanto finora esposto riteniamo che, per le opere
dell'ingegno, la cui distribuzione e' sempre consentita da chi ne
detiene i relativi diritti, sia da ravvisarsi una specifica ed
espressa esclusione dal campo di applicazione della normativa.
Agli onorevoli componenti della commissione interministeriale sui
contenuti digitali nell'era di Internet, l'associazione software
libero, chiede di modificare il decreto legge 22 marzo 2004 n. 72,
mediante l'introduzione di un nuovo comma all'art. 1 dal seguente
tenore letterale:
"Sono escluse dall'ambito di applicazione della presente legge, le
opere dell'ingegno i cui diritti di uso e di copia siano sempre
consentiti dal legittimo titolare dei diritti d'autore."
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