[Discussioni] legislazione e applicazioni delle PA Windows/IE only
Riccardo Fabris
frick a linux.it
Ven 17 Giu 2005 09:30:05 CEST
Visto che non è comparsa qui, mi permetto di riportare integralmente qui
un'email apparsa su diritto@ su temi che interessano spero non solo me ma
chiunque con l'open source tenti di lavorarci in ambiti tutt'altro che
"amichevoli", sperando che qualcuno abbia la competenza per affrontare
la questione (sarà l'ennesima volta ma di varchi se ne aprono di continuo
di nuovi, es dpr.75 sull'accessibilità, sarà quella buona?)
da Claudio Calabrese in data 4/6
>Forse l'argomento che tratto non è del tutto inerente questa lista ma
>non so a chi rivolgermi. Se ho sbagliato e/o sono stato prolisso vi
>prego di scusarmi.
>Dopo anni di fatica ero riuscito a passare tutto il mio ufficio a Linux.
>Adesso, nel mio settore di attività stanno o sono partite tutta una
>serie di applicazioni, con le quali interagire obbligatoriamente con la
>Pubblica Amministrazione. O in fase di controllo e/o in fase di
>trasmissione dei dati sono tutte in windows e stop. Preciso che, in
>alcuni casi, il sito stesso, od alcune sue parti, non è agibile se non
>in windows. La perla, in tal senso, è l'ente di previdenza dei
>rappresentanti (www.enasarco.it).
>Prima, con un vecchio pc in windows 98, si facevano le trasmissioni che
>già erano obbligatorie, ora non è più possibile in quanto l'utilizzo di
>windows diverrà troppo intensivo ed addirittura, in un caso (EMENS
>dell'INPS), è richiesto l'utilizzo almeno di windows 2000.
>Quindi o mi compro una paccata di licenze windows e riconverto i
>terminali in tal senso ( con in più anche i costi di riaddestramento,
>antivirus, control-alt-canc, ecc.,) e non ho nessuna voglia di farlo, o
>lavoro con emulatori vari ( che non è detto funzionino e con i costi ed
>i sicuri problemi che ne deriveranno), oppure cambio l'approccio al
>problema.
>Avevo già preso atto di alcuni dubbi sollevati, tempo addietro, in
>merito all'obbligatorietà all'acquisto di un solo sistema operativo che
>veniva surrettiziamente creata tramite l'utilizzo obbligatorio di
>procedure funzionanti solo in windows. Avevo percepito, altresì, le
>perplessità di coloro che avevano sollevato questi dubbi, riguardanti le
>leggi cui fare riferimento, l'individuazione di controparti, le
>sanzioni, ecc,.Mi sembra che nel frattempo alcune cose siano cambiate.
>La legge n. 4 del 9/1/2004 pubblicata sulla G.U. n.13 del 17/1/2004
>dice:
>- Art.1, 1' comma ( La Repubblica riconosce e tutela in diritto di ogni
>persona ad accedere a tutte le fonti di informazione e ai relativi
>servizi, ivi compresi quelli che si articolano attraverso gli strumenti
>informatici e telematici).
>- Art.1, 2' comma( È tutelato e garantito, in particolare, il diritto di
>accesso ai servizi informatici e telematici della pubblica
>amministrazione e ai servizi di pubblica utilità da parte delle persone
>disabili, in ottemperanza al principio di uguaglianza ai sensi
>dell'art.3 della Costituzione).
>- Art.2 (Ai fini della presente legge, si internde per: «accessibilità»:
>la capacità dei sistemi informatici, nelle forme e nei limiti consentiti
>dalle conoscenze tecnologiche, di erogare servizi e fornire informazioni
>fruibili, senza discriminazioni, anche da parte di coloro che a causa di
>disabilità necessitano di tecnologie assistive o configurazioni
>particolari);
>- Art.9 (L’inosservanza delle disposizioni della presente legge comporta
>responsabilità dirigenziale e responsabilità disciplinare ai sensi degli
>articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ferme
>restando le eventuali responsabilità penali e civili previste dalle
>norme vigenti).
