[Discussioni] Commissione Interministeriale sui contenuti digitali nell'era di Internet

Donat diemmenic a tiscalinet.it
Gio 23 Set 2004 17:42:05 CEST


On mercoledì 22 settembre 2004, alle 21:51, Donat wrote:
> 
> Seguira' resoconto.

Eccolo:

 
L'audizione e' cominciata con qualche minuto di ritardo davanti
alla commissione composta da circa 15 persone (membri e personale
vario), il tutto veniva videoripreso e registrato, durata finale
50 minuti circa.

Ho iniziato presentando AsSoLi e le sue attivita', e poi sono andato
ad illustrare la posizione specifica dell'associazione in merito ai
cosidetti contenuti digitali (la sintesi la metto sotto).

Alla fine della esposizione il presidente Vigevano ha invitato i
presenti a rivolgermi delle domande, che sono state relative
ai vantaggi economici del software gratuito, al quale ho
risposto che libero non e' sinonimo di gratuito, e che
se per vantaggio economico si intendeva il risparmio di
spesa, esso non e' necessariamente inferiore al software
proprietario, sicuramente lo e' in termini di risparmio di licenze,
ma non e' detto che alla fine un determinato progetto costi meno
se sviluppato con modelli liberi piuttosto che il contario,
anche se nel lungo periodo la differenza in termini di riduzione
dei costi e' ad indubbio vantaggio dei modelli liberi.
Poi il dibattito si e' spostato sull'avviso ex n.1 art.1
decreto Urbani, piu' membri hanno sottolineato come altre
organizzazioni a parte la nostra ne abbiano proposto la
abolizione.
Oltre che a ribadire che per il software libero non sono
previste sanzioni ecc. poiche' la copia e' sempre permessa,
ho fatto notare loro come a tutt'oggi la generalita' dei
siti web italiani sia inadempiente sotto questo aspetto.
A questo punto, se non ho capito male, il presidente ha
chiesto ai membri se fossero in possesso della proposta
di modifica, molti hanno detto di no per cui dava l'ordine
di redistribuirle, quindi, in circolazione c'e' gia'
qualcosa di scritto e pare, dico pare, che stia passando
la linea della abolizione.

Siccome sono arrivato 45 minuti prima, mi sono sentito pure
una parte della audizione della Associazione Italiana Editori,
sulla cui divulgazione in una lista pubblica non sono certo di
avere i permessi (nel senso se le sedute sono pubbliche o meno)
pertanto non me la sento di relazionare, ma temo che il
DRM abbia la strada spianata.


Donato

############ TESTO DEPOSITATO ######################

Alla  Onorevole  Commissione  Interministeriale  sui contenuti digitali
nell'era di Internet  

Oggetto:  Audizione  dell'Associazione Software Libero del 23 settembre
2004  

Il  presente  documento  ha  lo  scopo  di  far comprendere il punto di
vista  dell'Associazione  Software  Libero in merito alla produzione di
contenuti  digitali  e degli ostacoli che secondo noi si frappongono al
suo sviluppo.  

Le    opere    dell'ingegno  in  generale,  e  nello  specifico  quelle
definibili  come  "contenuto digitale" sono sempre tutelate dal diritto
d'autore.  
Non  tutte  seguono  pero'  lo  stesso  modello di sviluppo, infatti in
molti    casi,  il  creatore  originario,  nel  rispetto  della  legge,
esercita  la  facolta' di distribuire la sua opera per mezzo di licenze
d'uso  libere  ovvero  consentendone  sempre  l'uso  ed  il  diritto di
modifica.  

L'esercizio  di  tali  facolta'  da  parte  dei  legittimi  titolari ha
permesso  e  permette  il  buon  funzionamento  della  rete mondiale di
telecomunicazioni    denominata  Internet,  a  titolo  di  esempio  non
esaustivo  si  cita  il  web  server  Apache,  i programmi per la posta
elettronica  (Sendmail  e  Postifix),  il  server  DNS  (Bind)  per  la
risoluzione dei nomi a dominio Internet.  

Sotto    un    profilo  prettamente  economico  usare  software  libero
significa  anche  poter  adattare  alle  proprie  esigenze,  non sempre
immediate,    il  bene  immateriale  legittimamente  acquisito,  potere
esercitabile  in  modo  autonomo;  e'  indubbio  quindi  che il sistema
economico    ne  tragga  giovamento  poiche'  l'idea  originaria  viene
costantemente sviluppata e migliorata.  
Al  tempo  stesso  vengono  creati  nuovi posti di lavoro, viene creato
dell'indotto salutare per la politica economica del nostro paese.  
Gli  elaboratori  elettronici  presuppongono  sempre  delle  istruzioni
date  dall'uomo,  nel  caso  del  software  chiuso  o proprietario tali
istruzioni  possono  esser  date soltanto da chi ne possiede i relativi
diritti,  nel  caso  del software libero le puo' dare chiunque abbia le
conoscenze per farlo.  