>Il successivo decreto attuativo DPR n.75 del 1/3/2005 su G.U. n.101 del
>3/5/2005 all'art 2 afferma:
>Sono accessibili i servizi realizzati tramite sistemi informatici che
>presentano i seguenti requisiti:
>a) accessibilità al contenuto da parte dell'utente,
>b) fruibilità delle informazioni offerte, caratterizzata anche da:
>1)facilità e semplicità d'uso, assicurando fra l'altro, che le azioni da
>compiere per ottenere servizi ed informazioni siano sempre uniforni tra
>loro;
>2)efficienza nell'uso, assicurando, fra l'altro, la separazione tra
>contenuto, presentazione e modalità di funzionamento delle interfacce,
>nonchè la possibilità di rendere disponibile l'informazione attraverso
>differenti canali sensoriali;
>3)efficacia nell'uso e rispondenza alle esigenze dell'utente,
>assicurando, fra l'altro, che le azioni da compiere per ottenere in modo
>corretto servizi e informazioni siano indipendenti dal dispositivo
>utilizzato per l'accesso;
>4)soddisfazione nell'uso, assicurando, fra l'altro, l'accesso al
>servizio e all'informazione senza ingiustificati disagi o vincoli per
>l'utente;
>A ciò si aggiunge il Decreto Legislativo 7/3/2005 n.82 pubblicato sulla
>G.U. 112 del 16/5/2005.
>art 2, 1' comma ( Lo Stato, le Regioni e le autonomie locali assicurano
>la disponibilità, la gestione, l’accesso, la trasmissione, la
>conservazione e la fruibilità dell’informazione in modalità digitale e
>si organizzano ed agiscono a tale fine utilizzando con le modalità più
>appropriate le tecnologie dell’informazione e della comunicazione.);
>art 12, 1' comma ( Le pubbliche amministrazioni nell’organizzare
>autonomamente la propria attività utilizzano le tecnologie
>dell’informazione e della comunicazione per la realizzazione degli
>obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità,
>trasparenza, semplificazione e partecipazione.);
>art.12, 5' comma (Le pubbliche amministrazioni utilizzano le tecnologie
>dell’informazione e della comunicazione, garantendo, nel rispetto delle
>vigenti normative, l’accesso alla consultazione, la circolazione e lo
>scambio di dati e informazioni, nonché l’interoperabilità dei sistemi e
>l’integrazione dei processi di servizio fra le diverse amministrazioni
>nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell’articolo
>71.);
>art.68, 2' comma ( Le pubbliche amministrazioni nella predisposizione o
>nell'acquisizione dei programmi informatici, adottano soluzioni
>informatiche che assicurino 1'interoperabilità e la cooperazione
>applicativa, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 28 febbraio
>2005, n. , e che consentano la rappresentazione dei dati e documenti in
>più formati, di cui almeno uno di tipo aperto, salvo che ricorrano
>peculiari ed eccezionali esigenze.).
>Con il massimo rispetto nei confronti dei disabili ( e vorrei vedere!) a
>me sembra di essere trattato peggio. In ogni caso alcuni punti mi
>sembrano interessanti in assoluto, in quanto garantirebbero, a mio
>modesto avviso, il diritto all'accesso ed alla fruizione dei servizi, ad
>abili o meno, quale che sia il sistema operativo adottato, cosa che
>adesso non avviene affatto. Certo il D.leg 82/2005 entrerà in vigore dal
>1' gennaio 2006, ma può rappresentare già oggi un'arma di pressione in
>tal senso.
>Non essendo un operatore del diritto, se non in misura molto marginale,
>non so sino a che punto tutto ciò possa costringere la PA a non fornire
>più esclusivamente programmi in windows per il controllo, la validazione
>e la trasmissione dei files. Ciò che so è questa situazione renderà, a
>brevissimo, impossibile, a livello gestionale, lo sbarco dell'open
>source sui desktops in quanto tutti si terranno ben stretto windows,
>poichè non ne potranno fare a meno per lavorare e, anzi, come nel mio
>caso, saranno costretti a fare il percorso inverso.
saluti
Riccardo Fabris
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