In  questo  contesto  l'uso  di  software  e  standard  aperti permette
appunto  a  chiunque  di  poter  versare  nella  situazione di avere le
dovute  conoscenze  proprio  perche'  chiunque  ha  la  possibilita' di
imparare  dalla  conoscenza  altrui  a  dei  costi che si riducono alle
energie intellettuali e all'uso di un normale computer.  

Questo  per  noi  significa innovazione, sviluppo economico, e crescita
dell'occupazione.  

Anche  per  questo riteniamo di vitale importanza che questi modelli di
sviluppo  siano  introdotti nei percorsi di formazione scolastici, cosi
come altri paesi europei stanno facendo da tempo.  

Sotto  il  profilo  normativo non possiamo esimerci dal considerare che
gli  interventi  legislativi  di questi ultimi anni in materia di opere
dell'ingegno  costituiscano  un  serio ostacolo alla crescita di questi
modelli di sviluppo.  

In  particolare  facciamo  riferimento  alla  contrassegnatura  SIAE di
tutti   i  supporti  contenenti  software,  alle  recenti  tendenze  di
spostare  il  software  dalla materia del diritto d'autore a quella dei
brevetti,  e  da  ultimo  il  decreto  legge  22  marzo 2004 n. 72, che
riteniamo  costituisca  una  concreta  minaccia  per  lo  sviluppo e la
diffusione della conoscenza, in special modo di quella tecnologica.  

Nel  testo  del  decreto  legge, convertito dal Senato della repubblica
italiana,  registriamo  con  forte rammarico, un ambito di applicazione
normativo non adeguatamente determinato.  

Tale  situazione  ci  vedrebbe  soggetti  d'imperio  a  degli  obblighi
giuridici,  che  per  definizione  non  hanno  possibilita'  alcuna  di
sorgere  in  capo  al  destinatario  della norma stessa, in particolare
facciamo  riferimento  all'obbligo  di  indicare  le  sanzioni  per  le
specifiche  violazioni  di cui al punto 1 dell'art. 1 del decreto legge
in esame.  

Consideriamo  un  assurdo  giuridico  una simile espressione del volere
legislativo  qualora  dovesse  essere  applicata a fattispecie ove, per
volonta'    espressa    dal    creatore   dell'opera  dell'ingegno,  la
distribuzione    e   la  utilizzazione  dell'opera  stessa  sia  sempre
ammessa,    di    conseguenza    l'unico   comportamento  antigiuridico
ravvisabile  e'  proprio  la  violazione dei diritti d'autore che nelle
intenzioni  del  legislatore  si vuole reprimere attraverso la codifica
di  una  presunzione  assoluta circa le attivita' di riproduzione delle
opere   dell'ingegno,  che  per  definizione  vengono  sempre  ritenute
fattispecie qualificanti una condotta abusiva e sanzionabile.  

Riteniamo  quindi  di  sostanziale importanza che in sede di produzione
normativa  primaria  si  fissino  con  certezza le linee generali circa
l'ambito  di  applicabilita'  della  legge in esame, in particolare nel
caso  de  quo  dove  l' atto normativo e' stato il risultato di un iter
legislativo  connotato  dalla  necessita'  ed  urgenza,  in una materia
dove,  negli  ultimi 4 anni la potesta' legislativa e' stata esercitata
piu volte.  

Alla  stregua  di  quanto  finora  esposto  riteniamo che, per le opere
dell'ingegno,  la  cui  distribuzione  e'  sempre  consentita da chi ne
detiene  i  relativi  diritti,  sia  da  ravvisarsi  una  specifica  ed
espressa esclusione dal campo di applicazione della normativa.  

Agli  onorevoli  componenti  della  commissione  interministeriale  sui
contenuti   digitali  nell'era  di  Internet,  l'associazione  software
libero,  chiede  di  modificare  il  decreto legge 22 marzo 2004 n. 72,
mediante  l'introduzione  di  un  nuovo  comma  all'art. 1 dal seguente
tenore letterale:  

"Sono  escluse  dall'ambito  di  applicazione  della presente legge, le
opere  dell'ingegno  i  cui  diritti  di  uso  e  di copia siano sempre
consentiti dal legittimo titolare dei diritti d'autore." 




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